CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 18405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e per le indagini preliminari delTribunale di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Taranto applicava al ricorrente, previa riqualificazione del delitto dicui al capo A) in quello di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena concordata con il Pubblico Ministero.2. Avverso tale decisione l’imputato lamenta violazione dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione rispetto allaqualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, infatti, intema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrereper cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibilel'impugnazione che denunci, come avvenuto nella fattispecie in esame, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge o di valutazione nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (ex aliis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023;Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalitàprescritta dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]