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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09919/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 28 novembre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'apparenza della motivazione per relationem, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da manifeste criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, ove la Corte ha disatteso le doglianze in punto di prova e di trattamento sanzionatorio), si prospettano deduzioni generiche, senza alcun riferimento all'argomentazione del provvedimento e senza la puntuale indicazione delle questioni dell'atto di appello che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 28 novembre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'apparenza della motivazione per relationem, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da manifeste criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, ove la Corte ha disatteso le doglianze in punto di prova e di trattamento sanzionatorio), si prospettano deduzioni generiche, senza alcun riferimento all'argomentazione del provvedimento e senza la puntuale indicazione delle questioni dell'atto di appello che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre
Sentenza Cassazione n. 09919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris