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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05047/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e .riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione ha dato atto dell'intervento della polizia giudiziaria che azionava il campanello (il cui suono si percepiva dall'esterno) e bussava ripetutamente alla porta senza ricevere alcuna risposta nonostante i verbalizzanti avessero atteso sul posto per un adeguato lasso di tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e .riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione ha dato atto dell'intervento della polizia giudiziaria che azionava il campanello (il cui suono si percepiva dall'esterno) e bussava ripetutamente alla porta senza ricevere alcuna risposta nonostante i verbalizzanti avessero atteso sul posto per un adeguato lasso di tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/
Sentenza Cassazione n. 05047/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris