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Cassazione n. 05815/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7518-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 3394 contro N.R.G. 7518/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2394/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/10/2015 R.G.N. 2104/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: N.R.G. 7518/2016

1. la Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame della congregazione in epigrafe (di seguito, Congregazione) avverso la decisione del Tribunale di Trani, adito in riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Foggia, che aveva respinto l'opposizione avente ad oggetto una cartella esattoriale per contributi previdenziali;

2. la Corte di appello, respinte le eccezioni preliminari dell'INPS, per quanto solo rileva in questa sede, in ordine alla applicazione della disciplina di sospensione del pagamento dei contributi ex art. 1, comma 255, della legge nr. 311 del 2004, ha osservato come spettasse alla Congregazione di allegare e, soprattutto, di comprovare i requisiti richiesti dalla normativa invocata e, dunque, nello specifico, la natura di ente non commerciale e l'esistenza di (almeno) una sede operativa nel territorio di Foggia, colpito dal sisma del 2002;

3. ciò posto in via generale, la Corte territoriale ha osservato comunque, come, quanto al primo requisito, risultasse per tabulas il contrario, in ragione dell'ammissione dell'ente alla procedura di amministrazione controllata ovvero ad una procedura che per legge (art. 1 D.lvo nr. 270 del 1999) si applica alle grandi imprese commerciali insolventi.

A tale proposito, la Corte di appello ha evidenziato, altresì, come l'oggetto sociale dell'ente, desumibile dallo statuto sociale, non fosse elemento significativo, perché non affatto incompatibile con il dato oggettivo, risultante dalla documentazione in atti e in particolare dai bilanci, dello svolgimento di un'attività di produzione di servizi, dietro corrispettivo, di tipo imprenditoriale, non rilevando in contrario la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiose ( con richiamo, sul punto, di Cass. nr. 4500 del 2009);

4. in merito agli altri presupposti, la Corte di merito ha escluso che, al momento dell'entrata in vigore della legge nr. 311 N.R.G. 7518/2016 del 2004, la Congregazione avesse almeno una sede operativa nel territorio di Foggia e che a quell'epoca già versasse in una situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione.

La circostanza che le visure camerali dessero conto di un'unità in Foggia non era elemento sufficiente, non risultando che, in detta unità, si trovassero stabilmente operai e uffici preposti allo svolgimento delle attività deliberativa ed esecutive per la gestione dell'ente;

5. quanto al credito, i giudici hanno osservato come lo stesso derivasse dalle denunce obbligatorie mensili presentate telematicamente dalla Congregazione.

La Corte di merito ha chiarito come la documentazione esaminata rilevasse non come prova, in sé, della somma pretesa dall'Istituto ma come documentazione idonea a chiarire i fatti costitutivi del diritto di credito, in relazione ai quali la Congregazione non aveva effettuato alcuna specifica contestazione;

6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Congregazione, con tre motivi, illustrati con memoria;

7. ha resistito, con controricorso, l'INPS, anche nella qualità indicata in epigrafe;

8. è rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA] ETR. [OSCURATO:PERSONA]:

9. con i primi due motivi è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto sui requisiti soggettivi (primo motivo) e oggettivi (secondo motivo) della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Onlus come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto- nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;N.R.G. 7518/2016

10. controversa, tra le parti, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 255, legge nr. 311 del 2004, la Congregazione ne assume la sussistenza, sia con riferimento alla natura non commerciale dell'ente, sia in relazione agli ulteriori requisiti;

11. a ben vedere, però, tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono essenzialmente l'iter argomentativo della Corte di appello e mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. nr. 8758 del 2017);

12. i rilievi, infatti, piuttosto che evidenziare puntuali errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, ripropongono questiones facti già esaminate dai giudici di merito e in questa sede non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014;

13. parte ricorrente insiste sulla natura non commerciale della Congregazione nonostante la sentenza impugnata abbia proceduta alla verifica del relativo profilo, in corretta applicazione di regole di diritto;

14. la decisione poggia sulla principale argomentazione secondo cui la Congregazione -parte che aveva invocato l'applicazione del beneficio della sospensione dei termini di pagamento- non avrebbe allegato e provato i presupposti della invocata disciplina;

15. con ulteriore argomentazione, la Corte di appello, sul presupposto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, ha, poi, ritenuto che l'ammissione della Congregazione alla procedura di amministrazione controllata e l'attività, oggettivamente N.R.G. 7518/2016 considerata, quale desumibile dai documenti contabili, esercitata «con metodo economico» ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi (Cass. civ., sez. un., nr.3353 del 1994; ex plurimis, più in generale sull'argomento, Cass. nr. 97 del 2001; Cass. nr. 42 del 2018) orientassero per la natura commerciale del soggetto;

16. il giudizio in tal senso effettuato, come quello espresso in ordine all'insussistenza degli altri presupposti di applicazione della normativa di favore (in particolare l'insussistenza di una sede operativa nel territorio colpito da calamità naturale), reso alla stregua di corrette coordinate astratte, è, in concreto, operato sulla base di elementi di fatti e configura, pertanto, apprezzamento di merito, il cui controllo, per le ragioni sopra esposte, non è consentito al Giudice di legittimità;

17. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per ultrapetizione.

La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale, oggetto di giudizio, non sarebbero state, in alcun modo, giustificate dall'INPS, come osservato in sede di note autorizzate;

18. anche il terzo motivo t11 moti' va, nel complesso, disatteso, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza;

19. la questione concernente il calcolo delle somme aggiuntive non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non deduce adeguatamente i termini in cui la questione era stata devoluta ai giudici di merito; i riferimenti alle note autorizzate nel corso del giudizio di merito non soddisfano gli oneri di compiutezza del ricorso, ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ;

20. sotto diverso profilo, va osservato che tra omissione contributiva e somme aggiuntive vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo delle seconde alla prima (v.

Cass. nr. 12533 del 2019) sicché è del tutto N.R.G. 7518/2016 inappropriato parlare, in un tale ambito, di vizi connessi ai limiti della domanda;

21. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato;

22. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'INPS, seguono la soccombenza.

Nulla deve provvedersi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ETR che non ha svolto alcuna attività difensiva;

23. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favire dell'INPS, in Euro 15.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7518-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 3394 contro N.R.G. 7518/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2394/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/10/2015 R.G.N. 2104/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: N.R.G. 7518/2016 1. la Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame della congregazione in epigrafe (di seguito, Congregazione) avverso la decisione del Tribunale di Trani, adito in riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Foggia, che aveva respinto l'opposizione avente ad oggetto una cartella esattoriale per contributi previdenziali; 2. la Corte di appello, respinte le eccezioni preliminari dell'INPS, per quanto solo rileva in questa sede, in ordine alla applicazione della disciplina di sospensione del pagamento dei contributi ex art. 1, comma 255, della legge nr. 311 del 2004, ha osservato come spettasse alla Congregazione di allegare e, soprattutto, di comprovare i requisiti richiesti dalla normativa invocata e, dunque, nello specifico, la natura di ente non commerciale e l'esistenza di (almeno) una sede operativa nel territorio di Foggia, colpito dal sisma del 2002; 3. ciò posto in via generale, la Corte territoriale ha osservato comunque, come, quanto al primo requisito, risultasse per tabulas il contrario, in ragione dell'ammissione dell'ente alla procedura di amministrazione controllata ovvero ad una procedura che per legge (art. 1 D.lvo nr. 270 del 1999) si applica alle grandi imprese commerciali insolventi. A tale proposito, la Corte di appello ha evidenziato, altresì, come l'oggetto sociale dell'ente, desumibile dallo statuto sociale, non fosse elemento significativo, perché non affatto incompatibile con il dato oggettivo, risultante dalla documentazione in atti e in particolare dai bilanci, dello svolgimento di un'attività di produzione di servizi, dietro corrispettivo, di tipo imprenditoriale, non rilevando in contrario la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiose ( con richiamo, sul punto, di Cass. nr. 4500 del 2009); 4. in merito agli altri presupposti, la Corte di merito ha escluso che, al momento dell'entrata in vigore della legge nr. 311 N.R.G. 7518/2016 del 2004, la Congregazione avesse almeno una sede operativa nel territorio di Foggia e che a quell'epoca già versasse in una situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione. La circostanza che le visure camerali dessero conto di un'unità in Foggia non era elemento sufficiente, non risultando che, in detta unità, si trovassero stabilmente operai e uffici preposti allo svolgimento delle attività deliberativa ed esecutive per la gestione dell'ente; 5. quanto al credito, i giudici hanno osservato come lo stesso derivasse dalle denunce obbligatorie mensili presentate telematicamente dalla Congregazione. La Corte di merito ha chiarito come la documentazione esaminata rilevasse non come prova, in sé, della somma pretesa dall'Istituto ma come documentazione idonea a chiarire i fatti costitutivi del diritto di credito, in relazione ai quali la Congregazione non aveva effettuato alcuna specifica contestazione; 6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Congregazione, con tre motivi, illustrati con memoria; 7. ha resistito, con controricorso, l'INPS, anche nella qualità indicata in epigrafe; 8. è rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA] ETR. [OSCURATO:PERSONA]: 9. con i primi due motivi è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto sui requisiti soggettivi (primo motivo) e oggettivi (secondo motivo) della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Onlus come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto- nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;N.R.G. 7518/2016 10. controversa, tra le parti, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 255, legge nr. 311 del 2004, la Congregazione ne assume la sussistenza, sia con riferimento alla natura non commerciale dell'ente, sia in relazione agli ulteriori requisiti; 11. a ben vedere, però, tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono essenzialmente l'iter argomentativo della Corte di appello e mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. nr. 8758 del 2017); 12. i rilievi, infatti, piuttosto che evidenziare puntuali errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, ripropongono questiones facti già esaminate dai giudici di merito e in questa sede non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014; 13. parte ricorrente insiste sulla natura non commerciale della Congregazione nonostante la sentenza impugnata abbia proceduta alla verifica del relativo profilo, in corretta applicazione di regole di diritto; 14. la decisione poggia sulla principale argomentazione secondo cui la Congregazione -parte che aveva invocato l'applicazione del beneficio della sospensione dei termini di pagamento- non avrebbe allegato e provato i presupposti della invocata disciplina; 15. con ulteriore argomentazione, la Corte di appello, sul presupposto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, ha, poi, ritenuto che l'ammissione della Congregazione alla procedura di amministrazione controllata e l'attività, oggettivamente N.R.G. 7518/2016 considerata, quale desumibile dai documenti contabili, esercitata «con metodo economico» ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi (Cass. civ., sez. un., nr.3353 del 1994; ex plurimis, più in generale sull'argomento, Cass. nr. 97 del 2001; Cass. nr. 42 del 2018) orientassero per la natura commerciale del soggetto; 16. il giudizio in tal senso effettuato, come quello espresso in ordine all'insussistenza degli altri presupposti di applicazione della normativa di favore (in particolare l'insussistenza di una sede operativa nel territorio colpito da calamità naturale), reso alla stregua di corrette coordinate astratte, è, in concreto, operato sulla base di elementi di fatti e configura, pertanto, apprezzamento di merito, il cui controllo, per le ragioni sopra esposte, non è consentito al Giudice di legittimità; 17. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per ultrapetizione. La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale, oggetto di giudizio, non sarebbero state, in alcun modo, giustificate dall'INPS, come osservato in sede di note autorizzate; 18. anche il terzo motivo t11 moti' va, nel complesso, disatteso, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza; 19. la questione concernente il calcolo delle somme aggiuntive non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non deduce adeguatamente i termini in cui la questione era stata devoluta ai giudici di merito; i riferimenti alle note autorizzate nel corso del giudizio di merito non soddisfano gli oneri di compiutezza del ricorso, ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ; 20. sotto diverso profilo, va osservato che tra omissione contributiva e somme aggiuntive vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo delle seconde alla prima (v. Cass. nr. 12533 del 2019) sicché è del tutto N.R.G. 7518/2016 inappropriato parlare, in un tale ambito, di vizi connessi ai limiti della domanda; 21. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato; 22. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'INPS, seguono la soccombenza. Nulla deve provvedersi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ETR che non ha svolto alcuna attività difensiva; 23. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favire dell'INPS, in Euro 15.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione,
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