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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 28211/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16638/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4737/2021 pubblicata il 24/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con l’[OSCURATO:SOCIETA]. e la A.D.E.R.; la controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, ha per oggetto le statuizioni prese dal giudice di prime cure con riferimento alle spese di lite; il Tribunale di Roma liquidava le spese di lite in euro 1.618,00 e le poneva a carico dell’A.D.E.R.; per la cassazione della sentenza ricorre la Bombardieri, con ricorso affidato a due motivi; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.4 D.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55, come modificato dal D.m. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 91, 92, 132 comma secondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tabellari ed al mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria; con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla compensazione implicita delle spese di lite con l’[OSCURATO:SOCIETA].; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.m. n.55/2014, come modificato dal D.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 13/04/2023 n.9815); ai sensi dell’art.4 comma 5 lettera c) del D.m. n.55/2014 rientrano nella fase istruttoria anche: «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, (…) la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio»; la corte territoriale, in violazione del principio di diritto sopra richiamato, ha confermato la liquidazione del compenso in misura inferiore ai minimi tabellari (euro 1.618,00, rispetto al valore minimo di euro 1.776,00) e in violazione dell’art.4 comma 5 lettera c) cit. ha erroneamente ritenuto che la chiamata in causa dell’A.D.E.R. iussu iudicis non fosse qualificabile quale attività istruttoria; con riferimento al secondo motivo di ricorso, secondo i principi di diritto di Cass.

S.U. 08/03/2022 n. 7514 con riferimento alla eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali la legittimazione a resistere in giudizio spetta solo all’istituto previdenziale, siccome titolare della pretesa impositiva; l’[OSCURATO:SOCIETA]. deve pertanto ritenersi integralmente soccombente rispetto alla eccezione di prescrizione sollevata avanti al giudice di prime cure, e da questi accolta; la ascrizione della maturata prescrizione in maniera esclusiva al comportamento inerte dell’ente di riscossione non costituisce una grave e eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, perché afferente a circostanze che, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra l'agente per la riscossione e l'ente creditore e le spese di lite devono essere poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti (Cass. 12/04/2022 n. 11873); è dunque fondato anche il secondo motivo di ricorso; il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16638/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4737/2021 pubblicata il 24/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con l’[OSCURATO:SOCIETA]. e la A.D.E.R.; la controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, ha per oggetto le statuizioni prese dal giudice di prime cure con riferimento alle spese di lite; il Tribunale di Roma liquidava le spese di lite in euro 1.618,00 e le poneva a carico dell’A.D.E.R.; per la cassazione della sentenza ricorre la Bombardieri, con ricorso affidato a due motivi; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.4 D.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55, come modificato dal D.m. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 91, 92, 132 comma secondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tabellari ed al mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria; con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla compensazione implicita delle spese di lite con l’[OSCURATO:SOCIETA].; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.m. n.55/2014, come modificato dal D.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 13/04/2023 n.9815); ai sensi dell’art.4 comma 5 lettera c) del D.m. n.55/2014 rientrano nella fase istruttoria anche: «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, (…) la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio»; la corte territoriale, in violazione del principio di diritto sopra richiamato, ha confermato la liquidazione del compenso in misura inferiore ai minimi tabellari (euro 1.618,00, rispetto al valore minimo di euro 1.776,00) e in violazione dell’art.4 comma 5 lettera c) cit. ha erroneamente ritenuto che la chiamata in causa dell’A.D.E.R. iussu iudicis non fosse qualificabile quale attività istruttoria; con riferimento al secondo motivo di ricorso, secondo i principi di diritto di Cass. S.U. 08/03/2022 n. 7514 con riferimento alla eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali la legittimazione a resistere in giudizio spetta solo all’istituto previdenziale, siccome titolare della pretesa impositiva; l’[OSCURATO:SOCIETA]. deve pertanto ritenersi integralmente soccombente rispetto alla eccezione di prescrizione sollevata avanti al giudice di prime cure, e da questi accolta; la ascrizione della maturata prescrizione in maniera esclusiva al comportamento inerte dell’ente di riscossione non costituisce una grave e eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, perché afferente a circostanze che, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra l'agente per la riscossione e l'ente creditore e le spese di lite devono essere poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti (Cass. 12/04/2022 n. 11873); è dunque fondato anche il secondo motivo di ricorso; il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione,
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