CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9)/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 05/11/2021, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Cagliari, il 14/11/2020). Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo (vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità), perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 8 e 9, sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; il secondo motivo (violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché al trattamento sanzionatorio), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 9 e 10). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Pre