CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14577/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINIRitenuto in fatto1. Con ordinanza depositata il 15 dicembre 2025, il Tribunale di Firenze hadichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversoil provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Livorno aveva rigettato larichiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere disposta con ordinanzadel 22 settembre 2025 con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato dicui all’ art. 73 d.P.R. n. 309/1990.2. Il Tribunale ha ritenuto la richiesta era meramente ripetitiva di altreprecedenti ed ha giudicato inammissibili le produzioni allegate a memoriadepositata in vista dell’udienza camerale.3. Per la cassazione dell'ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato leproprie doglianze a un motivo con il quale deduce vizio di motivazione, per nonaver il Tribunale motivato con riferimento alle specificazioni argomentative di profiligià dedotti contenuti nella memoria.4. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico e privo diconfronto con le effettive motivazioni addotte dal Tribunale.2. L’ordinanza impugnata ha premesso che il GIP aveva dato atto che perquattro volte era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodialecon gli arresti domiciliari presso l’abitazione della moglie dell’indagato, e che larichiesta di revoca della misura cautelare era stata proposta per la prima volta conl’appello, mentre nessuna delle istanze aveva prospettato mutamenti del quadrocautelare. Il Tribunale ha quindi rilevato che poco prima dell’udienza camerale del5 dicembre 2025, il difensore aveva depositato una memoria con la qualeesponeva che l’indagato il 6 giugno 2025 aveva depositato in Procura unadichiarazione sottoscritta di riconoscimento della responsabilità del fattocontestato e che era stata depositata istanza di rescissione della condanna n. 760del 2021.3. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, dopo aver rilevato chel’impugnazione aveva in modo inammissibile allargato il petitum alla richiesta direvoca della misura, ha esaminato la memoria ed ha tratto il convincimento percui, a fronte della piena assunzione di responsabilità e della permanenza dellecircostanze allegate in precedenza, dalla memoria comunque non si evincevanoargomenti utili a far riconsiderare il quadro delle esigenze cautelari.4. Risulta, dunque, per un verso, correttamente applicato il principioconsolidato per cui in tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, inossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti conl'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "themadecidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello delgravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato egrado del procedimento (Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287322– 01).5. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, il Tribunale delriesame ha dato conto di aver considerato gli elementi di novità indicati dalla difesanella memoria depositata poco prima dell’udienza (collaborazione dell’indagato,deposito di istanza di rescissione) evidenziandone con motivazione congrua la nonincidenza sul quadro cautelare.6. Il ricorso non si confronta in alcun modo con tale motivazione ed è pertantoinammissibile, posto che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha lafisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicchédeve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi difatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, oalmeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni chesorreggono il provvedimento impugnato (Sez. 6 n. 1919 del 10/12/2024 (dep.2025) Rv. 287512 - 01.7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi,in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]