CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43288/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 112:21tbilecte l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2020, che ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Trani il 17 novembre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Barletta (come da decreti del Tribunale di Bari del 3 ottobre 2007 e 12 gennaio 2011, notificatogli il 20 febbraio 2013 e il 15 maggio 2014), aveva violato le prescrizioni impostegli; in particolare: - il 3, 6 e 7 settembre 2013 era stato trovato in compagnia del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] e, il 14 gennaio 2014, in compagnia del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]; - il 22 agosto 2013, senza comprovata necessità e comunque in assenza di preventivo avviso all'Autorità, si era allontanato dalla propria abitazione, in quanto non era stato rinvenuto in occasione di un controllo di polizia alle 3:30 e alle 5:35; - il 21 marzo 2015 era stato trovato in possesso di un telefono cellulare con relativa scheda Sim inserita e funzionante. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la prima volta con sentenza divenuta definitiva il 2 ottobre 2013 ed avrebbe di conseguenza ritenuto, in maniera errata come rilevanti gli incontri avvenuti tra quest'ultimo e l'imputato prima di tale data (3 settembre 2013) agli effetti dell'art. 75 comma 2 d.lgs n. 159/2011. Se avesse escluso tali condotte, quindi, il giudice di merito non avrebbe potuto rienere perfezionato il reato in oggetto solo in forza di un unico incontro che l'imputato aveva effettuato il 14 gennaio 2014 con il citato [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. Infatti il reato ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere considerato perfezionato solo quando vi sia stata l'abitualità nella condotta o una serialità di comportamenti, costituiti da un numero apprezzabili di contatti con pregiudicati, certamente superiore a due. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, a seguito dell'applicazione nei confronti di Milano di una misura cautelare personale (fino al 23 maggio 2012) e alla conseguenziale sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non era stata effettuata dal giudice della prevenzione una nuova valutazione della sua pericolosità sociale. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che non era necessario porre in essere tale valutazione, poiché non era decorso il termine di due anni previsto per la rivalutazione dei presupposti applicativi della misura: l'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l'esecuzione della misura di prevenzione resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura cautelare, non prescrivendo che sia necessaria la verifica della pericolosità sociale del soggetto, come invece esplicitato dal successivo comma 2-ter, in ordine al caso in cui l'interessato sia sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Il ricorrente, invece, evidenzia che, seguendo tale tesi, si ammetterebbe un'evidente disparità di trattamento tra il soggetto in espiazione di pena e il soggetto sottoposto alla misura cautelare. Per tale ragione, con il ricorso viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che nel caso di specie la valutazione dell'eventuale persistenza della pericolosità sociale dell'imputato sarebbe stata ancora più necessaria, considerando che la risottoposizione alla misura di prevenzione era intervenuta a seguito di un periodo di restrizione in espiazione pena (dal 3 agosto al 2 novembre 2011) e che Milano era diventato collaboratore di giustizia sin dal 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità. A tal fine, si evidenzia che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, i "capi" della sentenza, ossia ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, vanno tenuti distinti dai "punti", ossia da «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», fermo restando che «non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione»: pertanto, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700). La doglianza relativa all'erronea qualificazione di "pregiudicato" di [OSCURATO:PERSONA] nel momento storico nel quale avvennero gli incontri tra quest'ultimo e l'imputato (il 3, il 6 e il 7 settembre 2013), quindi, riguardando uno dei punti della decisione, doveva formare oggetto dei motivi proposti con il gravame, posto che, a norma dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione devoluti con l'impugnazione. L'imputato, invece, non ha formulato tale doglianza né nei motivi di appello né nei successivi motivi di appello aggiunti. In ogni caso, la Corte evidenzia che il giudice di merito ha ritenuto perfezionato il reato in esame anche in forza di ulteriori e diversi episodi posti in essere da Milano in violazione dell'obbligo di non rincasare la sera più tardi delle 21:00 e di non uscire di casa prima delle 7:00 e dell'obbligo di non detenere e non portare addosso telefoni cellulari o altri apparati radioelettrici di comunicazione, entrambi obblighi previsti nel provvedimento di prevenzione. Nel ricorso, pertanto, non ci si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha accertato che il 22 agosto 2013 l'imputato si era allontanato dalla propria abitazione in un orario non consentito. Il giudice di secondo grado, infatti, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che non era verosimile che l'imputato, per due volte, pur presente nell'abitazione, non sia stato in grado di sentire il suono del campanello, percepito dall'esterno dagli stessi agenti di Polizia. Così facendo, il ricorrente non considera che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è integrato da qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di appello anche nella parte in cui è stato accertato che il 21 marzo 2015 Milano era stato trovato in possesso di un telefono cellulare funzionante (gli operanti, infatti, avevano potuto apprezzare che il cellulare era fornito di batteria e scheda Sim funzionante e, quindi, che era idoneo all'uso).1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Non può, infatti, essere trascurata l'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa non sia esaurita in epoca antecedente alla suddetta pronuncia (Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400). Come è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 ha dichiarato parzialmente illegittimi l'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, in via consequenziale, l'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. L'art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura dì prevenzione personale, alla luce dell'intervento citato additivo del giudice delle leggi, prevede che, in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultima non gli sia stata notificata. L'applicazione della misura di prevenzione, infatti, non può essere considerata astrattamente incompatibile con lo stato di detenzione per condanna definitiva, giacché l'unico presupposto richiesto dalla legge è la pericolosità sociale del proposto da accertare in relazione al momento in cui il provvedimento è adottato, diverso è a dirsi per la fase dell'esecuzione. Quest'ultima, infatti, è incompatibile con lo stato di detenzione e deve essere necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare. Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione. In difetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione. Tale interpretazione trova ora sostegno normativo nel nuovo art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4 legge 17 ottobre 2017, n. 161. La disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del giudice di merito, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assunte le necessarie informazioni. Si valorizza in tal modo l'esigenza di un accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, necessario presupposto sul piano costituzionale e convenzionale, dell'applicazione di una misura di prevenzione. Come evidenziato dalla Corte di appello di Bari, nel caso di specie, non trova applicazione la sopra citata normativa, posto che la detenzione per espiazione pena di Milano non si era protratta per più di due anni, ma solo dal 3 agosto al 2 novembre 2011. Non erano, quindi, maturati i presupposti per la necessaria rivalutazione dell'attualità della persistenza della pericolosità sociale dell'imputato, non potendo a tal fine essere conteggiato il periodo di tempo nel quale lo stesso era stato sottoposto a misura cautelare. A differenza di quanto evidenziato nel ricorso, tale scelta del legislatore non appare irragionevole perché, mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile, la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva, non è caratterizzata dal trattamento rieducativo e di conseguenza non consente di per sé solo di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in sede di applicazione; al contrario, essa si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa di pericolosità, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili alla personalità dell'indagato e al concreto rischio di commissione di gravi reati. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che non esiste incompatibilità, in senso assoluto, tra misure di prevenzione e misure cautelari, dovendosi la stessa verificare caso per caso e potendosi configurare solo quando siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione (Sez. 1, n. 6582 del 29/11/1999, dep. 2000, Spinelli, Rv. 215222), principio generale che ha indotto i giudici di legittimità a escludere a priori tale incompatibilità tra le misure, non essendo le relative prescrizioni in contrasto. Per tali motivi, alla luce di tale interpretazione, non può essere sollevata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2-ter d.lgs n. 159/2011. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen