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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00729/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 310 5 8/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 644/2020 depositato il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 3, l egge n. 89/2001, ritualmente depositato presso la Corte di Appello di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un’equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che egli assumeva di aver subito in relazione alla durata di un procedimento in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia nel settembre 2010, ed eccessivamente protrattosi.

2. Nella fase monitoria il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della domanda, ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare “la somma di € 1.139,30 per danno non patrimoniale oltre agli interessi dalla domanda al saldo“: nonché le relative spese di lite, poste a carico dell’Amm.ne soccombente, e distratte ex art. 93 c.p.c..

3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter, l.n. 89/2001.

4. La Corte d'Appello rigettava l’opposizione con conseguente conferma del decreto monitorio originariamente opposto, e con condanna del Ministero della Giustizia opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 280,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, CAP ed Iva come per Legge “, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 La Corte d'appello evidenziava che nel giudizio di equa riparazione presupposto il provvedimento che aveva pienamente realizzato l'interesse del creditore era rappresentato dalla sentenza n. 6829 del 2019 depositata l' 8 ottobre 2019 con la quale il Consiglio di Stato aveva definitivamente ordinato all'amministrazione di pagare alla ricorrente quanto le era dovuto.

Il termine per la domanda di equa riparazione in relazione a tale giudizio decorreva dunque da tale sentenza che non era neanche passata in giudicato al momento della presentazione della domanda che dunque doveva ritenersi tempestiva.

Infine, la motivazione della Corte d'Appello sulle spese era la seguente: le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui all’art. 4 del D.M. 10 Marzo 2014, n. 55 (aggiornate al D.M. 37/2018) …. e, trattandosi di opposizione, in base ai parametri della tabella del giudizio di appello gli importi che vengono ridotti del 70% per l’attività istruttoria e del 50 per cento per le altre voci.

5. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.

6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

7. Il ricorrente , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, ii Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, e d.m. n. 37/2018.

Il decreto impugnatorigetta l’opposizione ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001, proposta dal Ministero della Giustizia avverso l’originario decreto monitorio n. 288/2020 (che integralmente conferma ), ed assume poi, in ordine alla liquidazione delle “spese processuali“ della fase di opposizione poste a carico dell’Amm.ne soccombente, che essedebbono essere determinate in € 280,00, per compensi professionali .

Secondo il ricorrente la liquidazione di soli euro 280 complessivi è inferiore ai minimi previsti per la fase del procedimento presso la Corte d’Appello come stabilito dalla tabella 12 di cui al decreto ministeriale n.55 del 2014 e non modificato dal successivo d. m.37 del 2018 per le cause di valore “ da € 1.100,01 a € 5.2000,00 “ – in virtù della s omma già liquidata, in favore dell’istante, dall’originario provvedimento monitorio ( quindi confermata dal Decreto impugnato ), pari ad € 1.139,30 anche applicando il massimo di abbattimento per ciascuna fase.

Ad ulteriore conferma dell’ordinaria inderogabilità dei predetti minimi il ricorrente cita anche il D.M. n. 37/2018 che prescrive testualmente che la diminuzione percentuale, rispetto alle tariffe medie, dei compensi professionali, possa essere operata “ in ogni caso non oltre “ i minimi stessi .

2. I l primo motivo d el ricorso incidentale è così rubricato : Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 –Sulla tardività della domanda di equa riparazione.

Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 Il Ministero della Giustizia aveva censurato con l’opposizione anzitutto, la tardività della domanda (pagg. 2 ss. dell’opposizione, all.n.3), sostenendo che – anche a lla luce dei principi da ultimo affermati nella nota sentenza delle Sezioni Unite di codesta ecc.ma Corte n. 19883/2019 – il concetto di decisione definitiva cui si aggancia il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della l. 89/2001 dovesse riferirsi all’ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva, e non alla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza.

Infatti, come puntualmente sostenuto in sede di opposizione ex art. 5 - ter , il concetto di "decisione definitiva", al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della l. 89/2001, deve necessariamente essere riferito alla decisione che conclude la fase di esecuzione (o di ottemperanza) eventualmente azionata dal creditore, la quale è pienamente satisfattiva dell’interesse processuale del creditore.

Dunque, nel caso di specie, essendo già intervenuta un’ordinanza di assegnazione (precisamente in data 6 ottobre 2015), non è che alla definitività di quest’ultima che può ancorarsi il dies a quo per il decorso del termine di decadenza per la presentazione della domanda di equa riparazione, invece proposta solamente nel giugno 2020 a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n.6829/2019, depositata in data 8.10.2019).

In altri termini, il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di equa riparazione deve senza dubbio farsi decorrere dall’ordinanza di assegnazione, trattandosi di un provvedimento definitivo “che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore”, senza che a nulla rilevi a tal fine la seguente azione ex art. 112 c.p.a.

Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022

3. Il secondo motivo d el ricorso incidentale è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in relazione all’art. 360, co. 2, n. 3 –Sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza La censura ha ad oggetto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva del rapporto obbligatorio) del Ministero della Giustizia con riferimento alla durata del giudizio di ottemperanza.

A tal proposito, l’art. 3, co. 2, della legge 89/2001 dispone che “il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare.

Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.” Nella controversia che ci occupa, il ricorrente conveniva in giudizio esclusivamente il Ministero della Giustizia, per sentirlo condannare al pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del “processo”, composto della fase di cognizione svoltasi dinanzi alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione, della fase di esecuzione forzata dinanzi al Tribunale civile e della fase di ottemperanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di Stato.

Tanto esposto, il Ministero della Giustizia non dovrebbe ritenersi titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare quest’ultimo nel Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 Tuttavia, anche in questo caso la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione avanzata dall’odierno ricorrente incidentale.

4. Il collegio, tenuto conto del fatto che analoghe questioni sono state decise in modo del tutto condivisibile con ordinanza n. 33764 del 2022,ritiene preliminare l’esame del ricorso incidentale che quanto alsecondo motivo è fondato.

L’accoglimento del motivo assorbe il motivo sulle spese proposto con il ricorso principale. 4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto la decorrenza del termine per proporre la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio presupposto avente il medesimo oggetto è, invece,infondato.

Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass.

S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).

Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta.Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c.

Italia del 14 settembre Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che ".... il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.

L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c.

Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)".

In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria.

Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, nella specie ex art. 530 c.p.c., non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte Edu che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento.

In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Come si è detto questa Corte ha esaminato di recente la medesima questione ed ha ritenuto in modo del tutto condivisibile che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006).

Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 decreto opposto.

Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte".

Pertanto,l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a p ena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022).

Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). 5.1 Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.

6. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito.

P.Q.M.

Ric. 2021n. 31058sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo,dichiara assorbito il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 310 5 8/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 644/2020 depositato il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 3, l egge n. 89/2001, ritualmente depositato presso la Corte di Appello di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un’equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che egli assumeva di aver subito in relazione alla durata di un procedimento in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia nel settembre 2010, ed eccessivamente protrattosi. 2. Nella fase monitoria il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della domanda, ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare “la somma di € 1.139,30 per danno non patrimoniale oltre agli interessi dalla domanda al saldo“: nonché le relative spese di lite, poste a carico dell’Amm.ne soccombente, e distratte ex art. 93 c.p.c.. 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter, l.n. 89/2001. 4. La Corte d'Appello rigettava l’opposizione con conseguente conferma del decreto monitorio originariamente opposto, e con condanna del Ministero della Giustizia opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 280,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, CAP ed Iva come per Legge “, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 La Corte d'appello evidenziava che nel giudizio di equa riparazione presupposto il provvedimento che aveva pienamente realizzato l'interesse del creditore era rappresentato dalla sentenza n. 6829 del 2019 depositata l' 8 ottobre 2019 con la quale il Consiglio di Stato aveva definitivamente ordinato all'amministrazione di pagare alla ricorrente quanto le era dovuto. Il termine per la domanda di equa riparazione in relazione a tale giudizio decorreva dunque da tale sentenza che non era neanche passata in giudicato al momento della presentazione della domanda che dunque doveva ritenersi tempestiva. Infine, la motivazione della Corte d'Appello sulle spese era la seguente: le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui all’art. 4 del D.M. 10 Marzo 2014, n. 55 (aggiornate al D.M. 37/2018) …. e, trattandosi di opposizione, in base ai parametri della tabella del giudizio di appello gli importi che vengono ridotti del 70% per l’attività istruttoria e del 50 per cento per le altre voci. 5. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo. 6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. 7. Il ricorrente , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, ii Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, e d.m. n. 37/2018. Il decreto impugnatorigetta l’opposizione ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001, proposta dal Ministero della Giustizia avverso l’originario decreto monitorio n. 288/2020 (che integralmente conferma ), ed assume poi, in ordine alla liquidazione delle “spese processuali“ della fase di opposizione poste a carico dell’Amm.ne soccombente, che essedebbono essere determinate in € 280,00, per compensi professionali . Secondo il ricorrente la liquidazione di soli euro 280 complessivi è inferiore ai minimi previsti per la fase del procedimento presso la Corte d’Appello come stabilito dalla tabella 12 di cui al decreto ministeriale n.55 del 2014 e non modificato dal successivo d. m.37 del 2018 per le cause di valore “ da € 1.100,01 a € 5.2000,00 “ – in virtù della s omma già liquidata, in favore dell’istante, dall’originario provvedimento monitorio ( quindi confermata dal Decreto impugnato ), pari ad € 1.139,30 anche applicando il massimo di abbattimento per ciascuna fase. Ad ulteriore conferma dell’ordinaria inderogabilità dei predetti minimi il ricorrente cita anche il D.M. n. 37/2018 che prescrive testualmente che la diminuzione percentuale, rispetto alle tariffe medie, dei compensi professionali, possa essere operata “ in ogni caso non oltre “ i minimi stessi . 2. I l primo motivo d el ricorso incidentale è così rubricato : Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 –Sulla tardività della domanda di equa riparazione. Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 Il Ministero della Giustizia aveva censurato con l’opposizione anzitutto, la tardività della domanda (pagg. 2 ss. dell’opposizione, all.n.3), sostenendo che – anche a lla luce dei principi da ultimo affermati nella nota sentenza delle Sezioni Unite di codesta ecc.ma Corte n. 19883/2019 – il concetto di decisione definitiva cui si aggancia il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della l. 89/2001 dovesse riferirsi all’ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva, e non alla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza. Infatti, come puntualmente sostenuto in sede di opposizione ex art. 5 - ter , il concetto di "decisione definitiva", al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della l. 89/2001, deve necessariamente essere riferito alla decisione che conclude la fase di esecuzione (o di ottemperanza) eventualmente azionata dal creditore, la quale è pienamente satisfattiva dell’interesse processuale del creditore. Dunque, nel caso di specie, essendo già intervenuta un’ordinanza di assegnazione (precisamente in data 6 ottobre 2015), non è che alla definitività di quest’ultima che può ancorarsi il dies a quo per il decorso del termine di decadenza per la presentazione della domanda di equa riparazione, invece proposta solamente nel giugno 2020 a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n.6829/2019, depositata in data 8.10.2019). In altri termini, il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di equa riparazione deve senza dubbio farsi decorrere dall’ordinanza di assegnazione, trattandosi di un provvedimento definitivo “che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore”, senza che a nulla rilevi a tal fine la seguente azione ex art. 112 c.p.a. Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 3. Il secondo motivo d el ricorso incidentale è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in relazione all’art. 360, co. 2, n. 3 –Sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza La censura ha ad oggetto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva del rapporto obbligatorio) del Ministero della Giustizia con riferimento alla durata del giudizio di ottemperanza. A tal proposito, l’art. 3, co. 2, della legge 89/2001 dispone che “il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.” Nella controversia che ci occupa, il ricorrente conveniva in giudizio esclusivamente il Ministero della Giustizia, per sentirlo condannare al pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del “processo”, composto della fase di cognizione svoltasi dinanzi alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione, della fase di esecuzione forzata dinanzi al Tribunale civile e della fase di ottemperanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di Stato. Tanto esposto, il Ministero della Giustizia non dovrebbe ritenersi titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare quest’ultimo nel Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 Tuttavia, anche in questo caso la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione avanzata dall’odierno ricorrente incidentale. 4. Il collegio, tenuto conto del fatto che analoghe questioni sono state decise in modo del tutto condivisibile con ordinanza n. 33764 del 2022,ritiene preliminare l’esame del ricorso incidentale che quanto alsecondo motivo è fondato. L’accoglimento del motivo assorbe il motivo sulle spese proposto con il ricorso principale. 4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto la decorrenza del termine per proporre la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio presupposto avente il medesimo oggetto è, invece,infondato. Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta.Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che ".... il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, nella specie ex art. 530 c.p.c., non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte Edu che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato. Come si è detto questa Corte ha esaminato di recente la medesima questione ed ha ritenuto in modo del tutto condivisibile che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto,l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a p ena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). 5.1 Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 6. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito. P.Q.M. Ric. 2021n. 31058sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo,dichiara assorbito il ri