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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05864/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 d.lgs. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di condizione di procedibilità essendo il reato estinto per l'intervenuta remissione di querela.

Nel ricorso si evidenzia che il reato risulta aggravato dall'aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (truffa online) e pertanto procedibile d'ufficio.

2. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso dovendosi ritenere che il giudice abbia implicitamente proceduto alla riqualificazione del fatto con conseguente esclusione della circostanza aggravante indicata.t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d. truffa online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedibile d'ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea a provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere.

Infatti il reato, contestato in imputazione come truffa (art.640 c.p.) con l'aggiunta del riferimento all'art. 61 n.5 c.p., è poi descritto espressamente, in calce, con la specifica indicazione dell'aggravante di "aver profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore — contraente, né l'esistenza delle merci offerte".

Il fatto, commesso nel 2019, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell'art.640, comma 2, n. 2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa "se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5".

Il comma successivo (il terzo dell'art.640 c.p.) dispone che "il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente".

2. Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano "dichiararsi estinzione del reato per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità", avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l'eventuale possibilità di escluderla, ovvero rigettare la richiesta delle parti.

In difetto, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro (trattandosi di ricorso per saltum) per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio.

Così deciso in Roma, 26 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 d.lgs. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di condizione di procedibilità essendo il reato estinto per l'intervenuta remissione di querela. Nel ricorso si evidenzia che il reato risulta aggravato dall'aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (truffa online) e pertanto procedibile d'ufficio. 2. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso dovendosi ritenere che il giudice abbia implicitamente proceduto alla riqualificazione del fatto con conseguente esclusione della circostanza aggravante indicata.t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d. truffa online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedibile d'ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea a provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere. Infatti il reato, contestato in imputazione come truffa (art.640 c.p.) con l'aggiunta del riferimento all'art. 61 n.5 c.p., è poi descritto espressamente, in calce, con la specifica indicazione dell'aggravante di "aver profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore — contraente, né l'esistenza delle merci offerte". Il fatto, commesso nel 2019, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell'art.640, comma 2, n. 2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa "se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5". Il comma successivo (il terzo dell'art.640 c.p.) dispone che "il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente". 2. Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano "dichiararsi estinzione del reato per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità", avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l'eventuale possibilità di escluderla, ovvero rigettare la richiesta delle parti. In difetto, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro (trattandosi di ricorso per saltum) per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso in Roma, 26 ottob
Sentenza Cassazione n. 05864/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris