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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 03608/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9314-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ENAM S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 677/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 1449/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , con 4 motivi, per la cassazione della sentenza n. 677/2023 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.9314/2023 Cron.

Rep.

Ud.11/12/2024 CC di Nap oli di rigetto dell’impugnativa del lic e nziamento intimatogli con lettera 8.4.2020 dalla società in epigrafe;

2. successivamente ha depositato “ istanza per l a estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere”, con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale;

3. la società intimata non si è costituita nel pres e n t e giudizio di cassazione; [OSCURATO:PERSONA]

1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 26/5/2023, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere(cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980/2018);

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione ; non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma nell’adunanza came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9314-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ENAM S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 677/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 1449/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , con 4 motivi, per la cassazione della sentenza n. 677/2023 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.9314/2023 Cron. Rep. Ud.11/12/2024 CC di Nap oli di rigetto dell’impugnativa del lic e nziamento intimatogli con lettera 8.4.2020 dalla società in epigrafe; 2. successivamente ha depositato “ istanza per l a estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere”, con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale; 3. la società intimata non si è costituita nel pres e n t e giudizio di cassazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 26/5/2023, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere(cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018); 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione ; non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nell’adunanza came
Sentenza Cassazione n. 03608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris