Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 198/1974
ECLI:IT:COST:1974:198
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Procedendosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], querelante, al
ricupero delle spese processuali anticipate dallo Stato - il giudizio
conseguito alla querela essendosi concluso con una sentenza di
assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - il Giuliotti ha
eccepito di non essere tenuto a rimborsare tali spese avendo presentato
a suo tempo un esposto e non già una querela ed ha chiesto al pretore
di Pietrasanta di eliminare da detta sentenza la relativa condanna
inflittagli, applicando la procedura prevista per la correzione degli
errori materiali di cui all'art. 149 del codice di procedura penale.
Il pretore, con ordinanza 8 ottobre 1971, ribadito che nella specie
è invece a ritenersi che la querela vi sia stata, fa tuttavia presente
che ove essa fosse mancata, non sarebbe possibile, per aderire alla
richiesta - in tal caso fondata del Giuliotti - fare ricorso alla
cennata procedura, dovendosi modificare la sentenza nella sua essenza:
anziché al proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato",
con la conseguente condanna del querelante alle spese (art. 382 codice
procedura penale), dovrebbe farsi luogo al proscioglimento (rectius:
non doversi procedere) per mancanza di querela, che non comporta alcuna
condanna.
Ciò posto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 387 del codice di procedura penale in riferimento all'art.
24, primo e secondo comma, della Costituzione.
Avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
Il pretore di Pietrasanta ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen., in riferimento all'art.
24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non
consente al querelante condannato al pagamento delle spese del
procedimento anticipate dallo Stato il ricorso per cassazione previsto
dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
La questione, sollevata per puro errore dal giudice a quo, è
manifestamente infondata.
In primo luogo il pretore ha denunziato l'art. 387 cod. proc. pen.
che riguarda l'impugnazione della sentenza con la quale il giudice
istruttore ha dichiarato non doversi procedere; mentre, nella
fattispecie la norma applicabile era quella dell'art. 399 cod. proc.
pen. che disciplina l'impugnazione delle sentenze istruttorie di
proscioglimento pronunziate dal pretore.
In secondo luogo il detto pretore ritiene che non sussista alcuno
strumento che consenta la difesa al querelante che ha subito la
suindicata condanna, in quanto non è applicabile la procedura per la
correzione dell'errore materiale, non è consentita la riapertura
dell'istruttoria, e non è ammissibile il ricorso per cassazione
previsto dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione. Però, nel
fare siffatte considerazioni, il giudice a quo, non ha tenuto presente
il terzo comma dell'art. 382 cod. proc. pen. così come modificato
dalla legge 18 giugno 1955, n. 517. Esso infatti stabilisce che il
querelante condannato alle spese con sentenza di proscioglimento "ha
diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202" (impugnazione
per i soli interessi civili). E, "se la sentenza non è impugnabile, il
querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione".
Ond'è che, nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice a quo, è pienamente assicurata la tutela del diritto di difesa
del querelante suindicato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 387 del codice di procedura penale (rectius art. 399),
sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione con l'ordinanza 8 ottobre 1971 del pretore di Pietrasanta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere