CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 26454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla confisca della somma di euro 100 e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimento all'asserita carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 1606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla confisca del denaro sequestrato. Rappresenta che il denaro rinvenuto nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] era in parte (260 euro) all'interno di un portafogli, che si trovava nel comodino della coimputata [OSCURATO:PERSONA] ed in parte nell'armadio (170 euro); che il Tribunale assolveva la donna, per non aver commesso il fatto ed applicava la pena al [OSCURATO:PERSONA] sia per la detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta, sia per aver ceduto tre dosi di cocaina per la somma di 70 euro a tale [OSCURATO:PERSONA], confiscando tutto il denaro rinvenuto nell'abitazione; che, ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentita la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità di chi sia imputato della mera detenzione della sostanza stupefacente; che, invece, nel caso di specie, a fronte di tre cessioni di cocaina per l'importo di 70 euro, è stata confiscata la somma di 460 euro, vale a dire di una somma che - se non per 70 euro - non ha un collegamento eziologico con la detenzione illecita per la quale è stata applicata la pena, specie se si considera che 260 euro sono della [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, si tratta di una somma che non era nemmeno del [OSCURATO:PERSONA]; che, in definitiva, poteva essere confiscato solo il provento delle cessioni indicate nel capo di imputazione, vale a dire 70 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientra quella denunciata con il presente motivo (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). 21.2. Coglie parzialmente nel segno il secondo motivo. 1.2.1. È inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa al sequestro della somma di euro 260, rinvenuta nel portafogli della coimputata, che è stata mandata assolta. Osserva, invero, il Collegio che, in tema di impugnazioni, vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte. Va, peraltro, evidenziato come, a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01), «la restituzione debba essere intesa come effetto derivante dal dissequestro, ma non come contenuto essenziale, avuto di mira da colui che impugna». In altri termini, «se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre, sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto alla restituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizione dell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risulti titolare del diritto alla restituzione. Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene. Tale principio implica, si ribadisce, che l'individuazione dell'interesse non postuli un collegamento diretto dell'impugnante con la cosa, potendo invece sottendere una molteplicità di situazioni, che connotano la singola fattispecie, caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva la disponibilità del bene, tali da riflettersi in una posizione giuridica riferibile all'imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall'apposizione del vincolo. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspiri al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma disituazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità» (Sez. U, n. 7983/2025, cit.). Tale valutazione va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione. Ebbene, nel caso di specie, per stessa ammissione dell'imputato, il bene appartiene ad un terzo, la coimputata, per cui mai potrebbe ottenerne la restituzione; né risultano allegati i) il pregiudizio che il ricorrente riceverebbe dal mancato dissequestro, ovvero il) l'utilità che il ricorrente trarrebbe dal dissequestro di detta somma di denaro. Dunque, manca qualsiasi interesse alla eliminazione della situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole. 1.2.2. Fondato, invece, è il profilo di doglianza relativo al sequestro della ulteriore somma di denaro trovata nella disponibilità del ricorrente, vale a dire quella eccedente i 70 euro costituenti il profitto delle cessioni contestate. Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né - per medesimezza di ratio - ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece, all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285899 - 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 - 01). Si osserva, in particolare, che l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 - 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941 - 01). Di conseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca il profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, è elevata contestazione sia in relazione a tre cessioni di sostanza stupefacente dietro corrispettivo di euro 70, per la quale il sequestro, non contestato nemmeno dall'odierno ricorrente, deve essere mantenuto, sia con 4riferimento al reato di illecita detenzione del restante quantitativo di stupefacente sequestrato, che non produce direttamente profitto, per cui la ulteriore somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non costituisce il profitto del reato di detenzione illecita per cui si procede, ma al più di altre pregresse condotte illecite di cessione di stupefacenti. In altri termini, con riferimento alla somma eccedente i 70 euro (somma quest'ultima che, come si è detto, costituisce il profitto delle cessioni), non sussiste il nesso tra il reato di detenzione illecita ascritto al ricorrente e detta somma di danaro, pure rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], che non può conseguentemente essere confiscata, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato, ma non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 - 01, non massimata sul punto). La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confisca cosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 240 bis cod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, condizioni che nel caso di specie non sono state indagate. 1.2.3. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della somma in sequestro eccedente l'importo di 70 euro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma in diversa persona fisica, che farà applicazione del principio sopra sintetizzato, valutando se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per poter disporre la confisca prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 bis cod. pen.; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla la sentenz P.Q.M/ ‘s(