Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40054/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della natura grossolana del falso - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); gli elementi che hanno caratterizzato la contraffazione hanno richiesto la conferma dell'autorità amministrativa competente in ordine alla non riconducibilità alla ASST della regione che aveva apparentemente rilasciato il documento.

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato anche a seguito della scelta del rito abbreviato - è manifestamente infondato, avendo, peraltro, irrogato un quantum di pena prossima al minimo edittale da ritenersi comprensiva, anche alla luce della riforma della sentenza di primo grado e della forbice edittale prevista dalla legge, della riduzione susseguente alla scelta del rito abbreviato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della natura grossolana del falso - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); gli elementi che hanno caratterizzato la contraffazione hanno richiesto la conferma dell'autorità amministrativa competente in ordine alla non riconducibilità alla ASST della regione che aveva apparentemente rilasciato il documento. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato anche a seguito della scelta del rito abbreviato - è manifestamente infondato, avendo, peraltro, irrogato un quantum di pena prossima al minimo edittale da ritenersi comprensiva, anche alla luce della riforma della sentenza di primo grado e della forbice edittale prevista dalla legge, della riduzione susseguente alla scelta del rito abbreviato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 40054/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris