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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 18538/2023

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[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio all’indirizzo pec , ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], intimata nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], intimata avverso la sentenza n. 430/2018 della Corte d’appello di Campobasso depositata il 21-11-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], OGGETTO: azione di rivendicazione R.G.4384/2019 C.C. 9-6-2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza n. 194/2014 del Tribunale di Isernia accolse parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandole proprietarie del terreno sito nel comune di Venafro e censito in catasto al foglio 43 particella 30, condannando le convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, alla riduzione in pristino o al rimborso del relativo costo pari a Euro 8.530,00,nonché al risarcimento dei danni quantificati in Euro 3.000,00. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e intervenne in grado d’appello ex art. 344 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA].; si costituì solo l’appellata [OSCURATO:PERSONA], mentre non si costituì [OSCURATO:PERSONA], in quanto per intervenuta divisione ereditaria [OSCURATO:PERSONA] era divenuta unica proprietaria.

Con sentenza n. 430 pubblicata il 21-11-2018 la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello, così confermando l’accertamento del diritto di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la condanna delle appellanti al rilascio dell’immobile, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno; ha rigettato anche l’intervento ex art. 344 cod. proc. civ. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannato le appellanti e l’interveniente in solido alla rifusione delle spese di lite del grado a favore dell’appellata [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza ha dichiarato che le attrici in primo grado avevano provato la proprietà dell’immobile, in primo luogo attraverso la prova documentale costituita dall’atto del notaio Tozzi del 31-8-1925, dalla denuncia di successione,dallo stato di famiglia, dai contratti di affitto; le stesse convenute avevano dichiarato di essere proprietarie del terreno di cui alla particella 48 del foglio 12 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] con quello di proprietà delle attrici.

Ha aggiunto che il giudice di primo grado aveva correttamente tenuto conto anche della mancata risposta delle convenute all’interrogatorio formale in quanto, sebbene all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata prodotta documentazione sul loro legittimo impedimento, non altrettanto era avvenuto per le udienze successive.

Ha rilevato che il consulente d’ufficio aveva identificato i fondi delle parti, il terreno delle attrici censito al catasto in Comune di Venafro, foglio 43alla particella 30 con destinazione agricola e il terreno delle convenute sito in [OSCURATO:PERSONA], censito al foglio 12 particella

48. Ha aggiunto che l a sentenzadi primo grado non aveva neppure fatto propri e acriticamente le conclusioni del consulente d’ufficio, ma aveva fatto riferimento anche alle contestazioni mosse dal consulente di parte convenuta,ritenendo che il consulente d’ufficio avesse risposto in modo esauriente a tali contestazioni.

Ha considerato che la parte appellante aveva eccepito di avere usucapito la parte di terreno per la quale le attrici avevano formulato la domanda di rivendica e il giudice di primo grado aveva correttamente escluso chefosse stata fornita la prova del possesso ad usucapionem.

Infine la sentenza ha esaminato le ragioni dell’intervento svolto ex art. 344 cod. proc. civ. da [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo di potere avere pregiudizio dalla sentenza impugnata in quanto possessore della particella 48 del foglio 12 in Comune di AgroCampano; ha escluso la rilevanza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nella quale si faceva riferimento all’estensione del terreno “fino alla siepe” e quindi fino dentro alla particella 30, perché tale particella era nel Comune di Venafro e ha escluso la rilevanza degli altri documenti prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e all’esito della camera di consiglio del 9-6-2023 la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato, “ violazione degli artt. 948 c.c. e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sotto il profilo della mancata rilevazione della carenza di legittimazione passiva delle convenute in rivendica –mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto detentore qualificato del bene oggetto di rivendica”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia rilevato l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., da ritenersi unica legittimata passiva in quanto titolare di autonomo titolo di godimento sulla porzione di fondo in virtù di contratto di comodato sottoscritto con le sorelle Forte il 26-1-2006 e acquisito agli atti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data certa anteriore all’instaurazione del giudizio di primo grado avvenuta il 18-3-2008. 1.1.Il motivo è inammissibile ex art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. percarenza di specificità.

E’ acquisito ilprincipio che la disposizione dell’art. 102 cod. proc. civ. non vieta che al giudizio di appello partecipi con intervento volontario un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, quando accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà il relativo vizio processuale (Cass. sez. 1 4-5-2011 n. 9752 Rv. 617845 –01); quindi, nel caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello e chieda che la causa sia decisa,il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio e rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve decidere la causa nelmerito, rimanendo altrimenti violato il principio fondamentale sulla ragionevole durata del processo, che impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione della controversia (Cass. sez. 2 6-11-2014 n. 23701; Ca ss. sez. 2 22 - 10 - 2018 n. 26631;).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata (pag.2) dà atto dell’intervento eseguito in appello dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiara che la stessa aveva lamentato il pregiudizio a essa derivante dalle statuizioni della sentenza di primo grado, che aveva eccepito la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda e che aveva chiesto l’accoglimento dell’intervento.

Quindi, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata,la società interveniente aveva chiesto che la causa fosse decisanel merito dal giudice di appello e non aveva dedottoil difetto di contraddittorio al fine della rimessione della causa in primo grado.

Nel ricorso per cassazione si dichiara che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dedotto in secondo grado, ma non si specifica né in quale atto né in quali termini, per cui il motivo non è rispettoso della previsione dell’art. 366co. 1 n. 6 cod. proc. civ. e per questo non ne può essere esaminata la fondatezza. 2.Con il secondo motivo rubricato, “ violazione dell’art. 948 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c., sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente su chi agisce in rivendica”, le ricorrenti sostengono che la domanda attorea, qualificata come rivendica, avrebbe dovuto essere rigettata per mancato assolvimento dell’onere della prova del diritto di proprietà; lamentano che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia probatoria all’asserzione contenuta nella comparsa di risposta in ordine al fatto che il fondo delle convenute fosse confinante a quello di proprietà attorea, alla mancata comparizione delle convenute per rendere l’interrogatorio formale, alla denuncia di successione, al fatto che le convenute avevano sostenuto l’usucapione del terreno occupato, senza fare applicazione del principio secondo il quale chi agisce in rivendica assolve all’onere probatorio dimostrando l’acquisto del bene a titolo derivativo e la titolarità del diritto di proprietà fino a risalire a un acquisto a titolo originario o all’avvenuto compimento a suo favore dell’usucapione.

2.1. Il motivo è inammissibile, perché sotto la qualifica della violazione dell’art. 948 cod. civ. le ricorrenti propongono un a lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella eseguita nelle fasi di merito.

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando, a seguito di incongrua valutazione delle risultanze probatorie, abbia erroneamente ritenuto che la parte avesse assolto tale onere, perché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. sez.

L. 19- 8-2020 n. 17313, Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. sez. 3 5-9- 2006 n. 19064).Nell’esaminare il motivo di impugnazione con il quale le appellanti sostenevano che le rivendicanti non avessero dato la probatio diabolica richiesta dall’art. 948 cod. civ., la sentenza della Corte territoriale ha dichiarato che tale prova era stata forni ta, indicando tutti gli elementi probatori in forza dei quali è giunta alla conclusione di confermare la pronuncia di primo grado.

Quindi , la sentenza della Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale l’onere probatorio è a carico del rivendicante e ha indicato gli elementi in forza dei quali è giunta alla conclusione che esattamente il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la probatio diabolica; i ricorrenti tentano di rimettere in discussione tale conclusione, senza considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie si concreta in apprezzamento di fatto riservato al giudice di meritoe incensurabile in sede di legittimità quando - come nel caso di specie-è esente da vizi logici e giuridici.

3. Con il terzo motivo , rubricato “ violazione dell’art. 948 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo del difetto di motivazione, per mancato esame di fatti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti”, le ricorrenti lamentano che nei due gradi di giudizio sia totalmente mancata l’indagine sulla precisa determinazione dell’identità del bene in titolarità attorea e della sua estensione effettiva, attraverso la definizione della linea di confine tra i due fondi di cui erano titolari le parti, partendo dall’esame dei rispettivi titoli; deducono che sia stato totalmente omesso l’esame dell’atto di compravendita a favore delle convenute in rivendica, del contratto di comodato tra le sorelle Forte e [OSCURATO:PERSONA] di data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’estratto planimetrico allegato al contratto di comodato con [OSCURATO:SOCIETA]., dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Consorzio di bonifica ha autorizzato la rimozione dei canali irrigui, dei rilievi fotografici, dei rilievi aerofotogrammatici e satellitari, delle sentenze n. 758/2009 del Tribunale di Napoli e n. 64/2015 del Tribunale di Isernia. 3.1.Anche questo motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 948cod. civ. indicata nella rubrica e che evoca la proposizione di motivo di violazione di legge ex art. 948 cod. civ. ulteriore rispetto a quella svolto con il secondo motivo, il motivo è inammissibile perchénell’esposizione del contenuto del motivo è totalmente mancante l’esposizione delle ragioni di tale violazione di legge.

Si deve fare applicazione del principio secondo il quale l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme di legge di cui si lamenta la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente da richiamare al fine di dimostrare che contrastano col precetto normativo (Cass. sez. un. 28-10-2020 n. 23745).

Inoltre, la censuraex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale la sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d.

“doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348 ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9- 2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del termine del 28-2-2023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149.

Le ricorrent i , per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., avrebbero dovu to dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947, Cass. sez. 1 22-12-2016 n. 26774); nella fattispecie lericorrenti nel ricorso neppure ha nno allegato questa diversità, limitandosi invece a lamentare che la Corte di Appello, così come il Tribunale, abbia omesso l’esame dei documenti dai quali risultava la consistenza dei fondi confinanti.

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla disponendo sulle spese di lite, essendo rimaste le controparti intimate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Sussistono, ex art.13 co . 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 11 5 , i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio all’indirizzo pec , ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], intimata nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], intimata avverso la sentenza n. 430/2018 della Corte d’appello di Campobasso depositata il 21-11-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], OGGETTO: azione di rivendicazione R.G.4384/2019 C.C. 9-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza n. 194/2014 del Tribunale di Isernia accolse parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandole proprietarie del terreno sito nel comune di Venafro e censito in catasto al foglio 43 particella 30, condannando le convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, alla riduzione in pristino o al rimborso del relativo costo pari a Euro 8.530,00,nonché al risarcimento dei danni quantificati in Euro 3.000,00. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e intervenne in grado d’appello ex art. 344 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA].; si costituì solo l’appellata [OSCURATO:PERSONA], mentre non si costituì [OSCURATO:PERSONA], in quanto per intervenuta divisione ereditaria [OSCURATO:PERSONA] era divenuta unica proprietaria. Con sentenza n. 430 pubblicata il 21-11-2018 la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello, così confermando l’accertamento del diritto di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la condanna delle appellanti al rilascio dell’immobile, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno; ha rigettato anche l’intervento ex art. 344 cod. proc. civ. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannato le appellanti e l’interveniente in solido alla rifusione delle spese di lite del grado a favore dell’appellata [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha dichiarato che le attrici in primo grado avevano provato la proprietà dell’immobile, in primo luogo attraverso la prova documentale costituita dall’atto del notaio Tozzi del 31-8-1925, dalla denuncia di successione,dallo stato di famiglia, dai contratti di affitto; le stesse convenute avevano dichiarato di essere proprietarie del terreno di cui alla particella 48 del foglio 12 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] con quello di proprietà delle attrici. Ha aggiunto che il giudice di primo grado aveva correttamente tenuto conto anche della mancata risposta delle convenute all’interrogatorio formale in quanto, sebbene all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata prodotta documentazione sul loro legittimo impedimento, non altrettanto era avvenuto per le udienze successive. Ha rilevato che il consulente d’ufficio aveva identificato i fondi delle parti, il terreno delle attrici censito al catasto in Comune di Venafro, foglio 43alla particella 30 con destinazione agricola e il terreno delle convenute sito in [OSCURATO:PERSONA], censito al foglio 12 particella 48. Ha aggiunto che l a sentenzadi primo grado non aveva neppure fatto propri e acriticamente le conclusioni del consulente d’ufficio, ma aveva fatto riferimento anche alle contestazioni mosse dal consulente di parte convenuta,ritenendo che il consulente d’ufficio avesse risposto in modo esauriente a tali contestazioni. Ha considerato che la parte appellante aveva eccepito di avere usucapito la parte di terreno per la quale le attrici avevano formulato la domanda di rivendica e il giudice di primo grado aveva correttamente escluso chefosse stata fornita la prova del possesso ad usucapionem. Infine la sentenza ha esaminato le ragioni dell’intervento svolto ex art. 344 cod. proc. civ. da [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo di potere avere pregiudizio dalla sentenza impugnata in quanto possessore della particella 48 del foglio 12 in Comune di AgroCampano; ha escluso la rilevanza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nella quale si faceva riferimento all’estensione del terreno “fino alla siepe” e quindi fino dentro alla particella 30, perché tale particella era nel Comune di Venafro e ha escluso la rilevanza degli altri documenti prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e all’esito della camera di consiglio del 9-6-2023 la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato, “ violazione degli artt. 948 c.c. e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sotto il profilo della mancata rilevazione della carenza di legittimazione passiva delle convenute in rivendica –mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto detentore qualificato del bene oggetto di rivendica”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia rilevato l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., da ritenersi unica legittimata passiva in quanto titolare di autonomo titolo di godimento sulla porzione di fondo in virtù di contratto di comodato sottoscritto con le sorelle Forte il 26-1-2006 e acquisito agli atti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data certa anteriore all’instaurazione del giudizio di primo grado avvenuta il 18-3-2008. 1.1.Il motivo è inammissibile ex art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. percarenza di specificità. E’ acquisito ilprincipio che la disposizione dell’art. 102 cod. proc. civ. non vieta che al giudizio di appello partecipi con intervento volontario un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, quando accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà il relativo vizio processuale (Cass. sez. 1 4-5-2011 n. 9752 Rv. 617845 –01); quindi, nel caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello e chieda che la causa sia decisa,il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio e rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve decidere la causa nelmerito, rimanendo altrimenti violato il principio fondamentale sulla ragionevole durata del processo, che impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione della controversia (Cass. sez. 2 6-11-2014 n. 23701; Ca ss. sez. 2 22 - 10 - 2018 n. 26631;). Nella fattispecie, la sentenza impugnata (pag.2) dà atto dell’intervento eseguito in appello dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiara che la stessa aveva lamentato il pregiudizio a essa derivante dalle statuizioni della sentenza di primo grado, che aveva eccepito la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda e che aveva chiesto l’accoglimento dell’intervento. Quindi, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata,la società interveniente aveva chiesto che la causa fosse decisanel merito dal giudice di appello e non aveva dedottoil difetto di contraddittorio al fine della rimessione della causa in primo grado. Nel ricorso per cassazione si dichiara che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dedotto in secondo grado, ma non si specifica né in quale atto né in quali termini, per cui il motivo non è rispettoso della previsione dell’art. 366co. 1 n. 6 cod. proc. civ. e per questo non ne può essere esaminata la fondatezza. 2.Con il secondo motivo rubricato, “ violazione dell’art. 948 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c., sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente su chi agisce in rivendica”, le ricorrenti sostengono che la domanda attorea, qualificata come rivendica, avrebbe dovuto essere rigettata per mancato assolvimento dell’onere della prova del diritto di proprietà; lamentano che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia probatoria all’asserzione contenuta nella comparsa di risposta in ordine al fatto che il fondo delle convenute fosse confinante a quello di proprietà attorea, alla mancata comparizione delle convenute per rendere l’interrogatorio formale, alla denuncia di successione, al fatto che le convenute avevano sostenuto l’usucapione del terreno occupato, senza fare applicazione del principio secondo il quale chi agisce in rivendica assolve all’onere probatorio dimostrando l’acquisto del bene a titolo derivativo e la titolarità del diritto di proprietà fino a risalire a un acquisto a titolo originario o all’avvenuto compimento a suo favore dell’usucapione. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché sotto la qualifica della violazione dell’art. 948 cod. civ. le ricorrenti propongono un a lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella eseguita nelle fasi di merito. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando, a seguito di incongrua valutazione delle risultanze probatorie, abbia erroneamente ritenuto che la parte avesse assolto tale onere, perché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. sez. L. 19- 8-2020 n. 17313, Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. sez. 3 5-9- 2006 n. 19064).Nell’esaminare il motivo di impugnazione con il quale le appellanti sostenevano che le rivendicanti non avessero dato la probatio diabolica richiesta dall’art. 948 cod. civ., la sentenza della Corte territoriale ha dichiarato che tale prova era stata forni ta, indicando tutti gli elementi probatori in forza dei quali è giunta alla conclusione di confermare la pronuncia di primo grado. Quindi , la sentenza della Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale l’onere probatorio è a carico del rivendicante e ha indicato gli elementi in forza dei quali è giunta alla conclusione che esattamente il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la probatio diabolica; i ricorrenti tentano di rimettere in discussione tale conclusione, senza considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie si concreta in apprezzamento di fatto riservato al giudice di meritoe incensurabile in sede di legittimità quando - come nel caso di specie-è esente da vizi logici e giuridici. 3. Con il terzo motivo , rubricato “ violazione dell’art. 948 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo del difetto di motivazione, per mancato esame di fatti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti”, le ricorrenti lamentano che nei due gradi di giudizio sia totalmente mancata l’indagine sulla precisa determinazione dell’identità del bene in titolarità attorea e della sua estensione effettiva, attraverso la definizione della linea di confine tra i due fondi di cui erano titolari le parti, partendo dall’esame dei rispettivi titoli; deducono che sia stato totalmente omesso l’esame dell’atto di compravendita a favore delle convenute in rivendica, del contratto di comodato tra le sorelle Forte e [OSCURATO:PERSONA] di data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’estratto planimetrico allegato al contratto di comodato con [OSCURATO:SOCIETA]., dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Consorzio di bonifica ha autorizzato la rimozione dei canali irrigui, dei rilievi fotografici, dei rilievi aerofotogrammatici e satellitari, delle sentenze n. 758/2009 del Tribunale di Napoli e n. 64/2015 del Tribunale di Isernia. 3.1.Anche questo motivo è inammissibile. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 948cod. civ. indicata nella rubrica e che evoca la proposizione di motivo di violazione di legge ex art. 948 cod. civ. ulteriore rispetto a quella svolto con il secondo motivo, il motivo è inammissibile perchénell’esposizione del contenuto del motivo è totalmente mancante l’esposizione delle ragioni di tale violazione di legge. Si deve fare applicazione del principio secondo il quale l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme di legge di cui si lamenta la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente da richiamare al fine di dimostrare che contrastano col precetto normativo (Cass. sez. un. 28-10-2020 n. 23745). Inoltre, la censuraex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale la sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348 ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9- 2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del termine del 28-2-2023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149. Le ricorrent i , per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., avrebbero dovu to dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947, Cass. sez. 1 22-12-2016 n. 26774); nella fattispecie lericorrenti nel ricorso neppure ha nno allegato questa diversità, limitandosi invece a lamentare che la Corte di Appello, così come il Tribunale, abbia omesso l’esame dei documenti dai quali risultava la consistenza dei fondi confinanti. 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla disponendo sulle spese di lite, essendo rimaste le controparti intimate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Sussistono, ex art.13 co . 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 11 5 , i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
Sentenza Cassazione n. 18538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris