CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1998
Cassazione n. 31097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1998 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16196/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata aggravato dall'uso di oggetto atto ad offendere (con assorbimento del delitto di minaccia di cui al capo a); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 339 comma 3 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (non spiega in modo chiaro e puntuale perché la suddetta circostanza non trovasse applicazione nel caso di, specie, limitandosi ad indicare un passaggio della deposizione della persona offesa, estrapolandolo dal contesto), non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (in ogni caso, la Corte di merito, a pag. 1 del provvedimento impugnato, accertava l'idoneità ad offendere dell'oggetto utilizzato dall'imputato); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice di merito è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato in cui la Corte di merito, in modo esaustivo, chiariva quali fossero gli elementi ostativi a mitigare il trattamento sanzionatorio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle am