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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50154/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è generico e in fatto, reiterativo dei motivi di appello..

La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste /oltre alla mancanza del contrassegno SIAEianche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501), offerti in vendita in strada.

Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 c:od. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501).

Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi e ritiene viziata la sentenza per mancanza di prova sulla ricettazione dei supporti.

Tuttavia, nessuna prova di legale possesso risulta fornita dal ricorrente: «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 - dep. 07/12/2016, Agyemang, Rv. 26864301).

Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio della motivazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.I1v1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è generico e in fatto, reiterativo dei motivi di appello.. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste /oltre alla mancanza del contrassegno SIAEianche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501), offerti in vendita in strada. Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 c:od. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501). Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi e ritiene viziata la sentenza per mancanza di prova sulla ricettazione dei supporti. Tuttavia, nessuna prova di legale possesso risulta fornita dal ricorrente: «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 - dep. 07/12/2016, Agyemang, Rv. 26864301). Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio della motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.I1v1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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