CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1983
Cassazione n. 02734/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035QQ70) nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035QQ70) colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998 commesso sino al 19.2.2021, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della esimente della particolare tenuità del fatto, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione dell'esimente e quindi su di essa non era sorto un dovere di motivazione da parte del primo giudice, mentre il secondo motivo è di merito in quanto contesta che la sussistenza di "precedenti di polizia" possa essere ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20