Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:253
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994C0242
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 luglio 1995 (
*1
)
A — Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] membri dovevano trasporre nel proprio diritto interno la direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (
1
), entro il 20 novembre 1992 (
2
).
2.
Nel presente ricorso per inadempimento, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva in oggetto, o di comunicarle alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario. Essa chiede inoltre di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
3.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta di non aver ottemperato all'obbligo di adottare le misure necessarie alla trasposizione della menzionata direttiva, modificando, in particolare, le relative disposizioni legislative di diritto interno.
4.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna invoca tuttavia due motivi a sostegno della propria difesa. In primo luogo, una iniziativa legislativa iniziata in tempo utile per trasporre la direttiva in oggetto non sarebbe potuta divenire legge a causa di nuove elezioni, che hanno condotto allo scioglimento delle Camere. Una nuova procedura di adozione del disegno di legge volto alla trasposizione della direttiva in oggetto, sarebbe in preparazione dal gennaio 1994. In secondo luogo, fino all'esito della procedura di adozione del disegno di legge, disposizioni amministrative depositate in un «Protocolo» svolgono de facto, sino alla conclusione del procedimento legislativo, una funzione di attuazione, non ancora avvenuta de jure, delle norme della direttiva. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non può essere considerato inadempiente, e il ricorso della Commissione è privo di fondamento.
B — Parere
5.
Questa affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non può essere accolta. In considerazione della natura obiettiva del ricorso per inadempimento, è sufficiente, per dichiarare l'inadempimento, tenere conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta la violazione ad esso imputata (
3
). Esso si limita a giustificare la mancata trasposizione della direttiva entro il termine prescritto con lo scioglimento delle Camere. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie (
4
). In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa valere a propria giustificazione di aver ottemperato agli obblighi imposti dalla direttiva quanto al risultato da raggiungere (art. 189, terzo comma, del Trattato CE) adottando in via transitoria disposizioni amministrative, contenute, nella specie, nel cosiddetto «Protocolo». Anche volendo ammettere che sia possibile porre fine in tal modo all'inadempimento, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non potrebbe tuttavia invocare validamente questo argomento: ai sensi dell'allegato I alla memoria di replica, il «Protocolo» non è entrato in vigore che dopo il 1
o
luglio 1994. L'inadempimento avrebbe tuttavia dovuto essere eliminato, al massimo, entro il termine di due mesi fissato nel parere motivato della Commissione del 15 febbraio 1994. In ogni caso il «Protocolo», come disposizione amministrativa di diritto interno, non soddisfa alle condizioni che, secondo giurisprudenza costante della Corte, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare allorché scelgono forme e mezzi di trasposizione di una direttiva (
5
).
6.
È certo che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha trasposto in tempo utile la direttiva in esame nel suo diritto interno. Di conseguenza, la Corte non si deve pronunciare sull'addebito formulato dalla Commissione in via sussidiaria, e relativo alla omessa comunicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, delle misure adottate in attuazione della direttiva.
C — Conclusioni
7.
Vi propongo pertanto di:
1)
dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione nel proprio diritto interno della direttiva 90/619/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE;
2)
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
(
*1
) Lingua originale: il tedesco.
(
1
)
GU L 330, pag. 50
.
(
2
) Art. 30, primo comma, della direttiva 90/619.
(
3
) V., da ultimo, sentenza 3 maggio 1994, causa
C-260/93, Commissione/Belgio (Race. pag. I-1611, punti 7 e 8)
.
(
4
) V. sentenza 26 febbraio 1976, causa
52/75, Commissione/Italia (Race. pag. 277, punti 10 e 14)
.
(
5
) V. sentenza 30 maggio 1991, causa
C-361/88, Commissione/Germania (Race. pag. I-2567)
.