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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19222/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile; preso atto che in relazione al primo motivo, v'è stata espressa rinuncia del difensore; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., con particolare riferimento all'attendibilità delle fonti di prova, ed alla ricostruzione fattuale, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O 'N 27 M Ft4t,Fri. • _Adurzi Lle 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile; preso atto che in relazione al primo motivo, v'è stata espressa rinuncia del difensore; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., con particolare riferimento all'attendibilità delle fonti di prova, ed alla ricostruzione fattuale, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O 'N 27 M Ft4t,Fri. • _Adurzi Lle 2
Sentenza Cassazione n. 19222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris