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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16557/2026

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to il 04/01/1999 avverso la sentenza del 04/12/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dep.

1. Con sentenza del 4 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 13.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.

Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta dell'imputato con il consenso del Pubblico Ministero e la sentenza.

In particolare, rileva che la richiesta prevedeva espressamente la conversione, ai sensi degli artt. 20 bis cod.pen. e 56

I. n. 689 del 1981 della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare per un periodo pari ad anni tre e mesi otto di reclusione ed il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso, ritenendo la pena congrua.

Pertanto, risulta palese il difetto di correlazione tra quanto effettivamente richiesto dalle parti e quanto disposto dal giudice in sentenza.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. • E pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, maturata e consolidatasi con riguardo alle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva è per sua natura congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Rv. 253587, in cui la Corte aveva annullato la sentenza con cui il giudice aveva applicato la pena rigettando la richiesta di sostituzione di quella detentiva con la sanzione sostitutiva ex

I. 689 del 1981; Sez. 4, n. 18136 2del 10/04/2012, Rv. 253770, che aveva annullato la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Rv. 236454; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, Rv. 208561).

Tale principio è stato ribadito anche all'esito della entrata in vigore della novella del 2017 ritenendosi la questione riconducibile al novero di quelle contemplate dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3304 del 16.1.2022; Sez. 4, n. 47201 del 18.11.2022; Sez. 5, n. 4762 del 3.12.2019, non massimate).

Ebbene, dall'esame degli atti, consentito in virtù della natura della doglianza, il vizio dedotto è sussistente.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Palermo, per l'ulteriore corso.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA];4TO C , LER!. oggi, UNZION r L dIUDIZIARIO Dott.ssa liendo 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 04/01/1999 avverso la sentenza del 04/12/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dep. 1. Con sentenza del 4 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 13.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo. Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta dell'imputato con il consenso del Pubblico Ministero e la sentenza. In particolare, rileva che la richiesta prevedeva espressamente la conversione, ai sensi degli artt. 20 bis cod.pen. e 56 I. n. 689 del 1981 della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare per un periodo pari ad anni tre e mesi otto di reclusione ed il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso, ritenendo la pena congrua. Pertanto, risulta palese il difetto di correlazione tra quanto effettivamente richiesto dalle parti e quanto disposto dal giudice in sentenza. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. • E pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, maturata e consolidatasi con riguardo alle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva è per sua natura congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Rv. 253587, in cui la Corte aveva annullato la sentenza con cui il giudice aveva applicato la pena rigettando la richiesta di sostituzione di quella detentiva con la sanzione sostitutiva ex I. 689 del 1981; Sez. 4, n. 18136 2del 10/04/2012, Rv. 253770, che aveva annullato la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Rv. 236454; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, Rv. 208561). Tale principio è stato ribadito anche all'esito della entrata in vigore della novella del 2017 ritenendosi la questione riconducibile al novero di quelle contemplate dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3304 del 16.1.2022; Sez. 4, n. 47201 del 18.11.2022; Sez. 5, n. 4762 del 3.12.2019, non massimate). Ebbene, dall'esame degli atti, consentito in virtù della natura della doglianza, il vizio dedotto è sussistente. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Palermo, per l'ulteriore corso. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA];4TO C , LER!. oggi, UNZION r L dIUDIZIARIO Dott.ssa liendo 3
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