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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22469/2026

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mata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7969/2022depositata il 09/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) convennero ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rossella DiMauro innanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo diPorto, proponendo un’azione ex art. 2932 c.c. volta ad ottenerel’esecuzione dell’obbligo di vendere un compendio immobiliare sito indel 5 aprile 2007, rep. n. 263582, e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sullabase di un contratto preliminare sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], qualepromittente venditore a non domino.Gli attori sostennero, in via principale, l’eseguibilità dell’obbligo dicompravendita nascente dal contratto preliminare anche nei confronti diPaolo Marcone, quantunque estraneo al predetto contratto; in viasubordinata, la producibilità degli effetti del preliminare direttamente incapo a [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento dell’esistenza di unasimulazione soggettiva tra il suddetto quale interponente e [OSCURATO:PERSONA] interposto.

Rispetto a tale ultima domanda vennero convenuti ingiudizio anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali venditoridell’immobile in questione al suddetto [OSCURATO:PERSONA].Si costituì in giudizio il solo [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delladomanda attorea e proponendo, in via riconvenzionale, azione dirivendicazione della proprietà dell’immobile in questione, occupato sinetitulo dagli attori, e di pagamento della relativa indennità di occupazione.Il Tribunale rigettò sia la domanda proposta dagli attori che quellaproposta dal convenuto.La domanda di rivendicazione venne in particolare rigettata, in uno alladomanda di indennità, in quanto il rivendicante: «avrebbe dovuto provare(probatio diabolica), ex art. 2697 cc, un suo acquisto a titolo originario(cioè di un acquisto nel quale il diritto trasferito non abbia alcuna relazionecon il diritto del precedente titolare) e segnatamente, nel caso in esame,dell'appartenenza del bene oggetto della presente controversia ad unNumero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026soggetto che figuri come venditore in favore dell’attore o di un suo dantecausa (cfr. art. 934 cc).

La mancata dimostrazione della titolarità deldiritto di proprietà mediante la prova di un acquisto a titolo originario,eventualmente risalendo ai propri danti causa, non consente di ritenereprovato il diritto medesimo ed impedisce, pertanto, l'accoglimento delladomanda di rivendica, presupposto necessario anche per una pronunziaeventualmente positiva sulla richiesta di restituzione del bene». (cfr. pag.6 della sentenza di primo grado, allegato C del presente ricorso).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con riferimento al rigetto delladomanda di rivendicazione, deducendo la disapplicazione dei principigiurisprudenziali in tema di onere della prova “attenuato” in conseguenzadella posizione processuale assunta dagli attori nel primo grado.Ha rilevato anche l’omesso esame della documentazione prodotta in atti,da cui sarebbe emersa, nell’ottica della sua prospettazione, la prova di unacquisto a titolo originario idoneo a fondare una pronuncia di accoglimentodelle proprie ragioni.

E’ stata altresì riproposta la domanda di indennizzo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio edentrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti in giudizio,resistendo all’impugnazione.Con sentenza n. 7969/2022, pubblicata il 9.12.2022, la Corte d’appello diRoma ha rigettato il gravame, ribadendo la necessità di qualificare ladomanda del Marcone in termini di rivendicazione e rimarcando lamancata dimostrazione del titolo di proprietà di quest’ultimo per assenzadella cd.

«probatio diabolica».[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha affermato in particolare, che «chi agisce inrivendicazione deve prova la sussistenza del proprio diritto di proprietà sulbene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto atitolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione (Cass. n.32386/18).

Tuttavia, il Marcone si è limitato a produrre in atti il solo attodi provenienza (compravendita a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]),Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026senza fornire alcuna ulteriore allegazione probatoria a sostegno delladomanda di rivendica, ragion per cui la valutazione del Tribunale deveritenersi esente da ogni profilo di censura.

Ai fini dell’assolvimentodell’onere probatorio a carico del rivendicante, occorre evidenziare, infine,che alcun rilievo può attribuirsi alle domande proposte in primo gradodagli appellati anche perché è evidente che non può ritenersi configurabilealcun riconoscimento della proprietà in capo al Marcone laddove (domandadi simulazione) si argomenta esplicitamente di interposizione fittizianell’intestazione del bene». (cfr. pag. 6 della sentenza di secondo grado,allegato B del presente ricorso).3.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Marconesulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Marcone deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello avrebbe omesso di applicare iconsolidati principi giurisprudenziali che stabiliscono, in tema di azione dirivendicazione, un onere della prova attenuato per effetto delriconoscimento - da parte del soggetto passivo di detta azione - dellaproprietà del rivendicante o del suo dante causa.

In base all’orientamentoinvocato dal ricorrente, siffatto onere probatorio risulta attenuato, nonsoltanto laddove il convenuto (nell’azione di rivendicazione) abbia oppostoun proprio diritto, riconoscendo e non contestando quello del rivendicante,ma anche nel caso di mancata contestazione da parte del convenutodell'appartenenza del bene ad una persona che abbia poi trasferito laproprietà al rivendicante.Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026La mancata contestazione di cui sopra emergerebbe, nell’ottica dellaricostruzione di cui al ricorso, dal contenuto dell’atto di citazione e dellastessa ricostruzione della sentenza di appello, atteso che gli odierniresistenti nel primo grado di giudizio non si sarebbero limitati a chiedere latutela del possesso (sine titulo) da loro goduto sull’immobile in questionema, al contrario, avrebbero agito per il riconoscimento dell’affermatodiritto ad ottenere dal Marcone il trasferimento del diritto di proprietà delbene, allegando espressamente la qualità di proprietario dello stesso.Tale circostanza avrebbe determinato dunque, nella prospettazione delMarcone, l’attenuazione dell’onere probatorio dell’attore in rivendica e lapossibilità di assolvere lo stesso anche mediante presunzioni, non essendoconfigurabile la possibilità per colui che abbia proposto una domanda diesecuzione in forma specifica nei confronti di un soggetto qualificato comeil titolare del diritto di proprietà del bene da trasferire, di negare, inrelazione alla contrapposta domanda di rivendicazione propostadall’originario convenuto, la proprietà in capo a quest’ultimo del medesimobene.L’applicabilità dei principi di cui sopra non avrebbe trovato ostacolo, per ilricorrente, nella domanda subordinata di simulazione proposta dairesistenti e respinta dal Tribunale, avendo comunque i predettiriconosciuto da un lato la titolarità formale in capo al Marcone del diritto diproprietà sul bene e, dall’altro, ammesso che i danti causa del predettofossero i precedenti proprietari dell’immobile.Alla luce di ciò, sarebbe stato del tutto sufficiente per il rivendicanteallegare l’atto di trasferimento del bene in suo favore da parte deglioriginari titolari Martello e [OSCURATO:PERSONA], come in effetti avvenuto nel caso dispecie.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, laviolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c.,111 Cost. e 6 CEDU, 948 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026n. 3 c.p.c., per avere il giudice di appello deciso il rigetto di uno specificomotivo di gravame con una motivazione apparente, che non avrebberaggiunto la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111comma 6 Cost.A tal riguardo il Marcone rileva che nell’appello era stata espressamenterichiamata la documentazione in atti del titolo di acquisto intercorso tra glialienanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente PaoloMarcone; in quella sede, deduce il ricorrente, era stato riportato ilcontenuto del punto settimo dell’atto di compravendita del 5 aprile 2007,in base al quale «relativamente alla provenienza i venditori dichiarano chele porzioni immobiliari sono state costruite su terreno acquistato con attodel [OSCURATO:PERSONA] in data 6 agosto 1998 Repertorio 10378/3383,Registrato a [OSCURATO:PERSONA] atti Pubblici il 21 agosto 1998 e trascritto il 7agosto 1998 nn. 18023 di formalità» (pag. 14 dell’atto di appello, allegatoE1 del ricorso).Nello stesso atto di impugnazione era stato dedotto che «i venditori,Giuseppe MARTELLO e Rosella [OSCURATO:PERSONA], hanno realizzato un acquisto atitolo originario dell’Immobile di Formello.

Difatti, come noto, in forzadell’art. 934 cod. civ., il proprietario del suolo acquista la proprietà dellacostruzione su di essa edificata tramite accessione che è un modo di“acquisto (a titolo) originario a favore di chi è già proprietario” (Cass. 8ottobre 1973 n. 2523).

Conseguentemente anche sotto tale profilo ladomanda di rivendica è ampiamente provata, stante l’acquisto a titolooriginario da parte dei danti causa del rivendicante» (cfr. la richiamatapag. 14 dell’atto di appello).Tanto rilevato, il ricorrente censura dunque la motivazione del giudice diappello che ha rigettato il motivo di gravame e sostiene la apoditticitàdell’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui «il Marcone si èlimitato a produrre in atti il solo atto di provenienza (compravendita arogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), senza fornire alcuna ulterioreNumero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026allegazione probatoria a sostegno della domanda di rivendica, ragion percui la valutazione del Tribunale deve ritenersi esente da ogni censura».3.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato.In base al consolidato orientamento della S.C. (cfr., tra le altre, Sez. 3, n.19653 del 18/09/2014; Sez. 6-2, n. 1569 del 19/01/2022), l'azione dirivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietàrisalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa,o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre ilconvenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo",senza onere di prova.

Quando, tuttavia, il convenuto rinunci a questaposizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senzacontestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non puòrespingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delleammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibilielementi presuntivi.

In sostanza, la portata dell'onere probatorio a caricodell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singolacontroversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornirela prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire ilperiodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamentisecondo la linea difensiva adottata dal convenuto.E’ stato anche precisato, sempre con riferimento all’azione dirivendicazione (cfr. Sez. 2, n. 25793 del 14/12/2016; Sez. 2, n. 4547 del20/02/2025), che il rigore della prova della proprietà è attenuato se ilconvenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad unadeterminata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicantedimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio dellaproprietà da quella determinata persona fino a lui.Tenuto dunque conto dei suddetti principi, va rilevato che gli originariche il loro promittente venditore, [OSCURATO:PERSONA], era a sua voltaNumero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026promissario acquirente del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], intestatario formaledel bene.Nell’originario atto di citazione, richiamato nell’ambito del presente ricorsoè dato leggere che «Con il presente giudizio si intende esperire avverso iconvenuti una azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere uncontratto, per la cessione agli esponenti delle due porzioni dell’immobile di2932 c.c..

Ad avviso degli Esponenti, esistono i presupposti voluti dallarichiamata disposizione di legge, in quanto l’intestatario del beneimmobile, Ing. [OSCURATO:PERSONA], si è impegnato con contratto del 26 luglio2007 a cederlo al dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta, con atto registrato del31 luglio 2007, si è obbligato a cederlo agli esponenti». (punto 30 a pag. 7dell’atto di citazione del primo grado di giudizio, allegato E1 del ricorso).L’oggetto del primo grado di giudizio risulta, peraltro, così ricostruito dallasentenza di appello: «Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,per quanto ancora rileva in sede di appello, [OSCURATO:PERSONA] e MonicaSacchetti (poi deceduta), dedotto di aver concluso in data 31/7/2007 conPaolo [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1478 cc un contratto preliminare di compravenditaavente ad oggetto un complesso immobiliare in Formello di proprietà diPaolo Marcone, di cui avevano avuto anche il possesso, hanno agito ingiudizio nei confronti di entrambi al fine di ottenere, ex art. 2932 cc, iltrasferimento della proprietà del bene. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ingiudizio chiedendo il rigetto delle domande principali e, in viariconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del compendioimmobiliare o, in subordine, al risarcimento del danno per occupazioneabusiva» (pag. 4 sentenza di appello, allegato B richiamato inprecedenza).Il contenuto della predetta ricostruzione risulta sovrapponibile a quantoriferito alla pag. 2 della sentenza di primo grado (allegato C richiamato inprecedenza).Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tenuto dunque conto del contenuto della prospettazione difensiva deglioriginari attori (e convenuti in rivendica), va poi rilevato che la domandadi simulazione formulata dagli stessi con riferimento al titolo di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta soltanto in via subordinata.

La stessa,peraltro, è stata respinta dal Tribunale senza che sul punto vi sia stataimpugnazione da parte di chi ha resistito in giudizio alla domanda dirivendicazione proposta dal Marcone, con conseguente formazione delgiudicato interno.In considerazione di quanto esposto, la sentenza impugnata va dunquecassata con riferimento alla censura accolta, con assorbimento delsecondo motivo.Va disposto il rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, chedovrà procedere a nuovo esame della vicenda, facendo applicazione deiprincipi enunciati ed attenendosi a quanto sopra esposto.

Il giudice delrinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimentoalla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma indiversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 21 maggio 2026IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7969/2022depositata il 09/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) convennero ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rossella DiMauro innanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo diPorto, proponendo un’azione ex art. 2932 c.c. volta ad ottenerel’esecuzione dell’obbligo di vendere un compendio immobiliare sito indel 5 aprile 2007, rep. n. 263582, e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sullabase di un contratto preliminare sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], qualepromittente venditore a non domino.Gli attori sostennero, in via principale, l’eseguibilità dell’obbligo dicompravendita nascente dal contratto preliminare anche nei confronti diPaolo Marcone, quantunque estraneo al predetto contratto; in viasubordinata, la producibilità degli effetti del preliminare direttamente incapo a [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento dell’esistenza di unasimulazione soggettiva tra il suddetto quale interponente e [OSCURATO:PERSONA] interposto. Rispetto a tale ultima domanda vennero convenuti ingiudizio anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali venditoridell’immobile in questione al suddetto [OSCURATO:PERSONA].Si costituì in giudizio il solo [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delladomanda attorea e proponendo, in via riconvenzionale, azione dirivendicazione della proprietà dell’immobile in questione, occupato sinetitulo dagli attori, e di pagamento della relativa indennità di occupazione.Il Tribunale rigettò sia la domanda proposta dagli attori che quellaproposta dal convenuto.La domanda di rivendicazione venne in particolare rigettata, in uno alladomanda di indennità, in quanto il rivendicante: «avrebbe dovuto provare(probatio diabolica), ex art. 2697 cc, un suo acquisto a titolo originario(cioè di un acquisto nel quale il diritto trasferito non abbia alcuna relazionecon il diritto del precedente titolare) e segnatamente, nel caso in esame,dell'appartenenza del bene oggetto della presente controversia ad unNumero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026soggetto che figuri come venditore in favore dell’attore o di un suo dantecausa (cfr. art. 934 cc). La mancata dimostrazione della titolarità deldiritto di proprietà mediante la prova di un acquisto a titolo originario,eventualmente risalendo ai propri danti causa, non consente di ritenereprovato il diritto medesimo ed impedisce, pertanto, l'accoglimento delladomanda di rivendica, presupposto necessario anche per una pronunziaeventualmente positiva sulla richiesta di restituzione del bene». (cfr. pag.6 della sentenza di primo grado, allegato C del presente ricorso).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con riferimento al rigetto delladomanda di rivendicazione, deducendo la disapplicazione dei principigiurisprudenziali in tema di onere della prova “attenuato” in conseguenzadella posizione processuale assunta dagli attori nel primo grado.Ha rilevato anche l’omesso esame della documentazione prodotta in atti,da cui sarebbe emersa, nell’ottica della sua prospettazione, la prova di unacquisto a titolo originario idoneo a fondare una pronuncia di accoglimentodelle proprie ragioni. E’ stata altresì riproposta la domanda di indennizzo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio edentrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti in giudizio,resistendo all’impugnazione.Con sentenza n. 7969/2022, pubblicata il 9.12.2022, la Corte d’appello diRoma ha rigettato il gravame, ribadendo la necessità di qualificare ladomanda del Marcone in termini di rivendicazione e rimarcando lamancata dimostrazione del titolo di proprietà di quest’ultimo per assenzadella cd. «probatio diabolica».[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha affermato in particolare, che «chi agisce inrivendicazione deve prova la sussistenza del proprio diritto di proprietà sulbene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto atitolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione (Cass. n.32386/18). Tuttavia, il Marcone si è limitato a produrre in atti il solo attodi provenienza (compravendita a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]),Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026senza fornire alcuna ulteriore allegazione probatoria a sostegno delladomanda di rivendica, ragion per cui la valutazione del Tribunale deveritenersi esente da ogni profilo di censura. Ai fini dell’assolvimentodell’onere probatorio a carico del rivendicante, occorre evidenziare, infine,che alcun rilievo può attribuirsi alle domande proposte in primo gradodagli appellati anche perché è evidente che non può ritenersi configurabilealcun riconoscimento della proprietà in capo al Marcone laddove (domandadi simulazione) si argomenta esplicitamente di interposizione fittizianell’intestazione del bene». (cfr. pag. 6 della sentenza di secondo grado,allegato B del presente ricorso).3. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Marconesulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Marcone deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello avrebbe omesso di applicare iconsolidati principi giurisprudenziali che stabiliscono, in tema di azione dirivendicazione, un onere della prova attenuato per effetto delriconoscimento - da parte del soggetto passivo di detta azione - dellaproprietà del rivendicante o del suo dante causa. In base all’orientamentoinvocato dal ricorrente, siffatto onere probatorio risulta attenuato, nonsoltanto laddove il convenuto (nell’azione di rivendicazione) abbia oppostoun proprio diritto, riconoscendo e non contestando quello del rivendicante,ma anche nel caso di mancata contestazione da parte del convenutodell'appartenenza del bene ad una persona che abbia poi trasferito laproprietà al rivendicante.Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026La mancata contestazione di cui sopra emergerebbe, nell’ottica dellaricostruzione di cui al ricorso, dal contenuto dell’atto di citazione e dellastessa ricostruzione della sentenza di appello, atteso che gli odierniresistenti nel primo grado di giudizio non si sarebbero limitati a chiedere latutela del possesso (sine titulo) da loro goduto sull’immobile in questionema, al contrario, avrebbero agito per il riconoscimento dell’affermatodiritto ad ottenere dal Marcone il trasferimento del diritto di proprietà delbene, allegando espressamente la qualità di proprietario dello stesso.Tale circostanza avrebbe determinato dunque, nella prospettazione delMarcone, l’attenuazione dell’onere probatorio dell’attore in rivendica e lapossibilità di assolvere lo stesso anche mediante presunzioni, non essendoconfigurabile la possibilità per colui che abbia proposto una domanda diesecuzione in forma specifica nei confronti di un soggetto qualificato comeil titolare del diritto di proprietà del bene da trasferire, di negare, inrelazione alla contrapposta domanda di rivendicazione propostadall’originario convenuto, la proprietà in capo a quest’ultimo del medesimobene.L’applicabilità dei principi di cui sopra non avrebbe trovato ostacolo, per ilricorrente, nella domanda subordinata di simulazione proposta dairesistenti e respinta dal Tribunale, avendo comunque i predettiriconosciuto da un lato la titolarità formale in capo al Marcone del diritto diproprietà sul bene e, dall’altro, ammesso che i danti causa del predettofossero i precedenti proprietari dell’immobile.Alla luce di ciò, sarebbe stato del tutto sufficiente per il rivendicanteallegare l’atto di trasferimento del bene in suo favore da parte deglioriginari titolari Martello e [OSCURATO:PERSONA], come in effetti avvenuto nel caso dispecie.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, laviolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c.,111 Cost. e 6 CEDU, 948 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026n. 3 c.p.c., per avere il giudice di appello deciso il rigetto di uno specificomotivo di gravame con una motivazione apparente, che non avrebberaggiunto la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111comma 6 Cost.A tal riguardo il Marcone rileva che nell’appello era stata espressamenterichiamata la documentazione in atti del titolo di acquisto intercorso tra glialienanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente PaoloMarcone; in quella sede, deduce il ricorrente, era stato riportato ilcontenuto del punto settimo dell’atto di compravendita del 5 aprile 2007,in base al quale «relativamente alla provenienza i venditori dichiarano chele porzioni immobiliari sono state costruite su terreno acquistato con attodel [OSCURATO:PERSONA] in data 6 agosto 1998 Repertorio 10378/3383,Registrato a [OSCURATO:PERSONA] atti Pubblici il 21 agosto 1998 e trascritto il 7agosto 1998 nn. 18023 di formalità» (pag. 14 dell’atto di appello, allegatoE1 del ricorso).Nello stesso atto di impugnazione era stato dedotto che «i venditori,Giuseppe MARTELLO e Rosella [OSCURATO:PERSONA], hanno realizzato un acquisto atitolo originario dell’Immobile di Formello. Difatti, come noto, in forzadell’art. 934 cod. civ., il proprietario del suolo acquista la proprietà dellacostruzione su di essa edificata tramite accessione che è un modo di“acquisto (a titolo) originario a favore di chi è già proprietario” (Cass. 8ottobre 1973 n. 2523). Conseguentemente anche sotto tale profilo ladomanda di rivendica è ampiamente provata, stante l’acquisto a titolooriginario da parte dei danti causa del rivendicante» (cfr. la richiamatapag. 14 dell’atto di appello).Tanto rilevato, il ricorrente censura dunque la motivazione del giudice diappello che ha rigettato il motivo di gravame e sostiene la apoditticitàdell’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui «il Marcone si èlimitato a produrre in atti il solo atto di provenienza (compravendita arogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), senza fornire alcuna ulterioreNumero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026allegazione probatoria a sostegno della domanda di rivendica, ragion percui la valutazione del Tribunale deve ritenersi esente da ogni censura».3. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.In base al consolidato orientamento della S.C. (cfr., tra le altre, Sez. 3, n.19653 del 18/09/2014; Sez. 6-2, n. 1569 del 19/01/2022), l'azione dirivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietàrisalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa,o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre ilconvenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo",senza onere di prova. Quando, tuttavia, il convenuto rinunci a questaposizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senzacontestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non puòrespingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delleammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibilielementi presuntivi. In sostanza, la portata dell'onere probatorio a caricodell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singolacontroversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornirela prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire ilperiodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamentisecondo la linea difensiva adottata dal convenuto.E’ stato anche precisato, sempre con riferimento all’azione dirivendicazione (cfr. Sez. 2, n. 25793 del 14/12/2016; Sez. 2, n. 4547 del20/02/2025), che il rigore della prova della proprietà è attenuato se ilconvenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad unadeterminata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicantedimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio dellaproprietà da quella determinata persona fino a lui.Tenuto dunque conto dei suddetti principi, va rilevato che gli originariche il loro promittente venditore, [OSCURATO:PERSONA], era a sua voltaNumero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026promissario acquirente del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], intestatario formaledel bene.Nell’originario atto di citazione, richiamato nell’ambito del presente ricorsoè dato leggere che «Con il presente giudizio si intende esperire avverso iconvenuti una azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere uncontratto, per la cessione agli esponenti delle due porzioni dell’immobile di2932 c.c.. Ad avviso degli Esponenti, esistono i presupposti voluti dallarichiamata disposizione di legge, in quanto l’intestatario del beneimmobile, Ing. [OSCURATO:PERSONA], si è impegnato con contratto del 26 luglio2007 a cederlo al dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta, con atto registrato del31 luglio 2007, si è obbligato a cederlo agli esponenti». (punto 30 a pag. 7dell’atto di citazione del primo grado di giudizio, allegato E1 del ricorso).L’oggetto del primo grado di giudizio risulta, peraltro, così ricostruito dallasentenza di appello: «Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,per quanto ancora rileva in sede di appello, [OSCURATO:PERSONA] e MonicaSacchetti (poi deceduta), dedotto di aver concluso in data 31/7/2007 conPaolo [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1478 cc un contratto preliminare di compravenditaavente ad oggetto un complesso immobiliare in Formello di proprietà diPaolo Marcone, di cui avevano avuto anche il possesso, hanno agito ingiudizio nei confronti di entrambi al fine di ottenere, ex art. 2932 cc, iltrasferimento della proprietà del bene. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ingiudizio chiedendo il rigetto delle domande principali e, in viariconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del compendioimmobiliare o, in subordine, al risarcimento del danno per occupazioneabusiva» (pag. 4 sentenza di appello, allegato B richiamato inprecedenza).Il contenuto della predetta ricostruzione risulta sovrapponibile a quantoriferito alla pag. 2 della sentenza di primo grado (allegato C richiamato inprecedenza).Numero registro generale 4891/2023Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 22469/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tenuto dunque conto del contenuto della prospettazione difensiva deglioriginari attori (e convenuti in rivendica), va poi rilevato che la domandadi simulazione formulata dagli stessi con riferimento al titolo di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta soltanto in via subordinata. La stessa,peraltro, è stata respinta dal Tribunale senza che sul punto vi sia stataimpugnazione da parte di chi ha resistito in giudizio alla domanda dirivendicazione proposta dal Marcone, con conseguente formazione delgiudicato interno.In considerazione di quanto esposto, la sentenza impugnata va dunquecassata con riferimento alla censura accolta, con assorbimento delsecondo motivo.Va disposto il rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, chedovrà procedere a nuovo esame della vicenda, facendo applicazione deiprincipi enunciati ed attenendosi a quanto sopra esposto. Il giudice delrinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimentoalla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma indiversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 21 maggio 2026IL [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22469/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris