CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 23679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere il calcolo "virtuale" della liberazione anticipata; considerato che la novella legislativa di cui al d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 qui invocata, in vigore dal 5 luglio 2024, non trova immediata applicazione al caso che ci occupa, in virtù del principio secondo cui tempus regit actum; ritenuto che è comunque errata l'interpretazione data dal ricorrente all'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., di nuova introduzione, nel senso che la pena da considerare ai fini della concessione delle misure alternative andrebbe calcolata al netto delle detrazioni per la liberazione anticipata che il condannato potrebbe ottenere, nel corso della futura espiazione, in caso di partecipazione all'opera di rieducazione, sicché calcolandola liberazione anticipata potenzialmente concedibile, la pena espianda risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al limite per l'accesso al beneficio; considerato, infatti, che questa Corte ha già chiarito che non v'è alcun automatismo tra la doverosa indicazione, dopo l'entrata in vigore della novella, nell’ordine di esecuzione della pena residua "virtuale", ossia già comprensiva del beneficio della liberazione anticipata, e il computo di detto beneficio nella soglia di pena che consente l'accesso al beneficio stesso; ricordato che «In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur se le stesse, ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., devono essere indicate nell'ordine di esecuzione, trattandosi di beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere solo a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 44020 del 07/11/2024, Ferrara, Rv. 287332; Sez. 1, 23/01/2025, Belcastro, n.m.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.