CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21257/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente in via principale – contro [OSCURATO:PERSONA],in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21257/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio degli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – Avverso l a sentenza n. 2449 /2021 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 17 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che nell’anno 2018 in danno della società [OSCURATO:PERSONA] work and solution s.r.l. vennero intraprese innanzi il Tribunale di Torino due distinte espropriazioni presso terzi, promosse rispettivamente, in veste di creditori procedenti, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti, quali terzi pignorati, del [OSCURATO:SOCIETA].; riunite le procedure, sulle dichiarazioni di quantità positive rese dai terzi, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione ex art.553 cod. proc. civ., ripartendo tra i procedenti il credito dell’esecutato verso il [OSCURATO:SOCIETA]. e attribuendo in via esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito dell’esecutato verso [OSCURATO:SOCIETA].; avverso l’ordinanza di assegnazione spiegò opposizione agli atti esecutivi il [OSCURATO:SOCIETA]. assumendo, in sintesi, l’indisponibilità delle somme, siccome oggetto di un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. operato in epoca antecedente all’ordinanza di assegnazione; spiegarono resistenza alla domanda la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima pure chiedendo, in via subordinata rispetto al rigetto dell’opposizione, la modifica dell’ordinanza di assegnazione con r.g. n. 21257/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attribuzione in suo favore delle somme dichiarate dall’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolsedifese in quel giudizio la società esecutata; in accoglimento dell’opposizione, la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’opposizione e revocato l’ordinanza di assegnazione disposta nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA].; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a quattro motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], la quale propone altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, mentre resta intimata la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] and solution; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi delle contrapposte impugnazioni di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione pressoterzi; r.g. n. 21257/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato uno dei due terzi pignorati, la [OSCURATO:SOCIETA]., altresì non evocato dal ricorrente nel presente giudizio di legittimità; la partecipazione di detto soggettosi appalesa (e si appalesava sin dall’inizio della lite) oltremodo necessaria: l’assegnazione del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto della ordinanza impugnata, è stata contestata nelgiudizio oppositivo con la domanda riconvenzionale formulata dalla opposta [OSCURATO:PERSONA] (domandadi cui quest’ultima lamenta, con il ricorso incidentale, l’omessa pronuncia), sicché l’esito della causa è potenzialmente in grado di incidere sulla posizione giuridica del menzionato istituto bancario; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio, affinché il giudizio sia infine celebrato a contraddittorio integro,al Tribunale di r.g. n. 21257/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA],quale giudice di unico grado e in persona di diverso magistrato, cui è demandatala statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q.m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di