CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la contraddittorietà della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, nonché la carenza di spiegazione in ordine all'individuazione del sanitario che avrebbe rilasciato la ricetta falsificata - è inedito, perché nell'atto di appello non veniva contestata la commissione del fatto e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]), il che esime dal rimarcare come la sentenza di primo grado (come esposto, in parte qua non censurata con l'appello, avesse chiaramente argomentato al riguardo); considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine all'esclusione della sussistenza di un falso innocuo, non avendo la Corte tenuto in considerazione la disciplina di cui al d.lgs. 219 del 2006 - è manifestamente infondato in quanto, fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, ha escluso la configurabilità nel caso di specie di un falso innocuo in modo conforme al diritto (cfr. par. 2.1. della sentenza impugnata), evidenziando, tra l'altro, come tramite la presentazione degli atti falsi l'imputato abbia ottenuto i farmaci; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così