Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 40/1966
ECLI:IT:COST:1966:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento per opposizione a decreto penale di
condanna davanti al Pretore di Saluzzo contro [OSCURATO:PERSONA],
imputato della contravvenzione di cui all'art. 121 del Codice stradale,
la difesa di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato civilmente obbligato per
l'ammenda, eccepiva la illegittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 196 del Codice penale,
concernente l'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona
dipendente.
[OSCURATO:PERSONA], ritenuta la questione non manifestamente infondata, con
ordinanza del 18 maggio 1965 sospendeva il giudizio e rimetteva gli
atti alla Corte costituzionale.
[OSCURATO:PERSONA] ravvisa nella responsabilità del civilmente obbligato
per l'ammenda una responsabilità penale oggettiva del terzo, in
contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e ritiene che l'obbligo del
pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al
colpevole sia una vera e propria pena.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 178 del 17 luglio 1965. Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con atto depositato
in cancelleria il 21 giugno 1965.
L'Avvocatura dello Stato, facendo anche richiamo ai precedenti
storici, ai lavori preparatori del codice penale e alla dottrina,
rileva che l'obbligazione prevista dall'art. 196 ha carattere civile e
non può essere assimilata in alcun modo a una sanzione penale. Onde la
non configurabilità di un contrasto fra detta disposizione e l'art. 27
della Costituzione.
In questo senso appunto l'Avvocatura, dopo aver ricordato che
l'art. 196 è collocato nel titolo del Codice penale riservato alle
sanzioni civili, osserva che detta norma prevede l'obbligo di pagare
non l'ammenda, ma una somma pari all'ammontare di questa e stabilisce
che, in caso di insolvenza non solo del condannato ma anche del
civilmente obbligato, le norme in materia di conversione delle pene
pecuniarie si applicano solo al primo. Tutto ciò non senza
considerare, infine, che la responsabilità configurata dall'art. 196
concerne anche le persone giuridiche, secondo quanto è espressamente
preveduto dal successivo art. 197.
:
L'affermazione del Pretore di Saluzzo secondo la quale l'obbligo
del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del Codice penale al
civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena,
conseguente a una responsabilità penale per fatto altrui è totalmente
priva di fondamento.
L'obbligo in questione è compreso dal Codice nell'ambito delle
sanzioni civili (titolo VII del libro b, ed è in rubrica qualificato
"obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente". Ma
anche a voler prescindere da questi dati classificatori, il testo
dell'art. 196 si esprime in tal modo da stabilire, senza possibilità
di dubbi, la natura meramente civile della obbligazione. Infatti,
essendo il pagamento della somma dovuto nel caso che il condannato
risulti insolvibile, ne consegue il carattere sussidiario di questa
misura, carattere che viceversa non può essere attribuito alla pena
proprio per la sua natura essenzialmente personale, che esclude la
possibilità di un suo trasferimento su altro soggetto.
L'art. 196 inoltre pone un altro elemento atto ad escludere il
carattere penale della obbligazione, e ciò con lo stabilire che la
somma è dovuta quando la persona rivestita dell'autorità, direzione o
vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente.
Ma il carattere civile della obbligazione è poi ribadito anche
nettamente dal secondo comma dell'art. 196, secondo il quale le
disposizioni dell'art. 136 del Codice penale, relative alla conversione
della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilità del
condannato, si applicano al condannato per la contravvenzione e non
anche alla persona preposta, quando anche questa risulti insolvibile.
Del carattere civile della obbligazione si ha infine piena conferma
dalla disposizione dell'art. 197 del Codice penale, il quale dispone
che la obbligazione al pagamento di una somma pari all'ammontare
dell'ammenda inflitta al colpevole è estesa, quando ci sia un rapporto
di dipendenza, anche alle persone giuridiche, le quali, come è ben
noto, sono prive di capacità di diritto penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 196 del Codice penale sollevata dal Pretore di Saluzzo con
ordinanza del 18 maggio 1965 in riferimento all'art. 27, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 3 maggio 1966.
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