CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 19057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 656/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 11856/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale) deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni tre di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l’imputato, che, premesso che in caso di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accesso al concordato, al consenso del pubblico ministero, e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite Fazio, alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19057/2025 Roma, lì, 21/05/2025 pronuncia della sentenza, lamenta violazione di legge e omessa motivazione con riferimento alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità del motivo dedotto. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103 - da ultimo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha mantenuto le connotazioni strutturali dell'istituto in parola introducendo, con l'art. 34, comma 1, lett. f), nell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. il termine, a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza di appello per la proposizione del concordato; e ha abrogato, con l'art. 98, comma 1, lett. a), sia l'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen., ovvero le ipotesi di esclusione correlate ai reati più gravi ed ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sia l'art. 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen., ovvero la facoltà di proporre il concordato nella fase dibattimentale) - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore il 3.8.2017, ossia in epoca antecedente alla sentenza impugnata, trova infatti applicazione, come hanno avuto modo di precisare Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Rv. 284481 - 01, l’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. che accomuna, in rapporto all'individuato contesto e finalità semplificativa, le due tipologie di sentenza, quella ex art. 444 cod. proc. pen. e quella ex art. 599-bis cod. proc. pen., in ragione della agevole rilevazione dei più ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di cd. patteggiamento dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello. Con la conseguenza che in virtù dell’intervenuto accordo il devoluto è rimasto circoscritto ai motivi non rinunciati e che ove si denuncino in cassazione vizi afferenti invece i motivi rinunciati – nel caso di specie quelli afferenti la pena - ovvero si deducano questioni, non rilevabili di ufficio, in precedenza non dedotte – trattasi all’evidenza di ipotesi assimilabile a quella dei motivi rinunciati - la inammissibilità del ricorso per cassazione è rilevabile con la procedura de plano di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (col ricorso in scrutinio, incentrato sui principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non si fa neppure presente se con l’atto di appello si era contestata la determinazione delle pene accessorie che già il giudice di primo grado aveva ancorato alla determinazione della pena principale). L'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento della pena in appello) può, peraltro, intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest'ultima non comporti più la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma solo quella temporanea, il giudice ha la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria (Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Rv. 229931 – 01). Ebbene, un sostanziale adeguamento è intervenuto anche nel caso di specie riguardo alle pene accessorie fallimentari, la cui durata, a seguito della rideterminazione della pena concordata in anni tre di reclusione, è stata stimata congrua nella misura di anni tre (confermandosi la valutazione in precedenza effettuata in termini di corrispondenza tra pena principale e pena inflitta). 2.La rilevata inammissibilità va, come detto, dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/5/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzullo