CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1979
Cassazione n. 16552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1967 avverso la sentenza del 13/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA!dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, deducono il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 13 luglio 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in relazione ai reati di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 56-424 cod. pen. Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, posto che, da un lato, è stato dedotto un vizio di motivazione in punto di responsabilità in termini palesemente generici e assertivi e, dall'altro, ci si è lamentati, in maniera del tutto vaga, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che peraltro, almeno alla [OSCURATO:PERSONA], risultano addirittura concesse. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C • t. i iere 9stensore Il Presidente