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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12078/2026

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gale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di ASSICURAZIONI, in persona del legalerappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.Pag. 1 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano- intimati -per la cassazione della sentenza n. 8366/2022 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 28.12.20222;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] asciugare1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione al decreto con cui le erastato ingiunto il pagamento di euro 41.019,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] eTraslochi [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base delcontratto per il trasporto di arredi, complementi, strumentazione emateriale speciale dal laboratorio di via Bonacolsi in Roma presso la nuovastruttura di via di [OSCURATO:PERSONA] n. 247 in Roma.L’opponente deduceva di essersi rivolta all’[OSCURATO:SOCIETA]. per iltrasferimento di strumentazione e reagenti, evidenziando che i campionibiologici dovevano essere stoccati in appositi contenitori a temperaturacostante.

Il 29.9.2011 il materiale biologico presente nei frigoriferi e neifreezer del laboratorio era stoccato e inscatolato a temperatura specificanegli appositi contenitori forniti dal traslocatore.

Tuttavia, il giornoseguente si scopriva che il materiale biologico trasportato, da conservarsia + 4° e che sarebbe dovuto rimanere allo stato liquido, risultavacompletamente congelato e, quindi, danneggiato.

L’opponente, pertanto,chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna dell’opposta alrisarcimento dei danni nella misura di euro 257.770,00, oltre a quelliall’immagine e di euro 93.660,48 relativo ai costi sostenuti perl’impossibilità di garantire ai propri ricercatori la continuità dell’attività.Pag. 2 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026Autotrasporti s.r.l. nel costituirsi chiedeva il rigetto dell’opposizionee la chiamata in causa, al fine di essere manlevata, di [OSCURATO:SOCIETA].,fornitrice dei contenitori e del ghiaccio secco per il trasporto a temperaturacontrollata, e di [OSCURATO:PERSONA] quale consulente esterno.I terzi chiamati si costituivano e si opponevano alle domande svolte.[OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] di MutuaAssicurazioni, che si costituiva e concludeva per il rigetto della domanda.Con sentenza n. 14461/2016 il Tribunale di Roma accoglieval’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; accoglieva la domanda svoltadall’opposta e quella di risarcimento del danno avanzata dall’opponente e,previa compensazione dei crediti, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di euro 42.187,00, oltrerivalutazione e interessi; accoglieva parzialmente la domanda svolta daAutotrasporti s.r.l. e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevarla nei limitidi due terzi, condannando [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a tenerlaindenne; rigettava sia la domanda di risoluzione del contratto avanzatadall’opponente sia quella di manleva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA];compensava per intero le spese del giudizio.2.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 28.12.2022accoglieva per quanto di ragione l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e,previa rideterminazione del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro49.580,00 e compensazione con il credito di euro 27.393,00 vantatodall’appellante, condannava quest’ultima al pagamento di euro 22.187,00in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); compensava le spesedel grado.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e SocietàReale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, ha proposto ricorsoincidentale affidato a un motivo, alla quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha rispostocon controricorso.Pag. 3 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 161e 156 cod. proc. civ. per difformità della motivazione rispetto al dispositivo.La ricorrente lamenta che, pur avendo accolto parzialmente l’appelloprincipale in ordine al quantum, quanto espresso nella motivazione dallaCorte d’appello, ossia l’essere sostanzialmente creditrice verso [OSCURATO:PERSONA].p.a. dell’importo di euro 10.867, contrastava con il dispositivo, nel qualeera stata disposta la condanna a suo carico a corrispondere all’appellatal’importo di euro 22.187,00.

La discrepanza tra motivazione e dispositivodella sentenza è tale da determinare una assoluta incertezza in ordineall’individuazione del comando giudiziale, non colmabile mediante ilconfronto tra le due parti del provvedimento.1.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha accolto la censura svolta da [OSCURATO:SOCIETA]in relazione all’ambito del dovuto.

Nel pervenire alla sua decisione il giudicedi secondo grado ha evidenziato che il Tribunale, dopo aver rideterminatoin via equitativa il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 27.930,00 equantificato il danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro 69.580,00 (di cui euro20.000,00 quale danno all’immagine), operata la compensazione tra poste,aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 42.187,00.

Inseguito, in accoglimento parziale della domanda di manleva, aveva dispostola ripartizione di tale ultimo importo nella misura di 2/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e per 1/3 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello ha notato: “È evidente l’errore di calcolo in cui èincorso il Tribunale e quindi sotto il profilo del quantum la sentenzaimpugnata dev'essere riformata nel senso che la ripartizione delleresponsabilità tra [OSCURATO:SOCIETA]. va computata sulla sommaPag. 4 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovuta a titolo di risarcimento del danno, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[…] e non già sulla somma di € 42.187,00 quale risultante della reciprocacompensazione tra i crediti di A.T. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”Tanto osservato, quanto alla ripartizione della responsabilità traAutotrasporti s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello ha puntualizzato cheessa andava effettuata sull’importo di euro 49.580,00, così escludendo ildanno all’immagine perché non provato.

In relazione ai rapporti di dare eavere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, la Corte d’appelloè incorsa in un refuso, là dove ha scritto che “quest’ultima deve esserecondannata al pagamento della somma di euro 27.393,00”.Tale errore, tuttavia, che più correttamente dovrebbe essere intesocome una incompletezza sul piano dell’esposizione, posto che a fronte delcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 27.293,00 sussisteva unapretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di euro 49.580,00, non hadeterminato alcuna incertezza sul piano del comando giuridico.

Infatti, neldispositivo, in piena coerenza con il percorso della motivazione si legge:“accoglie l’appello principale nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto,in parziale riforma della sentenza appellata, previa limitazione ad €.49.580.00 della somma spettante a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a titolo dirisarcimento del danno (e compensazione della stessa somma con quella di€ 27.393,00 spettante [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.),condanna [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della somma di 22.187,00 […]”.L’importo al cui pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannatacorrisponde alla differenza tra quanto liquidato a titolo di risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il credito della prima di euro27.933,00.

Del tutto inconferente è la ricostruzione fatta dalla ricorrente(pagina 9 del ricorso), là dove, giusta la ripartizione della somma dovuta atitolo di risarcimento del danno (euro 49.580,00), incongruamente assumeche, per essere limitata a euro 16.526,00 la parte del dovuto a suo carico,Pag. 5 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026sussisterebbe “un sostanziale credito da [OSCURATO:PERSONA] (27.393,00 –16.526,00).La ricorrente, pertanto, confonde il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con quello connesso alla manleva, assumendo uno sbilancio a suo favore dieuro 10.867,00.

Con il che deve escludersi che si sia ingenerato alcuninsanabile contrasto tra dispositivo e motivazione tale da non rendereconoscibile il contenuto della statuizione giudiziale in meritoall’individuazione di chi sia il creditore e per quale importo (v., ex multis,Cass., sez. 6-I, 27 giugno 2017, n. 16104; Cass., sez. 6-V, 17 ottobre 2018,n. 26074; Cass., sez.

V, 26 giugno 2025, n. 17275).2.

Con il secondo motivo è denunciata “violazione e/o errata applicazionedell’art. 342 CPC in relazione all’art. 360 cpc - errata motivazionesull’asserita inammissibilità dei primi due motivi di appello aventi ad oggettola mancanza di prova del danno imputabile oggetto della domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]”.La ricorrente si duole per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibilii primi due motivi di impugnazione per non aver svolto una specifica censuraalla sentenza, nella parte in cui era stato ritenuto che gravasse suAutotrasporti s.r.l. la fornitura di contenitori idonei al mantenimento delletemperature desiderate in fase di trasporto.[OSCURATO:SOCIETA]. osserva che la contestazione del capo emergedall’atto di appello, là dove la sentenza di primo grado era stata impugnatasotto il profilo della “erronea applicazione di legge per inosservanza dellenorme che disciplinano l’onere della prova e la valutazione dei mezziistruttori da parte del Giudice;

1. Contraddittorietà della motivazione nelcapo afferente [al]l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:SOCIETA]. avesse debitamente sostenuto il pieno rispettodell’accordo contrattuale era suffragato dalla partecipazione al giudizio diDryce s.r.l. e del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello, nonostante la censurasvolta avverso l’affermata responsabilità, nulla ha argomentato, salvoritenere l’assenza di specificità dell’impugnazione.Pag. 6 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/20262.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha svolto una censura del tutto svincolata dallamotivazione resa dalla Corte d’appello, di cui ha equivocato il significato.La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili i primi due motivid’impugnazione sul rilievo della mancata impugnazione da partedell’appellante della sentenza del Tribunale, là dove era stato ritenuto chegravasse su [OSCURATO:SOCIETA]. la fornitura di contenitori atti almantenimento delle temperature desiderate in fase di trasporto.

In questaprospettiva, infatti, deve intendersi l’espressione “l’appellante non muovealcuna specifica censura” (pagina 6 della sentenza, riga 7) e non nel sensodi difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. oggiinvocato dalla ricorrente.La ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base aiquali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).3.

Con il terzo motivo viene denunciato: “difetto di motivazionesull’assenza di prova circa la domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:SOCIETA] per asserito danno imputabile, in tema di an e quantum debeatur.Violazione dell’art. 116 cpc in relazione all’art. 360 cpc nn. 3 e 5”.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche, in relazione all’accolta domanda risarcitoria svolta da [OSCURATO:PERSONA].p.a., aveva evidenziato l’assenza di prova del danno e dell’ascrivibilità asuo carico: a) la prima contestazione era avvenuta a distanza di oltre unmese dal trasloco e solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento; b) ilPag. 7 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026danno patito era supportato solo da documentazione di formazioneunilaterale; c) dall’istruttoria orale era emerso che il materiale era statotrattato solo dal personale dell’appellata.

Al riguardo, la Corte d’appellonulla aveva motivato nemmeno solo per affermare la correttezza dellasentenza del Tribunale.Anche in relazione al quantum nella sentenza impugnata nulla siriferiva a proposito dell’incomprensibile riduzione del compenso dovuto allaricorrente.

Argomento, quest’ultimo, su cui la ricorrente si era diffusamentesoffermata in sede di impugnazione.3.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Anche a prescindere dalla mancata illustrazione della dedottaviolazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte d’appello in ordine all’andebeatur, come già evidenziato nello scrutinio del primo motivo, ha resouna motivazione adeguatamente esplicativa del percorso fatto, avendo,come già detto, dichiarati inammissibili i primi due motivi d’impugnazioneper non aver [OSCURATO:SOCIETA]. svolto “alcuna specifica censura” avversola parte di sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che gravassesull’opposta la fornitura di contenitori idonei al mantenimento delletemperature desiderate in fase di trasporto.Per il resto, con riferimento sia alla decisione in punto an debeatur,sia a quella sul quantum, al di là della mancata evocazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., la censura è mal dedotta, là doveviene fondata su elementi aliunde rispetto alla motivazione della sentenza(contro i principi fissati dalle Sezioni Unite nelle sentenze 7 aprile 2014, nn.8054 e 8053).

Infatti, la censura svolta non evidenzia lacune di caratteretestuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, ma è argomentatasulla base di elementi desunti aliunde dal confronto con altri atti e risultanzeprocessuali, risultando così inammissibile.

In tal senso si leggano iriferimenti alla tempistica della contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a., alla presenza di sola documentazione di formazione unilaterale,all’esito dell’istruttoria orale, e al contenuto dell’atto di appello.Pag. 8 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026Va da ultimo evidenziato che la ricorrente si duole perl’incomprensibile riduzione del corrispettivo dovuto, ma senza neppureprecisare se di tale profilo fosse stato adeguatamente investito il giudicedell’appello, il quale, come già detto, nelle pagine 7 e 8 della motivazionesi è soffermato sui conteggi delle reciproche pretese, giungendo poi adeterminare, a valle della disposta compensazione, l’ambito della condannaa carico di [OSCURATO:SOCIETA]4.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di conseguire la cassazione dellasentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato l’appello incidentaleavverso la sentenza n. 14461/2016 del Tribunale di Roma, con l’unicomotivo svolto nel ricorso incidentale eccepisce il giudicato esterno, quantoal rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., costituito dalla sentenza n. 5213/2022resa dalla Corte d’appello di Roma in data 28.7.2022.Tale pronuncia, passata in giudicato il 1° marzo 2023, (v. certificazione dimancata proposizione del ricorso per cassazione rilasciato dalla cancelleriadella Corte d’appello di Roma del 6.9.2023, doc. 5 allegato al ricorsoincidentale), ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma di rigettodell’opposizione al decreto ingiuntivo, con cui era stato ordinato adAutotrasporti s.r.l. il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 4.969,97per la fornitura dei contenitori e del ghiaccio secco ordinati dalla ricorrenteprincipale per l’effettuazione del trasloco nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. osserva che la corte d’appello nel pervenire alla suadecisione era a conoscenza della sentenza n. 14461/2016, resa dalTribunale di Roma nel distinto procedimento ex art. 645 cod. proc. civ.promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso afavore di [OSCURATO:SOCIETA]Al riguardo, il giudice del secondo grado ha affermato che l’indicatapronuncia del Tribunale di Roma, in assenza di altri riscontri, non eraapprezzabile alla stregua di un elemento di prova a sostegno della presenzadi vizi nei contenitori forniti ad [OSCURATO:SOCIETA]., precisando che: “Tali vizi,Pag. 9 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026nei termini oggetto di contestazione attengono a profili sostanziali e diversirispetto alla accertata violazione dei doveri di buona fede contrattuale”.Ha aggiunto la ricorrente incidentale che, sebbene con l’appelloincidentale avverso la sentenza n. 14461/2016 del Tribunale di Romaavesse contestato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver ilgiudice del primo grado rilevato d’ufficio la violazione della buona fedecontrattuale, l’esclusione di qualsiasi sua responsabilità verso Autotrasportis.r.l., oggetto del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 5213/2022 dellaCorte d’appello di Roma, comportava l’insussistenza del diritto dellaricorrente principale a essere manlevata per i 2/3 dalle conseguenze dellacondanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Tale giudicato, formatosi successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, è comunque rilevabile, anche d’ufficio, nel corso delgiudizio di cassazione, in quanto non incluso nel fatto e, pur non rientrandonell’ambito degli elementi normativi astratti, è a questi assimilabile peressere destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando dellanatura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si risolve in ungiudizio di mero fatto.4.1.

Il ricorso incidentale è infondato.Giusta consolidato orientamento di questa Corte “ilgiudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementicostitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendisiano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa”(v.

Cass., sez.

III, 18 maggio 2025, n. 13169), sì che può dirsi che su unaazione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato (v.

Cass., sez.

III, 6maggio 2025, n. 11887).La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5213/2022 hapronunciato in un giudizio nel quale si discuteva in ordine alla sussistenzadel credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornituraPag. 10 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei contenitori e ghiaccio secco, ordinati per dar corso al trasporto richiestoda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La stessa corte di merito ha preso in esame la sentenza n.14461/2016 del Tribunale di Roma (quella alla base dell’impugnazionedefinita dalla sentenza oggi impugnata), ma ha escluso che costituisse diper sé una prova sufficiente, in assenza di altri riscontri probatori, in ordineai contestati vizi dei contenitori, aggiungendo che “tali vizi, nei terminioggetto di contestazione attengono a profili sostanziali e diversi rispetto allaaccertata violazione di doveri di buona fede contrattuale”.A tale stregua, non sussiste invero identità degli elementi costitutividell’azione, la quale esige -come detto- che soggetti, petitum e causapetendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrapresa, ricorrendo il giudicato solo se una azione coincide, in tutti i suoielementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.Orbene, nella specie, a parte l’evidente diversità di soggetti coinvoltinel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Autotrasportis.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a cui hanno partecipato per effettodella chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA], diversi erano i petita ele causae petendi quanto al rapporto tra ricorrente principale e ricorrenteincidentale, atteso che:a) nella vicenda definita dalla Corte d’appello con la sentenza n.5213/2022 la ragione alla base della pretesa era il credito di [OSCURATO:SOCIETA]verso [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura dei contenitori e del ghiaccio secco,rispetto alla quale l’opponente aveva opposto asseriti vizi ritenuti nonprovati e aveva contrastato la pretesa di pagamento;b) nella fattispecie oggi in esame la causa petendi poggia sulladomanda di garanzia svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e il [OSCURATO:PERSONA], e la ragione valorizzata ai fini della decisione attienealla violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale, che ha portatoall’accoglimento parziale della domanda di manleva, come peraltroaffermato dalla sentenza n. 5213/2022 per escludere che l’accertataPag. 11 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026violazione del dovere di buona fede da parte del Tribunale fosse per sésufficiente per contrastare la pretesa di pagamento legata alla fornitura deicontenitori.5.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto dientrambi i ricorsi, in via principale e incidentale.Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrenteincidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e a caricodella società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Condanna lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cuieuro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di ASSICURAZIONI, in persona del legalerappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.Pag. 1 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano- intimati -per la cassazione della sentenza n. 8366/2022 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 28.12.20222;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] asciugare1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione al decreto con cui le erastato ingiunto il pagamento di euro 41.019,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] eTraslochi [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base delcontratto per il trasporto di arredi, complementi, strumentazione emateriale speciale dal laboratorio di via Bonacolsi in Roma presso la nuovastruttura di via di [OSCURATO:PERSONA] n. 247 in Roma.L’opponente deduceva di essersi rivolta all’[OSCURATO:SOCIETA]. per iltrasferimento di strumentazione e reagenti, evidenziando che i campionibiologici dovevano essere stoccati in appositi contenitori a temperaturacostante. Il 29.9.2011 il materiale biologico presente nei frigoriferi e neifreezer del laboratorio era stoccato e inscatolato a temperatura specificanegli appositi contenitori forniti dal traslocatore. Tuttavia, il giornoseguente si scopriva che il materiale biologico trasportato, da conservarsia + 4° e che sarebbe dovuto rimanere allo stato liquido, risultavacompletamente congelato e, quindi, danneggiato. L’opponente, pertanto,chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna dell’opposta alrisarcimento dei danni nella misura di euro 257.770,00, oltre a quelliall’immagine e di euro 93.660,48 relativo ai costi sostenuti perl’impossibilità di garantire ai propri ricercatori la continuità dell’attività.Pag. 2 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026Autotrasporti s.r.l. nel costituirsi chiedeva il rigetto dell’opposizionee la chiamata in causa, al fine di essere manlevata, di [OSCURATO:SOCIETA].,fornitrice dei contenitori e del ghiaccio secco per il trasporto a temperaturacontrollata, e di [OSCURATO:PERSONA] quale consulente esterno.I terzi chiamati si costituivano e si opponevano alle domande svolte.[OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] di MutuaAssicurazioni, che si costituiva e concludeva per il rigetto della domanda.Con sentenza n. 14461/2016 il Tribunale di Roma accoglieval’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; accoglieva la domanda svoltadall’opposta e quella di risarcimento del danno avanzata dall’opponente e,previa compensazione dei crediti, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di euro 42.187,00, oltrerivalutazione e interessi; accoglieva parzialmente la domanda svolta daAutotrasporti s.r.l. e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevarla nei limitidi due terzi, condannando [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a tenerlaindenne; rigettava sia la domanda di risoluzione del contratto avanzatadall’opponente sia quella di manleva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA];compensava per intero le spese del giudizio.2. La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 28.12.2022accoglieva per quanto di ragione l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e,previa rideterminazione del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro49.580,00 e compensazione con il credito di euro 27.393,00 vantatodall’appellante, condannava quest’ultima al pagamento di euro 22.187,00in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); compensava le spesedel grado.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e SocietàReale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, ha proposto ricorsoincidentale affidato a un motivo, alla quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha rispostocon controricorso.Pag. 3 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 161e 156 cod. proc. civ. per difformità della motivazione rispetto al dispositivo.La ricorrente lamenta che, pur avendo accolto parzialmente l’appelloprincipale in ordine al quantum, quanto espresso nella motivazione dallaCorte d’appello, ossia l’essere sostanzialmente creditrice verso [OSCURATO:PERSONA].p.a. dell’importo di euro 10.867, contrastava con il dispositivo, nel qualeera stata disposta la condanna a suo carico a corrispondere all’appellatal’importo di euro 22.187,00. La discrepanza tra motivazione e dispositivodella sentenza è tale da determinare una assoluta incertezza in ordineall’individuazione del comando giudiziale, non colmabile mediante ilconfronto tra le due parti del provvedimento.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha accolto la censura svolta da [OSCURATO:SOCIETA]in relazione all’ambito del dovuto. Nel pervenire alla sua decisione il giudicedi secondo grado ha evidenziato che il Tribunale, dopo aver rideterminatoin via equitativa il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 27.930,00 equantificato il danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro 69.580,00 (di cui euro20.000,00 quale danno all’immagine), operata la compensazione tra poste,aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 42.187,00. Inseguito, in accoglimento parziale della domanda di manleva, aveva dispostola ripartizione di tale ultimo importo nella misura di 2/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e per 1/3 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello ha notato: “È evidente l’errore di calcolo in cui èincorso il Tribunale e quindi sotto il profilo del quantum la sentenzaimpugnata dev'essere riformata nel senso che la ripartizione delleresponsabilità tra [OSCURATO:SOCIETA]. va computata sulla sommaPag. 4 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovuta a titolo di risarcimento del danno, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[…] e non già sulla somma di € 42.187,00 quale risultante della reciprocacompensazione tra i crediti di A.T. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”Tanto osservato, quanto alla ripartizione della responsabilità traAutotrasporti s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello ha puntualizzato cheessa andava effettuata sull’importo di euro 49.580,00, così escludendo ildanno all’immagine perché non provato. In relazione ai rapporti di dare eavere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, la Corte d’appelloè incorsa in un refuso, là dove ha scritto che “quest’ultima deve esserecondannata al pagamento della somma di euro 27.393,00”.Tale errore, tuttavia, che più correttamente dovrebbe essere intesocome una incompletezza sul piano dell’esposizione, posto che a fronte delcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 27.293,00 sussisteva unapretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di euro 49.580,00, non hadeterminato alcuna incertezza sul piano del comando giuridico. Infatti, neldispositivo, in piena coerenza con il percorso della motivazione si legge:“accoglie l’appello principale nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto,in parziale riforma della sentenza appellata, previa limitazione ad €.49.580.00 della somma spettante a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a titolo dirisarcimento del danno (e compensazione della stessa somma con quella di€ 27.393,00 spettante [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.),condanna [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della somma di 22.187,00 […]”.L’importo al cui pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannatacorrisponde alla differenza tra quanto liquidato a titolo di risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il credito della prima di euro27.933,00. Del tutto inconferente è la ricostruzione fatta dalla ricorrente(pagina 9 del ricorso), là dove, giusta la ripartizione della somma dovuta atitolo di risarcimento del danno (euro 49.580,00), incongruamente assumeche, per essere limitata a euro 16.526,00 la parte del dovuto a suo carico,Pag. 5 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026sussisterebbe “un sostanziale credito da [OSCURATO:PERSONA] (27.393,00 –16.526,00).La ricorrente, pertanto, confonde il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con quello connesso alla manleva, assumendo uno sbilancio a suo favore dieuro 10.867,00. Con il che deve escludersi che si sia ingenerato alcuninsanabile contrasto tra dispositivo e motivazione tale da non rendereconoscibile il contenuto della statuizione giudiziale in meritoall’individuazione di chi sia il creditore e per quale importo (v., ex multis,Cass., sez. 6-I, 27 giugno 2017, n. 16104; Cass., sez. 6-V, 17 ottobre 2018,n. 26074; Cass., sez. V, 26 giugno 2025, n. 17275).2. Con il secondo motivo è denunciata “violazione e/o errata applicazionedell’art. 342 CPC in relazione all’art. 360 cpc - errata motivazionesull’asserita inammissibilità dei primi due motivi di appello aventi ad oggettola mancanza di prova del danno imputabile oggetto della domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]”.La ricorrente si duole per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibilii primi due motivi di impugnazione per non aver svolto una specifica censuraalla sentenza, nella parte in cui era stato ritenuto che gravasse suAutotrasporti s.r.l. la fornitura di contenitori idonei al mantenimento delletemperature desiderate in fase di trasporto.[OSCURATO:SOCIETA]. osserva che la contestazione del capo emergedall’atto di appello, là dove la sentenza di primo grado era stata impugnatasotto il profilo della “erronea applicazione di legge per inosservanza dellenorme che disciplinano l’onere della prova e la valutazione dei mezziistruttori da parte del Giudice; 1. Contraddittorietà della motivazione nelcapo afferente [al]l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:SOCIETA]. avesse debitamente sostenuto il pieno rispettodell’accordo contrattuale era suffragato dalla partecipazione al giudizio diDryce s.r.l. e del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, nonostante la censurasvolta avverso l’affermata responsabilità, nulla ha argomentato, salvoritenere l’assenza di specificità dell’impugnazione.Pag. 6 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/20262.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha svolto una censura del tutto svincolata dallamotivazione resa dalla Corte d’appello, di cui ha equivocato il significato.La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili i primi due motivid’impugnazione sul rilievo della mancata impugnazione da partedell’appellante della sentenza del Tribunale, là dove era stato ritenuto chegravasse su [OSCURATO:SOCIETA]. la fornitura di contenitori atti almantenimento delle temperature desiderate in fase di trasporto. In questaprospettiva, infatti, deve intendersi l’espressione “l’appellante non muovealcuna specifica censura” (pagina 6 della sentenza, riga 7) e non nel sensodi difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. oggiinvocato dalla ricorrente.La ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base aiquali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).3. Con il terzo motivo viene denunciato: “difetto di motivazionesull’assenza di prova circa la domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:SOCIETA] per asserito danno imputabile, in tema di an e quantum debeatur.Violazione dell’art. 116 cpc in relazione all’art. 360 cpc nn. 3 e 5”.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche, in relazione all’accolta domanda risarcitoria svolta da [OSCURATO:PERSONA].p.a., aveva evidenziato l’assenza di prova del danno e dell’ascrivibilità asuo carico: a) la prima contestazione era avvenuta a distanza di oltre unmese dal trasloco e solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento; b) ilPag. 7 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026danno patito era supportato solo da documentazione di formazioneunilaterale; c) dall’istruttoria orale era emerso che il materiale era statotrattato solo dal personale dell’appellata. Al riguardo, la Corte d’appellonulla aveva motivato nemmeno solo per affermare la correttezza dellasentenza del Tribunale.Anche in relazione al quantum nella sentenza impugnata nulla siriferiva a proposito dell’incomprensibile riduzione del compenso dovuto allaricorrente. Argomento, quest’ultimo, su cui la ricorrente si era diffusamentesoffermata in sede di impugnazione.3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Anche a prescindere dalla mancata illustrazione della dedottaviolazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte d’appello in ordine all’andebeatur, come già evidenziato nello scrutinio del primo motivo, ha resouna motivazione adeguatamente esplicativa del percorso fatto, avendo,come già detto, dichiarati inammissibili i primi due motivi d’impugnazioneper non aver [OSCURATO:SOCIETA]. svolto “alcuna specifica censura” avversola parte di sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che gravassesull’opposta la fornitura di contenitori idonei al mantenimento delletemperature desiderate in fase di trasporto.Per il resto, con riferimento sia alla decisione in punto an debeatur,sia a quella sul quantum, al di là della mancata evocazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., la censura è mal dedotta, là doveviene fondata su elementi aliunde rispetto alla motivazione della sentenza(contro i principi fissati dalle Sezioni Unite nelle sentenze 7 aprile 2014, nn.8054 e 8053). Infatti, la censura svolta non evidenzia lacune di caratteretestuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, ma è argomentatasulla base di elementi desunti aliunde dal confronto con altri atti e risultanzeprocessuali, risultando così inammissibile. In tal senso si leggano iriferimenti alla tempistica della contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a., alla presenza di sola documentazione di formazione unilaterale,all’esito dell’istruttoria orale, e al contenuto dell’atto di appello.Pag. 8 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026Va da ultimo evidenziato che la ricorrente si duole perl’incomprensibile riduzione del corrispettivo dovuto, ma senza neppureprecisare se di tale profilo fosse stato adeguatamente investito il giudicedell’appello, il quale, come già detto, nelle pagine 7 e 8 della motivazionesi è soffermato sui conteggi delle reciproche pretese, giungendo poi adeterminare, a valle della disposta compensazione, l’ambito della condannaa carico di [OSCURATO:SOCIETA]4. La società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di conseguire la cassazione dellasentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato l’appello incidentaleavverso la sentenza n. 14461/2016 del Tribunale di Roma, con l’unicomotivo svolto nel ricorso incidentale eccepisce il giudicato esterno, quantoal rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., costituito dalla sentenza n. 5213/2022resa dalla Corte d’appello di Roma in data 28.7.2022.Tale pronuncia, passata in giudicato il 1° marzo 2023, (v. certificazione dimancata proposizione del ricorso per cassazione rilasciato dalla cancelleriadella Corte d’appello di Roma del 6.9.2023, doc. 5 allegato al ricorsoincidentale), ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma di rigettodell’opposizione al decreto ingiuntivo, con cui era stato ordinato adAutotrasporti s.r.l. il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 4.969,97per la fornitura dei contenitori e del ghiaccio secco ordinati dalla ricorrenteprincipale per l’effettuazione del trasloco nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. osserva che la corte d’appello nel pervenire alla suadecisione era a conoscenza della sentenza n. 14461/2016, resa dalTribunale di Roma nel distinto procedimento ex art. 645 cod. proc. civ.promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso afavore di [OSCURATO:SOCIETA]Al riguardo, il giudice del secondo grado ha affermato che l’indicatapronuncia del Tribunale di Roma, in assenza di altri riscontri, non eraapprezzabile alla stregua di un elemento di prova a sostegno della presenzadi vizi nei contenitori forniti ad [OSCURATO:SOCIETA]., precisando che: “Tali vizi,Pag. 9 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026nei termini oggetto di contestazione attengono a profili sostanziali e diversirispetto alla accertata violazione dei doveri di buona fede contrattuale”.Ha aggiunto la ricorrente incidentale che, sebbene con l’appelloincidentale avverso la sentenza n. 14461/2016 del Tribunale di Romaavesse contestato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver ilgiudice del primo grado rilevato d’ufficio la violazione della buona fedecontrattuale, l’esclusione di qualsiasi sua responsabilità verso Autotrasportis.r.l., oggetto del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 5213/2022 dellaCorte d’appello di Roma, comportava l’insussistenza del diritto dellaricorrente principale a essere manlevata per i 2/3 dalle conseguenze dellacondanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Tale giudicato, formatosi successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, è comunque rilevabile, anche d’ufficio, nel corso delgiudizio di cassazione, in quanto non incluso nel fatto e, pur non rientrandonell’ambito degli elementi normativi astratti, è a questi assimilabile peressere destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando dellanatura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si risolve in ungiudizio di mero fatto.4.1. Il ricorso incidentale è infondato.Giusta consolidato orientamento di questa Corte “ilgiudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementicostitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendisiano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa”(v. Cass., sez. III, 18 maggio 2025, n. 13169), sì che può dirsi che su unaazione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato (v. Cass., sez. III, 6maggio 2025, n. 11887).La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5213/2022 hapronunciato in un giudizio nel quale si discuteva in ordine alla sussistenzadel credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornituraPag. 10 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei contenitori e ghiaccio secco, ordinati per dar corso al trasporto richiestoda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La stessa corte di merito ha preso in esame la sentenza n.14461/2016 del Tribunale di Roma (quella alla base dell’impugnazionedefinita dalla sentenza oggi impugnata), ma ha escluso che costituisse diper sé una prova sufficiente, in assenza di altri riscontri probatori, in ordineai contestati vizi dei contenitori, aggiungendo che “tali vizi, nei terminioggetto di contestazione attengono a profili sostanziali e diversi rispetto allaaccertata violazione di doveri di buona fede contrattuale”.A tale stregua, non sussiste invero identità degli elementi costitutividell’azione, la quale esige -come detto- che soggetti, petitum e causapetendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrapresa, ricorrendo il giudicato solo se una azione coincide, in tutti i suoielementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.Orbene, nella specie, a parte l’evidente diversità di soggetti coinvoltinel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Autotrasportis.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a cui hanno partecipato per effettodella chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA], diversi erano i petita ele causae petendi quanto al rapporto tra ricorrente principale e ricorrenteincidentale, atteso che:a) nella vicenda definita dalla Corte d’appello con la sentenza n.5213/2022 la ragione alla base della pretesa era il credito di [OSCURATO:SOCIETA]verso [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura dei contenitori e del ghiaccio secco,rispetto alla quale l’opponente aveva opposto asseriti vizi ritenuti nonprovati e aveva contrastato la pretesa di pagamento;b) nella fattispecie oggi in esame la causa petendi poggia sulladomanda di garanzia svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e il [OSCURATO:PERSONA], e la ragione valorizzata ai fini della decisione attienealla violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale, che ha portatoall’accoglimento parziale della domanda di manleva, come peraltroaffermato dalla sentenza n. 5213/2022 per escludere che l’accertataPag. 11 di 12Numero registro generale 14659/2023Numero sezionale 4451/2025Numero di raccolta generale 12078/2026Data pubblicazione 30/04/2026violazione del dovere di buona fede da parte del Tribunale fosse per sésufficiente per contrastare la pretesa di pagamento legata alla fornitura deicontenitori.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto dientrambi i ricorsi, in via principale e incidentale.Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrenteincidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e a caricodella società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cuieuro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 12 di 12
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