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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07750/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Parma 11 19 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2016.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie dell'imputato, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3-4) in cui è stata rimarcata la superfluità della sollecitazione istruttoria in esame, in ragione della sicura conoscenza da parte dell'imputato, sin dal 18 aprile 2013, della procedura di sfratto concernente l'abitazione dove a suo dire si trovavano i documenti contabili della società, documenti che il ricorrente ben avrebbe potuto custodire in altro luogo.

Rilevato che il secondo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno osservato che le fatture rinvenute presso i clienti e gli accertamenti risultanti dallo spesometro valgono a dimostrare la produzione di un volume di affari della società, tale da rivelare la finalità di evasione fiscale sottesa all'occultamento delle scritture contabili per gli anni 2011-2014.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Parma 11 19 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2016. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie dell'imputato, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3-4) in cui è stata rimarcata la superfluità della sollecitazione istruttoria in esame, in ragione della sicura conoscenza da parte dell'imputato, sin dal 18 aprile 2013, della procedura di sfratto concernente l'abitazione dove a suo dire si trovavano i documenti contabili della società, documenti che il ricorrente ben avrebbe potuto custodire in altro luogo. Rilevato che il secondo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno osservato che le fatture rinvenute presso i clienti e gli accertamenti risultanti dallo spesometro valgono a dimostrare la produzione di un volume di affari della società, tale da rivelare la finalità di evasione fiscale sottesa all'occultamento delle scritture contabili per gli anni 2011-2014. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre