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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 38575/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la ordinanza del 07/02/2022 del tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022, il tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 22 settembre 2021, con la quale si rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in relazione all'ipotesi di reato ex art. 44 lett. b) del DPR 380/01, in relazione ad un immobile, rigettava l'appello.

2. Avverso la ordinanza del predetto tribunale la S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt.3, 24, 42, 111 Cost. oltre al vizio di carenza di motivazione.

Si contesta l'affermazione del tribunale del riesame per cui, in caso di sequestro di un bene di una persona giuridica, non sarebbe consentito invocare la valutazione del tribunale del riesame circa la sussistenza o meno del fumus del reato.

Né da parte del rappresentante legale della società quale indagato, né da parte della società medesima, siccome estranea al reato.

Per cui, in sostanza, in mancanza di coincidenza tra l'indagato e il titolare del bene sequestrato, secondo il tribunale, con decisione che qui si contesta, il provvedimento ablativo sarebbe insuscettibile di impugnazione nel merito.

Con violazione degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. e delle disposizioni costituzionali in precedenza citate.

Al contrario, in caso di coincidenza, come nel caso di specie, tra il committente dei lavori e il legale rappresentante della persona giuridica interessata ai medesimi, tale connessione giustificherebbe il riconoscimento a quest'ultima del diritto di contestare il fumus del reato.

Infine, si deduce che il tribunale, negando il diritto a contestare il fumus del reato, avrebbe omesso di rispondere alle censure formulate al riguardo con l'impugnazione proposta oltre che in ordine alla dedotta, illegittima integrazione dell'addebito, operata dal Gip. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Nei limiti appresso specificati.

2. Va precisato che in caso di impugnazione del sequestro preventivo è la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (da ultimo in motivazione Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).

Deve inoltre evidenziarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare.

È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.

Con particolare riferimento al terzo interessato alla restituzione di quanto sottoposto a sequestro preventivo, il quale affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata, non ignora, questo collegio, l'indirizzo secondo il quale costui non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016 Cc. (dep. 05/10/2016) Rv. 268070 - 01).

Vanno in proposito tuttavia formulate alcune considerazioni, che si ritiene siano idonee a condividere, seppur entro i limiti di seguito precisati, la tesi del ricorrente nella parte in cui sostiene che la persona giuridica, e più in generale il terzo interessato rispetto al sequestro di un immobile urbanisticamente illecito, che si ritenga titolare dell'opera abusiva sequestrata ed alla cui restituzione aspiri, possa anche contestare il fumus del reato ipotizzato.

Appare a tal fine utile ricordare, innanzitutto, che l'orientamento di legittimità prima citato poggia sul rilievo per cui il terzo sequestrato è portatore di interessi squisitamente civilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato (v. in motivazione, Sez. 6, n. 16974 del 2008; Cass., sez. 6, n. del 25 settembre 2007 - dep. 31 ottobre 2007), con la conseguenza per cui egli deve conferire al difensore una vera e propria procura alle liti ai sensi dell'art.83 c.p.c., apparendo tale soggetto processuale gravato dall'onere di patrocinio.

Ciò spiega perché costui non può (e non potrebbe) avere lo scopo di pretendere la verifica della legittimità del provvedimento di natura penale del sequestro preventivo, al fine di ottenerne l'annullamento (posto che tali finalità, e i relativi poteri appaiono riservati al sequestrato indagato o imputato) e, quindi, in altri termini, può avere, nell'ambito del procedimento cautelare reale, esclusivamente l'interesse, e i relativi poteri, di far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" col sequestrato.

Tutto ciò significa che non è possibile ravvisare alla base della azione del terzo sequestrato un interesse di tipo penalistico, e conferma la natura strettamente civilistica dello scopo perseguito.Va aggiunto che i casi rispetto ai quali si è consolidato l'orientamento in esame non hanno riguardato ipotesi di sequestro di opere abusive, rispetto alle quali, giova anticiparlo, il profilo della proprietà non appare nettamente scindibile rispetto a quello della abusività dell'opera, la quale ultima rileva ai fini del fumus, in quanto questa si delinea come condizione giuridica della cosa sequestrata, in grado di intaccare la proprietà medesima, sia sul piano dell'esercizio delle facoltà proprie del diritto di proprietà (si consideri in proposito il principio per cui è fatto divieto, in generale, di intervenire su un'opera o parte di opera abusiva, anche solo in via manutentiva), sia su quello, in ipotesi estreme, della cessazione del diritto di proprietà (in caso di demolizione ovvero in caso di acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale).

Non ultimo è poi il dato per cui, ove l'opera non risulti abusiva, a maggior ragione emerge la pienezza del diritto di proprietà che risulti eventualmente in capo al terzo.

In altri termini, la dimostrazione della oggettiva non abusività dell'opera appare possibile mezzo dimostrativo della pienezza del diritto di proprietà del terzo che lo rivendichi e nel contempo della assenza di ogni ipotetico collegamento con un autore di reato eventualmente già identificato.

Altra considerazione da svolgere è inerente il tema della rilevanza del principio, di valenza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale.

Come già rilevato da questa Suprema Corte, seppur in ordine al diverso tema di un bene oggetto di confisca estesa (art. 240 bis cod.pen.), la predisposizione di garanzie procedurali «effettive» nel sistema interno, a tutela della posizione del soggetto terzo, coinvolto in procedure tese alla ablazione del diritto di proprietà, è condizione più volte rimarcata dalla Corte Edu come necessaria, a pena di accertamento della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] agli articoli 1 Prot.

Add. (tutela della proprietà) e 13 Conv. (effettività della tutela giurisdizionale).

In tal senso rilevano, tra le altre, le decisioni della Corte Edu del 7.4.2000 nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; del 5 marzo 2019 nel caso Uzan e altri contro [OSCURATO:PERSONA]; del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel caso Bokova contro [OSCURATO:PERSONA].

Consegue che imporre al terzo la limitazione delle facoltà di introduzione di elementi di fatto o di diritto idonei - al di là dell'avvenuto accertamento del reato e del suo autore - a mantenere la titolarità del bene, risulta - a parere del Collegio - lesivo del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Tali ultime notazioni, considerate in correlazione anche alle altre precedenti premesse, ad avviso del collegio impongono di valutare con particolare attenzione il caso del sequestro di beni ritenuti abusivi.Invero, non può negarsi, a questo punto, che lo spazio, riconosciuto in questi casi al terzo interessato alla restituzione, nel senso della facoltà di poter intervenire per rappresentare oltre alla assenza di collegamento con il presunto autore del reato, anche la pienezza del suo diritto di proprietà, non può escludere anche la facoltà di contestare la carenza di dati, oggettivi, di abusività dell'opera (a partire dalla contestazione della assenza di un obiettivo valido titolo abilitativo); ciò perché si tratta di profili che, per quanto anche in precedenza accennato, appaiono strettamente connessi ai temi, aperti al vaglio critico del terzo interessato, della assenza di collegamento con il presunto autore del reato e della pienezza del proprio diritto di proprietà.

Nel contempo, va però tenuto conto della circostanza per cui i profili afferenti alla ipotetica abusività dell'opera abusiva pertengono ai temi del fumus del reato edilizio.

Il portato di queste ultime considerazioni è allora costituito dal rilievo per cui, con riferimento al sequestro di opera abusiva, il terzo interessato pur potendo, unicamente, dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato, può, ai predetti fini, anche sollevare rilievi critici inerenti aspetti, oggettivi, afferenti il tema dell'abusività dell'opera.

Per cui, in altri termini, egli può, nel quadro delle predette finalità, contestare i presupposti del fumus del reato edilizio nei limiti in cui si tratti, tuttavia, esclusivamente di aspetti di rilievo oggettivo, afferenti i profili di legittimità dell'opera e che quindi non ineriscano ad aspetti soggettivi coinvolgenti l'ipotetico autore del medesimo.

Questi ultimi, integrano limiti che, oltre a derivare, alla luce delle esposte considerazioni, dall'ambito proprio dei profili già da tempo definiti come deducibili dal terzo interessato, si impongono a garanzia dell'invalicabile principio secondo il quale, il soggetto terzo in parola, siccome privo di interessi penalistici, non può interloquire su aspetti che involgano esclusivamente la responsabilità penale del presunto autore del reato (come anche il cd.

"periculum in mora"), atteso che altrimenti si realizzerebbe un inammissibile intervento adesivo Occorre a questo punto comunque rammentare che, quanto sinora osservato non supera i principi da tempo affermati, fondanti una misura cautelare reale su opera abusiva, quali quelli per cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Sez. 3 - n. 57595 del 25/10/2018 Rv. 274691 - 01 Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008 (dep. 19/01/2009) Rv. 242262 - 01).

3. Ritiene pertanto questa corte che l'ordinanza impugnata, laddove con essa si è escluso che la società ricorrente, mediante il proprio rappresentante legale, possa contestare profili afferenti l'obiettiva abusività dell'opera in sequestro, vada annullata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la ordinanza del 07/02/2022 del tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022, il tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 22 settembre 2021, con la quale si rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in relazione all'ipotesi di reato ex art. 44 lett. b) del DPR 380/01, in relazione ad un immobile, rigettava l'appello. 2. Avverso la ordinanza del predetto tribunale la S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt.3, 24, 42, 111 Cost. oltre al vizio di carenza di motivazione. Si contesta l'affermazione del tribunale del riesame per cui, in caso di sequestro di un bene di una persona giuridica, non sarebbe consentito invocare la valutazione del tribunale del riesame circa la sussistenza o meno del fumus del reato. Né da parte del rappresentante legale della società quale indagato, né da parte della società medesima, siccome estranea al reato. Per cui, in sostanza, in mancanza di coincidenza tra l'indagato e il titolare del bene sequestrato, secondo il tribunale, con decisione che qui si contesta, il provvedimento ablativo sarebbe insuscettibile di impugnazione nel merito. Con violazione degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. e delle disposizioni costituzionali in precedenza citate. Al contrario, in caso di coincidenza, come nel caso di specie, tra il committente dei lavori e il legale rappresentante della persona giuridica interessata ai medesimi, tale connessione giustificherebbe il riconoscimento a quest'ultima del diritto di contestare il fumus del reato. Infine, si deduce che il tribunale, negando il diritto a contestare il fumus del reato, avrebbe omesso di rispondere alle censure formulate al riguardo con l'impugnazione proposta oltre che in ordine alla dedotta, illegittima integrazione dell'addebito, operata dal Gip. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nei limiti appresso specificati. 2. Va precisato che in caso di impugnazione del sequestro preventivo è la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (da ultimo in motivazione Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016). Deve inoltre evidenziarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. Con particolare riferimento al terzo interessato alla restituzione di quanto sottoposto a sequestro preventivo, il quale affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata, non ignora, questo collegio, l'indirizzo secondo il quale costui non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016 Cc. (dep. 05/10/2016) Rv. 268070 - 01). Vanno in proposito tuttavia formulate alcune considerazioni, che si ritiene siano idonee a condividere, seppur entro i limiti di seguito precisati, la tesi del ricorrente nella parte in cui sostiene che la persona giuridica, e più in generale il terzo interessato rispetto al sequestro di un immobile urbanisticamente illecito, che si ritenga titolare dell'opera abusiva sequestrata ed alla cui restituzione aspiri, possa anche contestare il fumus del reato ipotizzato. Appare a tal fine utile ricordare, innanzitutto, che l'orientamento di legittimità prima citato poggia sul rilievo per cui il terzo sequestrato è portatore di interessi squisitamente civilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato (v. in motivazione, Sez. 6, n. 16974 del 2008; Cass., sez. 6, n. del 25 settembre 2007 - dep. 31 ottobre 2007), con la conseguenza per cui egli deve conferire al difensore una vera e propria procura alle liti ai sensi dell'art.83 c.p.c., apparendo tale soggetto processuale gravato dall'onere di patrocinio. Ciò spiega perché costui non può (e non potrebbe) avere lo scopo di pretendere la verifica della legittimità del provvedimento di natura penale del sequestro preventivo, al fine di ottenerne l'annullamento (posto che tali finalità, e i relativi poteri appaiono riservati al sequestrato indagato o imputato) e, quindi, in altri termini, può avere, nell'ambito del procedimento cautelare reale, esclusivamente l'interesse, e i relativi poteri, di far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" col sequestrato. Tutto ciò significa che non è possibile ravvisare alla base della azione del terzo sequestrato un interesse di tipo penalistico, e conferma la natura strettamente civilistica dello scopo perseguito.Va aggiunto che i casi rispetto ai quali si è consolidato l'orientamento in esame non hanno riguardato ipotesi di sequestro di opere abusive, rispetto alle quali, giova anticiparlo, il profilo della proprietà non appare nettamente scindibile rispetto a quello della abusività dell'opera, la quale ultima rileva ai fini del fumus, in quanto questa si delinea come condizione giuridica della cosa sequestrata, in grado di intaccare la proprietà medesima, sia sul piano dell'esercizio delle facoltà proprie del diritto di proprietà (si consideri in proposito il principio per cui è fatto divieto, in generale, di intervenire su un'opera o parte di opera abusiva, anche solo in via manutentiva), sia su quello, in ipotesi estreme, della cessazione del diritto di proprietà (in caso di demolizione ovvero in caso di acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale). Non ultimo è poi il dato per cui, ove l'opera non risulti abusiva, a maggior ragione emerge la pienezza del diritto di proprietà che risulti eventualmente in capo al terzo. In altri termini, la dimostrazione della oggettiva non abusività dell'opera appare possibile mezzo dimostrativo della pienezza del diritto di proprietà del terzo che lo rivendichi e nel contempo della assenza di ogni ipotetico collegamento con un autore di reato eventualmente già identificato. Altra considerazione da svolgere è inerente il tema della rilevanza del principio, di valenza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale. Come già rilevato da questa Suprema Corte, seppur in ordine al diverso tema di un bene oggetto di confisca estesa (art. 240 bis cod.pen.), la predisposizione di garanzie procedurali «effettive» nel sistema interno, a tutela della posizione del soggetto terzo, coinvolto in procedure tese alla ablazione del diritto di proprietà, è condizione più volte rimarcata dalla Corte Edu come necessaria, a pena di accertamento della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] agli articoli 1 Prot. Add. (tutela della proprietà) e 13 Conv. (effettività della tutela giurisdizionale). In tal senso rilevano, tra le altre, le decisioni della Corte Edu del 7.4.2000 nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; del 5 marzo 2019 nel caso Uzan e altri contro [OSCURATO:PERSONA]; del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel caso Bokova contro [OSCURATO:PERSONA]. Consegue che imporre al terzo la limitazione delle facoltà di introduzione di elementi di fatto o di diritto idonei - al di là dell'avvenuto accertamento del reato e del suo autore - a mantenere la titolarità del bene, risulta - a parere del Collegio - lesivo del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Tali ultime notazioni, considerate in correlazione anche alle altre precedenti premesse, ad avviso del collegio impongono di valutare con particolare attenzione il caso del sequestro di beni ritenuti abusivi.Invero, non può negarsi, a questo punto, che lo spazio, riconosciuto in questi casi al terzo interessato alla restituzione, nel senso della facoltà di poter intervenire per rappresentare oltre alla assenza di collegamento con il presunto autore del reato, anche la pienezza del suo diritto di proprietà, non può escludere anche la facoltà di contestare la carenza di dati, oggettivi, di abusività dell'opera (a partire dalla contestazione della assenza di un obiettivo valido titolo abilitativo); ciò perché si tratta di profili che, per quanto anche in precedenza accennato, appaiono strettamente connessi ai temi, aperti al vaglio critico del terzo interessato, della assenza di collegamento con il presunto autore del reato e della pienezza del proprio diritto di proprietà. Nel contempo, va però tenuto conto della circostanza per cui i profili afferenti alla ipotetica abusività dell'opera abusiva pertengono ai temi del fumus del reato edilizio. Il portato di queste ultime considerazioni è allora costituito dal rilievo per cui, con riferimento al sequestro di opera abusiva, il terzo interessato pur potendo, unicamente, dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato, può, ai predetti fini, anche sollevare rilievi critici inerenti aspetti, oggettivi, afferenti il tema dell'abusività dell'opera. Per cui, in altri termini, egli può, nel quadro delle predette finalità, contestare i presupposti del fumus del reato edilizio nei limiti in cui si tratti, tuttavia, esclusivamente di aspetti di rilievo oggettivo, afferenti i profili di legittimità dell'opera e che quindi non ineriscano ad aspetti soggettivi coinvolgenti l'ipotetico autore del medesimo. Questi ultimi, integrano limiti che, oltre a derivare, alla luce delle esposte considerazioni, dall'ambito proprio dei profili già da tempo definiti come deducibili dal terzo interessato, si impongono a garanzia dell'invalicabile principio secondo il quale, il soggetto terzo in parola, siccome privo di interessi penalistici, non può interloquire su aspetti che involgano esclusivamente la responsabilità penale del presunto autore del reato (come anche il cd. "periculum in mora"), atteso che altrimenti si realizzerebbe un inammissibile intervento adesivo Occorre a questo punto comunque rammentare che, quanto sinora osservato non supera i principi da tempo affermati, fondanti una misura cautelare reale su opera abusiva, quali quelli per cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Sez. 3 - n. 57595 del 25/10/2018 Rv. 274691 - 01 Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008 (dep. 19/01/2009) Rv. 242262 - 01). 3. Ritiene pertanto questa corte che l'ordinanza impugnata, laddove con essa si è escluso che la società ricorrente, mediante il proprio rappresentante legale, possa contestare profili afferenti l'obiettiva abusività dell'opera in sequestro, vada annullata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di R
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