CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 25342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola Buccico e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611,comma 1, cod. proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2026 la Corte di appello di Potenzaha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione depositata in data 20novembre 2025 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudicedel procedimento penale n. 569/25 R.g. Trib. incardinato dinanzi al Tribunale diMatera nel quale il predetto imputato è chiamato a rispondere dei reati di cui agliartt. 4, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, 648-ter cod. pen. e 2, comma 1-bis, d.l.463/1983.L’istanza di ricusazione è stata presentata sull’assunto che il predettomagistrato avrebbe manifestato un convincimento sui fatti ascritti all’imputatoritenendo sussistenti i fatti oggetto di accertamento nel giudizio penale a caricodel [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre per Cassazione avverso l’indicata ordinanza il difensore (avv.2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 37, comma 1, lett. b), 41 e 44 cod. proc. pen. per erroneadeclaratoria dell’inammissibilità con procedura “de plano”.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello avrebbeerroneamente dichiarato l’istanza “manifestamente infondata” in quanto dettoconcetto presuppone una evidente ed immediata carenza dei presuppostinormativi tale da non richiedere alcun approfondimento, situazioneasseritamente non ricorrente nel caso in esame in quanto:- la ricusazione era fondata su una causa tipizzata;- l’istanza indicava puntualmente il medesimo fatto ed il medesimoimputato;- sono state riportate nell’istanza specifiche espressioni testuali delprovvedimento del Tribunale del riesame (del cui collegio faceva parte il giudicericusato) quali «le evidenze investigative […] hanno permesso di evidenziare talefittizia impostazione», «è emersa la connotazione dell’azienda agricola comeimpresa a partecipazione criminale», «l’imprenditore usufruiva di iniezioni illecitedi denaro […] reimpiegandolo per acquisti “a nero” […] realizzando una vera epropria ripulitura dei capitali illeciti», espressioni che, per il loro contenutoassertivo, costituirebbero il nucleo della dedotta anticipazione del giudizio.2.2. Violazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha qualificatoerroneamente le espressioni sopra riportate come funzionali al giudizio cautelare,escludendo quindi una valutazione nel merito mentre, in realtà non ci sitroverebbe in presenza di formule probabilistiche ma di affermazioni assertive equalificatorie che descrivono il fatto come già accertato e l’imputato come autoredi condotte illecite.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto l’ordinanza impugnata haomesso l’analisi testuale delle espressioni oggetto di censura, non ha confrontatotali espressioni con il parametro dell’anticipazione del giudizio ed ha introdottocriteri estranei alla disciplina della ricusazione (quali la malafede e l’abuso dellafunzione).2.4. Violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per essere stato violatonell’ordinanza impugnata il principio dell’imparzialità del giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Prima di passare all’esame delle questioni poste dal ricorrente occorre,innanzitutto, ricordare che il Giudice ricusato è stato componente del collegio delTribunale del riesame che ha assunto la propria decisione su di unaimpugnazione in materia di misura cautelare reale, ciò in quanto se si fossetrattato di misura cautelare personale la situazione di incompatibilità sarebbestata oggettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 2, (comeintegrato con pronuncia additiva dalla Corte costituzionale con sentenza n. 131del 24 aprile 1996) e 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.Occorre altresì evidenziare che la Corte di appello ha motivato (in modonon certo “apparente”, come invece sostiene la difesa) la propria ordinanzaevidenziando testualmente che: «nel caso specifico, le valutazioni del giudice nelprocedimento in oggetto non erano gratuite o superflue, ma strettamentefunzionali alla decisione che doveva essere presa in quella sede, ovvero lavalutazione sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misuracautelare; ed il riferimento alla personalità dell'imputato era quindi necessarioper delineare il contesto in cui operava, trattandosi di una “esternazioneincidentale e occasionale” fatta su particolari aspetti della vicenda, ma non taleda integrare un pregiudizio sulla decisione di merito che lo stesso giudiceavrebbe dovuto poi assumere nel procedimento».3. Tutto ciò doverosamente premesso, deve osservarsi che l’inserimentodell'avverbio “indebitamente” nell’art. 37, c.1, lett. b), cod. proc. pen., sta adindicare che le opinioni sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato rilevano,ai fini della ricusazione, solo se espresse senza che ne esista necessità ai finidella decisione (interinale) adottata e fuori da ogni collegamento o legame conl'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n.7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394-01).In tempi più recenti si è anche chiarito che «In tema di ricusazione, ilcarattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fattioggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e aldi fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nellaspecifica fase procedimentale» (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv.279649-01).In materia di misure cautelari reali vale poi il principio secondo il quale,«Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in gradodi fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso delprocedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermatouna misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasivalutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capoall'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudicedella ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti» (Sez. 5, n. 15689 del24/02/2020, Ferrante, Rv. 279164-01).La mera partecipazione al collegio del Tribunale del riesame in tema dimisure cautelari reali non è pertanto una situazione che esclude tout courtl’incompatibilità a rivestire in un momento successivo il ruolo di giudice deldibattimento nel medesimo procedimento in quanto, come detto, non si puòcomunque prescindere da una delicata valutazione «caso per caso» del rapportotra la doverosa ed adeguata motivazione adottata per dare risposta alle questionidedotte nell’incidente cautelare e la necessaria “continenza” della motivazionestessa finalizzata ad evitare l’insorgenza di una causa di potenzialeincompatibilità a ricoprire il successivo ruolo di giudice dibattimentale, conconseguente rischio di ricusazione.In tema di ricusazione, infatti, «costituisce indebita manifestazione delproprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "resiudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fattioggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento chein un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte ogiustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esseinvadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere,l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gliesiti» (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591-01).Ne consegue che «Sussiste l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36,comma 1, lett. h), cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il giudice, in unprovvedimento emesso in una specifica fase procedimentale si sia espresso inconcreto con valutazioni in ordine alla responsabilità dell'indagato o imputato, ela sua inosservanza costituisce motivo di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett.b), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314-01).Proprio nella decisione da ultimo richiamata si è condivisibilmentericordato che nella sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1997 il giudicedelle leggi aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionaledell'art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende, tra icasi nei quali il giudice non può partecipare al giudizio, anche quello del giudiceche, prima del dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivodi cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per le indaginipreliminari o confermandola quale componente del tribunale del riesame: indetta occasione osservò la Corte che, nell'adozione o nella conferma delle misurecautelari reali, manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilitàdell'imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o farapparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stessogiudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio del giustoprocesso. Successivamente, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 181 del2004, pur richiamando la propria precedente pronuncia, ha affermato un altrorilevante principio: «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale darisultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è dinorma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice - come affermato dallasentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimentodi sequestro preventivo -, un'eventuale valutazione sul merito dell'accusacompiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essereaccertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove nesussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che,alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo diastensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, letterah), cod. proc. pen. riguardino non soltanto “situazioni private del giudice”, maanche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza».Sulla base di queste pronunce del giudice delle leggi si è pertantoaffermato che «è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione deiprincipi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità delgiudice del merito che abbia adottato un provvedimento cautelare reale» e che lasoluzione del caso concreto «passa attraverso la necessaria verifica in concretodel contenuto della valutazione operata dal giudice della cautela reale, chiamatoa comporre il collegio decidente di merito» (così Sez. 5, n. 15689 del24/02/2020, Ferrante, Rv. 279164).[OSCURATO:PERSONA] condivide questa ultima conclusione, pur dovendosiprecisare che - come chiarito dal giudice delle leggi - occorre far riferimento nonalla incompatibilità in senso proprio bensì agli istituti dell'astensione e dellaricusazione.Dalle citate pronunce della Corte costituzionale si evince che il G.i.p. o ilcomponente del tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare unamisura cautelare reale, abbia espresso una «valutazione di merito tale darisultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio"», ha l'obbligodi astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì inpresenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelleindicate nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1 letterah), cod. proc. pen.Si pone la questione, però, nel caso in cui, pur in presenza della descrittasituazione, il giudice non si astenga: l'ipotesi da ultimo richiamata, infatti, èl'unica nella quale non può essere proposta la dichiarazione di ricusazione, aisensi dell'art. 37, comma 1 lettera a), del codice di rito.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che soccorra, allora, il disposto della lettera b) delmedesimo articolo, secondo il quale il giudice può essere ricusato dalle parti «senell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli hamanifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggettodell'imputazione».In proposito va anche ricordato il principio di diritto statuito in unarisalente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, poi ribadito dallasuccessiva giurisprudenza di legittimità: «costituisce indebita manifestazione delproprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazionedall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., l'anticipazione di valutazioni sul merito dellares iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine aifatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimentoche in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte ogiustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esseinvadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compierel'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gliesiti» (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067).Più di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che integrapropriamente una causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b),cod. proc. pen. - e non una causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. -la circostanza che il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità di unimputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiestanei confronti di un concorrente nel medesimo reato, quando nella motivazione diessa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti delsoggetto sottoposto a giudizio, risultando in tal caso «comunque pregiudicato ilvalore della imparzialità del giudice» (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, DellaGatta, Rv 260094).E' assai significativo il richiamo delle Sezioni unite alle sentenze nn. 306,307, 308 del 1997 della Corte costituzionale e soprattutto alla sentenza n. 283del 2000 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 37,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che possaessere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilitàdi un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, unavalutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto»: aprescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione. Ha evidenziato ilgiudice delle leggi, in detta sentenza, la funzionalità di «un sistema che sipropone di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo intutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice: le ragionidel pregiudizio sono infatti oggettivamente identiche sia quando il giudice hamanifestato il proprio convincimento all'interno del medesimo procedimentomediante un atto o l'esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisceastrattamente e preventivamente effetti pregiudicanti [incompatibilità], siaquando la valutazione di merito è stata espressa in un diverso procedimento(ovvero nel medesimo procedimento, ma mediante un atto che non presupponeuna tale valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere accertati inconcreto, grazie agli istituti dell'astensione e della ricusazione».Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite diquesta Corte, dunque, si può dunque affermare che, qualora il giudice, in unprovvedimento emesso in una specifica fase procedimentale, abbia comunqueespresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell'indagato oimputato, egli non potrà poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo,avendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen. e, indifetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett.b), del codice di rito.E', pertanto, sulla base di questi principi che va valutata la sussistenza deipresupposti per l'accoglimento od il rigetto della dichiarazione di ricusazioneproposta nei confronti di un giudice prima componente del tribunale del riesame,che abbia confermato una misura cautelare reale, e poi del collegio giudicantenel giudizio di cognizione.Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che nel caso in esame il Tribunale del riesame non si èE’ infatti indubbio che espressioni come quelle sopra riportate («leevidenze investigative […] hanno permesso di evidenziare tale fittiziaimpostazione», «è emersa la connotazione dell’azienda agricola come impresa apartecipazione criminale», «l’imprenditore usufruiva di iniezioni illecite di denaro[…] reimpiegandolo per acquisti “a nero” […] realizzando una vera e propriaripulitura dei capitali illeciti», ancorché utilizzate nell’ambito di un correttoesercizio dei poteri funzionali del Giudice, costituiscono una evidente quantoindebita anticipazione del giudizio di merito sulla responsabilità dell’imputatooggi ricorrente che, come detto, è chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt.4, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, 648-ter cod. pen. e 2, comma 1-bis, d.l.463/1983.4. Quanto sopra evidenziato impone l’accoglimento del ricorso sussistendole condizioni per la ricusazione del Giudice sopra indicato ed il conseguenteannullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.Si impone altresì la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenzaper quanto previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Potenza per quanto provisto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI