CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1970
Cassazione n. 41279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di doglianza, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, costituisce, di fatto, una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove, già congruamente analizzate e soppesate dalla Corte di appello con ampio apparato argomentativo (pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata), con mera pedissequa reiterazione di censure di merito e senza alcuna specifica critica al costrutto posto a base della pronuncia impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancata riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria è manifestamente infondato in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte- nei reati di danno a forma libera la desistenza può avere luogo solo nel caso di tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recessivo attivo qualora l'agente tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento ( Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P. Rv. 279170; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226); che la Corte di appello - sulla base della ricostruzione offerta dalla persona offesa, la cui attendibilità è stata compiutamente vagliata- ha evidenziato come la mancata realizzazione la condotta posta in essere anche dall'odierno ricorrente configurava, di per sé, un'ipotesi di tentativo punibile di un reato di danno (estorsione), così correttamente escludendo l'ipotesi della desistenza ma anche quella del recesso attivo poiché la mancata realizzazione dell'evento di reato era da ricondursi semplicemente ad una condotta oppositiva della vittima (pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata rideterminazione della pena conseguente alla operata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato; che, invero, una volta esclusa la recidiva in questione, la Corte territoriale ha mantenuto immutata la sanzione inflitta all'odierno ricorrente dal giudice di primo grado ritenendo - con valutazione discrezionale non illogica e, pertanto non censurabile in questa sede- che il giudizio di bilanciamento tra le già concesse attenuanti generiche e la residua aggravante di rilevante " peso specifico" in termini di sola equivalenza dovesse essere tenuto fermo ( pag. 9 della sentenza impugnata); • ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio