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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32085/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro - giudicando in fase di rinvio da questa Corte ex art 627 cpp - ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati rideterminando la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi a) e b) del'imputazione..

Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore con due distinti atti di impugnazione, lamentando [OSCURATO:PERSONA] vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed entrambi la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'ad 5 legge 895/67.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito alla gravità dei fatti ed ai gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, in. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Osservato che l'attenuante ex art 5 legge 895/1967 è stata negata cori motivazione congrua e corretta in ragione delle gravi circostanze di tempo e luogo in cui il fatto fu compiuto e la difesa non formula censure specifiche sulla ratio dedicendi tornando a ripetere l'argomento alternativo della qualità dell'arma adoperata .

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Gli imputati, inoltre sono condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile secondo le modalità di cui al dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de regorio Dr.

Ste,4_ (, L D E POSITATA c.-\NcH rRi 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro - giudicando in fase di rinvio da questa Corte ex art 627 cpp - ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati rideterminando la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi a) e b) del'imputazione.. Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore con due distinti atti di impugnazione, lamentando [OSCURATO:PERSONA] vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed entrambi la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'ad 5 legge 895/67. Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro generiche le doglianze avanzate dalla difesa. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito alla gravità dei fatti ed ai gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, in. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Osservato che l'attenuante ex art 5 legge 895/1967 è stata negata cori motivazione congrua e corretta in ragione delle gravi circostanze di tempo e luogo in cui il fatto fu compiuto e la difesa non formula censure specifiche sulla ratio dedicendi tornando a ripetere l'argomento alternativo della qualità dell'arma adoperata . Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Gli imputati, inoltre sono condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile secondo le modalità di cui al dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Condanna,inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de regorio Dr. Ste,4_ (, L D E POSITATA c.-\NcH rRi 31
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