Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27086/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e altri avverso la ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di Milano visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale terza interessata alla restituzione, avverso il decreto del 25 novembre 2025 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva disposto, nell'ambito di un procedimento penale peril delitto di cui agli artt. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 e 2638, secondo e terzo comma, cod. civ. a carico di vari soggetti tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], il telefono cellulare nella disponibilità di quest'ultimo e di proprietà della predetta società.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mera apparenza della motivazione con il quale è stato rigettato il motivo, posto a sostegno della richiesta di riesame, che lamentava la carenza dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità del sequestro probatorio rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

La ricorrente non contesta la sussistenza del c.d. fumus commissi delicti e nemmeno la sussistenza delle esigenze cautelari, ma evidenzia che la stessa ha interesse a che le informazioni contenute nel dispositivo sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente, e relative a segreti commerciali ed industriali, dati finanziari delle società del gruppo ed altre informazioni riservate, non vengano diffuse a terzi con conseguente pregiudizio all'attività di impresa della ricorrente.

Sostiene, quindi, che solo apparentemente il decreto di sequestro, affermando di voler limitare l'acquisizione solo ai dati registrati nel supporto informatico sequestrato che abbiano rilevanza ai fini delle indagini in corso, rispetta i criteri di adeguatezza e proporzionalità, poiché in concreto, nel fissare le parole chiave da utilizzare ai fini della ricerca di tali informazioni, ha indicato termini privi di capacità selettiva, come il cognome dell'indagato al quale è stato sequestrato il telefono cellulare o lo stesso numero di telefono dell'indagato o il nome della società del cui consiglio di amministrazione è presidente oppure agreement o accordo.

Si tratta di termini che, come il cognome dell'indagato o il suo numero di telefono, compaiono tendenzialmente in tutti i messaggi presenti sul telefono sequestrato e come tali idonei a procedere al sequestro indiscriminato di tutti i messaggi e di tutti i dati presenti nel supporto informatico.

A tale proposito il ricorrente evidenzia che lo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva, successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro, escluso dalle parole chiave da utilizzare per la ricerca dei dati da sequestrare il cognome della persona utilizzatrice del telefono cellulare ed il numero di telefono.

A sostegno della decisione di rigetto il Tribunale del riesame ha affermato che il sequestro era temporaneo e finalizzato all'estrazione dei dati, da 2effettuarsi nel contraddittorio tra le parti, a garanzia dei diritti difensivi, e che al termine dell'estrazione la società interessata avrebbe potuto richiedere la distruzione della documentazione non necessaria per le indagini, a tutela della riservatezza.

La ricorrente, a tale proposito, evidenzia che nel caso di specie non si tratta di integrare i criteri di ricerca in un momento successivo all'adozione del provvedimento di sequestro, ma di eliminare alcuni dei criteri già fissati nel decreto impugnato, ossia quelli che conducono alla acquisizione indiscriminata di tutti i dati registrati nel telefono.

Il contraddittorio nella fase di estrazione dei dati non è in grado di sanare i vizi genetici del provvedimento di sequestro.

Né il terzo interessato è chiamato a partecipare all'estrazione dei dati.

Anche la possibilità di chiedere la distruzione della documentazione non necessaria non offre al terzo interessato una tutela tempestiva ed effettiva, poiché i dati, prima di essere distrutti, diventano ostensibili a tutte le parti processuali cui viene consentito accesso al fascicolo una volta concluse le indagini.

La ricorrente richiama un precedente di questa Corte di cassazione secondo il quale l'indicazione dei criteri di selezione e dei tempi di esecuzione di tali operazioni non può che essere contenuta nel decreto che dispone il sequestro, costituendo un presupposto di legittimità della misura (Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, De, Rv. 288535 - 01).

Erroneamente poi, secondo la ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe affermato che non rientra tra i suoi poteri quello di indirizzare le indagini intervenendo con ulteriori selezioni o delimitazioni del materiale da acquisire; rientra sicuramente tra i poteri del tribunale del riesame quello di annullare un decreto di sequestro irrispettoso dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza e quindi di verificare se i criteri di ricerca indicati dal Pubblico ministero, come le parole chiave, siano idonei a selezionare i dati da apprendere o conducano all'acquisizione di materiale non pertinente.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente le sue conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve pregiudizialmente osservarsi che nel giudizio di cassazione il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo 3 77évProcuratore Generale presso la Suprema Corte.

La «parte» del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è quest'ultima, bensì l'ufficio del Pubblico ministero: il quale — secondo la regola generale dell'art. 51, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — è costituito dalla Procura generale presso la Corte di cassazione.

È quest'ultima, dunque, l'esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono poi essere sottoposte alla Corte di cassazione.

Diversamente, qualora le argomentazioni e le deduzioni con esse proposte non fossero condivise dalla Procura generale, si potrebbe dar luogo all'assurda situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado di giudizio, finirebbero per rassegnare conclusioni tra loro contrastanti, come appunto avvenuto nel caso di specie.

Ne deriva l'irricevibilità della memoria inoltrata a questa Corte di cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, Germinara, Rv. 285983 - 01).

2. Il ricorso è infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che il tribunale del riesame può esercitare il potere di riforma o conferma del provvedimento impugnato (anche per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente o enunciati in motivazione) solo se quest'ultimo non risulti radicalmente nullo; ed in tale ipotesi il tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto, non potendosi configurare in suo capo un potere «sostitutivo» di emissione di un valido provvedimento, che potrà, se del caso, essere adottato dal medesimo organo la cui decisione sia stata annullata (Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 201007 - 01).

In tema di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame deve verificare l'effettività e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato senza tuttavia poterla integrare autonomamente, atteso che il difetto di questa costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272 - 01).

In particolare, il decreto di sequestro probatorio è radicalmente nullo, ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., se manca del tutto la motivazione in punto di fumus commissi delicti (Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268 - 01) o di esigenze cautelari (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 - 01).

Nel caso di specie non ricorre la radicale nullità del provvedimento di sequestro, atteso che esso risulta adeguatamente motivato sia in relazione al fumus commissi delicti, sia in relazione alle esigenze cautelari e sulla necessità di 4sequestrare il telefono allo scopo di acquisire elementi di prova utili alle indagini tanto che su tali elementi la ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

La ricorrente sostiene, invece, che il provvedimento di sequestro avrebbe stabilito dei criteri per selezionare i dati memorizzati sul supporto informatico da sottoporre a vincolo inidonei a tale scopo, come, tra gli altri, il cognome del soggetto utilizzatore del telefono o il numero di telefono associato alla scheda sim inserita nel dispositivo, e che condurrebbero di fatto alla acquisizione indiscriminata di tutti i dati registrati sul supporto informatico e quindi ad un sequestro sovrabbondante rispetto agli scopi dichiarati nel provvedimento cautelare.

Sotto tale profilo, ben può ammettersi un intervento riformatore del Tribunale del riesame che, introducendo criteri e parole chiave più restrittive, renda il provvedimento impugnato rispettoso dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza.

Non può, quindi, condividersi la motivazione del Tribunale del riesame laddove si afferma che il provvedimento non potrebbe essere modificato perché non rientrerebbe tra i suoi poteri quello di indirizzare le indagini con ulteriori selezioni o delimitazioni del materiale da acquisire.

Neppure è corretto affermare che l'interesse della ricorrente trova tutela nelle disposizioni che prevedono, a garanzia dei diritti difensivi, che l'estrazione dei dati avvenga nel contraddittorio tra le parti, potendo queste anche chiedere l'integrazione dei criteri di ricerca — atteso che il terzo interessato non è chiamato a partecipare all'estrazione dei dati —, e che al termine dell'estrazione la società interessata avrebbe potuto richiedere la distruzione della documentazione non necessaria per le indagini, a tutela della riservatezza, poiché la distruzione avviene solo dopo che i dati legittimamente acquisiti siano stati posti a disposizione delle parti del procedimento, mentre nel caso di specie la ricorrente lamenta la illegittimità dell'acquisizione dei dati e chiede la rimozione del vincolo onde impedire che i dati siano conoscibili dalle parti del procedimento.

Ne consegue che il Tribunale del riesame è chiamato a valutare e motivare in ordine alla idoneità dei criteri di selezione, in particolare delle parole chiave, a limitare il sequestro ai soli dati tendenzialmente rilevanti ai fini delle indagini, escludendo gli altri, così da rispettare in concreto i criteri di proporzionalità ed adeguatezza.

Il Tribunale, in verità, pur escludendo che rientri tra i suoi poteri incidere sui criteri di selezione fissati nel provvedimento, si pronuncia sul tema specifico che ad esso era stato sottoposto, affermando che le parole chiave indicate nel provvedimento, comprese quelle specificamente censurate dalla difesa erano 5idonee a garantire una ricerca mirata ai soli dati di interesse investigativo in quanto congrue rispetto all'oggetto delle investigazioni in ragione del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed alle operazioni finanziarie oggetto di indagine.

Trattasi di motivazione non meramente apparente con la conseguenza che il ricorso appare infondato.

Il provvedimento di sequestro, peraltro, limita la ricerca ad un determinato ambito temporale, anch'esso idoneo a restringere l'area dei dati colpiti dal provvedimento e comunque l'impugnazione della ricorrente si presenta inammissibile per carenza di interesse in relazione a quelle parole chiave che sono state escluse con successivo provvedimento del Pubblico ministero, che ha determinato il venir meno della sproporzione tra dati acquisiti ed esigenze cautelari.

In ogni caso anche il decreto di sequestro risulta adeguatamente motivato.

3. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e P.Q.Moggi. [OSCURATO:PERSONA] rina Im9nte 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e altri avverso la ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di Milano visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale terza interessata alla restituzione, avverso il decreto del 25 novembre 2025 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva disposto, nell'ambito di un procedimento penale peril delitto di cui agli artt. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 e 2638, secondo e terzo comma, cod. civ. a carico di vari soggetti tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], il telefono cellulare nella disponibilità di quest'ultimo e di proprietà della predetta società. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mera apparenza della motivazione con il quale è stato rigettato il motivo, posto a sostegno della richiesta di riesame, che lamentava la carenza dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità del sequestro probatorio rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. La ricorrente non contesta la sussistenza del c.d. fumus commissi delicti e nemmeno la sussistenza delle esigenze cautelari, ma evidenzia che la stessa ha interesse a che le informazioni contenute nel dispositivo sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente, e relative a segreti commerciali ed industriali, dati finanziari delle società del gruppo ed altre informazioni riservate, non vengano diffuse a terzi con conseguente pregiudizio all'attività di impresa della ricorrente. Sostiene, quindi, che solo apparentemente il decreto di sequestro, affermando di voler limitare l'acquisizione solo ai dati registrati nel supporto informatico sequestrato che abbiano rilevanza ai fini delle indagini in corso, rispetta i criteri di adeguatezza e proporzionalità, poiché in concreto, nel fissare le parole chiave da utilizzare ai fini della ricerca di tali informazioni, ha indicato termini privi di capacità selettiva, come il cognome dell'indagato al quale è stato sequestrato il telefono cellulare o lo stesso numero di telefono dell'indagato o il nome della società del cui consiglio di amministrazione è presidente oppure agreement o accordo. Si tratta di termini che, come il cognome dell'indagato o il suo numero di telefono, compaiono tendenzialmente in tutti i messaggi presenti sul telefono sequestrato e come tali idonei a procedere al sequestro indiscriminato di tutti i messaggi e di tutti i dati presenti nel supporto informatico. A tale proposito il ricorrente evidenzia che lo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva, successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro, escluso dalle parole chiave da utilizzare per la ricerca dei dati da sequestrare il cognome della persona utilizzatrice del telefono cellulare ed il numero di telefono. A sostegno della decisione di rigetto il Tribunale del riesame ha affermato che il sequestro era temporaneo e finalizzato all'estrazione dei dati, da 2effettuarsi nel contraddittorio tra le parti, a garanzia dei diritti difensivi, e che al termine dell'estrazione la società interessata avrebbe potuto richiedere la distruzione della documentazione non necessaria per le indagini, a tutela della riservatezza. La ricorrente, a tale proposito, evidenzia che nel caso di specie non si tratta di integrare i criteri di ricerca in un momento successivo all'adozione del provvedimento di sequestro, ma di eliminare alcuni dei criteri già fissati nel decreto impugnato, ossia quelli che conducono alla acquisizione indiscriminata di tutti i dati registrati nel telefono. Il contraddittorio nella fase di estrazione dei dati non è in grado di sanare i vizi genetici del provvedimento di sequestro. Né il terzo interessato è chiamato a partecipare all'estrazione dei dati. Anche la possibilità di chiedere la distruzione della documentazione non necessaria non offre al terzo interessato una tutela tempestiva ed effettiva, poiché i dati, prima di essere distrutti, diventano ostensibili a tutte le parti processuali cui viene consentito accesso al fascicolo una volta concluse le indagini. La ricorrente richiama un precedente di questa Corte di cassazione secondo il quale l'indicazione dei criteri di selezione e dei tempi di esecuzione di tali operazioni non può che essere contenuta nel decreto che dispone il sequestro, costituendo un presupposto di legittimità della misura (Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, De, Rv. 288535 - 01). Erroneamente poi, secondo la ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe affermato che non rientra tra i suoi poteri quello di indirizzare le indagini intervenendo con ulteriori selezioni o delimitazioni del materiale da acquisire; rientra sicuramente tra i poteri del tribunale del riesame quello di annullare un decreto di sequestro irrispettoso dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza e quindi di verificare se i criteri di ricerca indicati dal Pubblico ministero, come le parole chiave, siano idonei a selezionare i dati da apprendere o conducano all'acquisizione di materiale non pertinente. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente le sue conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve pregiudizialmente osservarsi che nel giudizio di cassazione il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo 3 77évProcuratore Generale presso la Suprema Corte. La «parte» del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è quest'ultima, bensì l'ufficio del Pubblico ministero: il quale — secondo la regola generale dell'art. 51, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — è costituito dalla Procura generale presso la Corte di cassazione. È quest'ultima, dunque, l'esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono poi essere sottoposte alla Corte di cassazione. Diversamente, qualora le argomentazioni e le deduzioni con esse proposte non fossero condivise dalla Procura generale, si potrebbe dar luogo all'assurda situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado di giudizio, finirebbero per rassegnare conclusioni tra loro contrastanti, come appunto avvenuto nel caso di specie. Ne deriva l'irricevibilità della memoria inoltrata a questa Corte di cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, Germinara, Rv. 285983 - 01). 2. Il ricorso è infondato. Deve preliminarmente osservarsi che il tribunale del riesame può esercitare il potere di riforma o conferma del provvedimento impugnato (anche per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente o enunciati in motivazione) solo se quest'ultimo non risulti radicalmente nullo; ed in tale ipotesi il tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto, non potendosi configurare in suo capo un potere «sostitutivo» di emissione di un valido provvedimento, che potrà, se del caso, essere adottato dal medesimo organo la cui decisione sia stata annullata (Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 201007 - 01). In tema di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame deve verificare l'effettività e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato senza tuttavia poterla integrare autonomamente, atteso che il difetto di questa costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272 - 01). In particolare, il decreto di sequestro probatorio è radicalmente nullo, ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., se manca del tutto la motivazione in punto di fumus commissi delicti (Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268 - 01) o di esigenze cautelari (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 - 01). Nel caso di specie non ricorre la radicale nullità del provvedimento di sequestro, atteso che esso risulta adeguatamente motivato sia in relazione al fumus commissi delicti, sia in relazione alle esigenze cautelari e sulla necessità di 4sequestrare il telefono allo scopo di acquisire elementi di prova utili alle indagini tanto che su tali elementi la ricorrente non ha sollevato alcuna censura. La ricorrente sostiene, invece, che il provvedimento di sequestro avrebbe stabilito dei criteri per selezionare i dati memorizzati sul supporto informatico da sottoporre a vincolo inidonei a tale scopo, come, tra gli altri, il cognome del soggetto utilizzatore del telefono o il numero di telefono associato alla scheda sim inserita nel dispositivo, e che condurrebbero di fatto alla acquisizione indiscriminata di tutti i dati registrati sul supporto informatico e quindi ad un sequestro sovrabbondante rispetto agli scopi dichiarati nel provvedimento cautelare. Sotto tale profilo, ben può ammettersi un intervento riformatore del Tribunale del riesame che, introducendo criteri e parole chiave più restrittive, renda il provvedimento impugnato rispettoso dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza. Non può, quindi, condividersi la motivazione del Tribunale del riesame laddove si afferma che il provvedimento non potrebbe essere modificato perché non rientrerebbe tra i suoi poteri quello di indirizzare le indagini con ulteriori selezioni o delimitazioni del materiale da acquisire. Neppure è corretto affermare che l'interesse della ricorrente trova tutela nelle disposizioni che prevedono, a garanzia dei diritti difensivi, che l'estrazione dei dati avvenga nel contraddittorio tra le parti, potendo queste anche chiedere l'integrazione dei criteri di ricerca — atteso che il terzo interessato non è chiamato a partecipare all'estrazione dei dati —, e che al termine dell'estrazione la società interessata avrebbe potuto richiedere la distruzione della documentazione non necessaria per le indagini, a tutela della riservatezza, poiché la distruzione avviene solo dopo che i dati legittimamente acquisiti siano stati posti a disposizione delle parti del procedimento, mentre nel caso di specie la ricorrente lamenta la illegittimità dell'acquisizione dei dati e chiede la rimozione del vincolo onde impedire che i dati siano conoscibili dalle parti del procedimento. Ne consegue che il Tribunale del riesame è chiamato a valutare e motivare in ordine alla idoneità dei criteri di selezione, in particolare delle parole chiave, a limitare il sequestro ai soli dati tendenzialmente rilevanti ai fini delle indagini, escludendo gli altri, così da rispettare in concreto i criteri di proporzionalità ed adeguatezza. Il Tribunale, in verità, pur escludendo che rientri tra i suoi poteri incidere sui criteri di selezione fissati nel provvedimento, si pronuncia sul tema specifico che ad esso era stato sottoposto, affermando che le parole chiave indicate nel provvedimento, comprese quelle specificamente censurate dalla difesa erano 5idonee a garantire una ricerca mirata ai soli dati di interesse investigativo in quanto congrue rispetto all'oggetto delle investigazioni in ragione del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed alle operazioni finanziarie oggetto di indagine. Trattasi di motivazione non meramente apparente con la conseguenza che il ricorso appare infondato. Il provvedimento di sequestro, peraltro, limita la ricerca ad un determinato ambito temporale, anch'esso idoneo a restringere l'area dei dati colpiti dal provvedimento e comunque l'impugnazione della ricorrente si presenta inammissibile per carenza di interesse in relazione a quelle parole chiave che sono state escluse con successivo provvedimento del Pubblico ministero, che ha determinato il venir meno della sproporzione tra dati acquisiti ed esigenze cautelari. In ogni caso anche il decreto di sequestro risulta adeguatamente motivato. 3. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e P.Q.Moggi. [OSCURATO:PERSONA] rina Im9nte 6