CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29409/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1.500 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 137 del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 agosto 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha valorizzato gli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai C.C. di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che l'attività di autolavaggio gestita dal ricorrente effettuava scarichi di acque reflue industriali direttamente nella rete fognaria comunale, in assenza di autorizzazione, essendo scaduta (e non prorogata) quella preesistente. Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone, peraltro in termini generici, differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo il Tribunale rimarcato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, affermazione questa che nel ricorso non ha trovato adeguata smentita, dovendosi a ciò solo aggiungere che il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non è affatto incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, ancorata a differenti presupposti valutativi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 mag