CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 56, 624, 625, 99 cod. pen. nonché 4 I. n. 110 del 1975, unificati dal vincolo della continuazione, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 600,00 euro di multa. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono manifestamente infondati, sia in ordine alla dedotta irrilevanza penale della condotta di resistenza (tradottasi nell'esercizio anche di violenza fisica) sia in ordine alla ribadita rilevanza della contestata recidiva (v. pag. 9 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9110ni , Pet