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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 23233/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso, depositato il 12 dicembre 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 20 novembre 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23 -bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e, quindi, l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso, depositato il 12 dicembre 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 20 novembre 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23 -bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e, quindi, l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23233/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris