CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 44709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., per mancanza di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 120 e 640 cod. proc. pen., 336 e 337 cod. proc. pen., 6.1 CEDU) e del vizio di motivazione, dell'avvenuta declaratoria di improcedibilità. Da un lato, nonostante formalmente il solo [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante della società che aveva subito le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, [OSCURATO:PERSONA], il soggetto concretamente indotto in errore e poi sottoscrittore della querela, avrebbe dovuto considerarsi anch'egli persona offesa, avuto riguardo alla gestione familiare dell'impresa contraente e alla sua specifica posizione, assimilabile a quella di un addetto all'esercizio commerciale. Dall'altro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della delega rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] al fine di presentare querela di fronte alle autorità italiane. In tal modo, sarebbe stato irritualmente compresso il diritto di accesso alla giustizia, garantito dal diritto convenzionale. 3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, atteso che la sentenza di non doversi procedere ha natura esclusivamente penale e non arreca pregiudizio alla parte civile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte civile è, infatti, priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253242-01; Sez. 5, n. 27465 del 08/04/2024, Maritati, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 7850 del 07/02/2024, Gavoto, non mass.; Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898-01; Sez. 2, n. 34724 del 10/07/2014, Gaias, Rv.260086-01). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]