CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 28020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29491/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2800/2021 depositata il 08/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con la sentenza definitiva indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, l'importo di Euro505.646,07, nonché l'equivalente in euro al saggio di cambio del 29 aprile 2009 di USD 34.392.105,83 e di GBP 407.610,00, oltre interessi al tasso legale dal 29 aprile 2009 al saldo; 2. – [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso; 3. – il PG ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato che: 4. – in data 18.9.2025 i legali delle parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prospettando la pendenza di concrete trattative fra le parti per addivenire ad un bonario componimento della lite; 5. – il Collegio, ritenuta la serietà della richiesta, dispone rinvi o della trattazione della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così