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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33855/2026

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ntenza del 15/01/2026 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI - SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassaridel 16/10/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cuiall’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato all’interno della cella didetenzione della Casa circondariale di Sassari, senza giustificato motivo, uncoltello rudimentale della lunghezza complessiva di cm. 10, di cui 6 di lama - e,per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed eurosettecento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con confiscae distruzione del coltello in sequestro.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il qualededuce cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre chedifetto di motivazione, quanto alla mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen.3.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine all’applicazione dell’art. 131-biscod. pen., infatti, giova ricordare che - ai fini dell’esclusione della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto - è da ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presuppostirichiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove questo sia considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere lasussistenza dell’istituto de quo, in ragione della forte potenzialità offensiva delcoltello, anche in relazione al contesto in cui esso veniva ritrovato, oltre chevalutati i pregiudizi penali annoverati dal soggetto.A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltre che prive diincongruenze di carattere logico e giuridico – la difesa spende argomentazionireiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della strutturamotivazionale che sorregge l’avversata decisione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 15/01/2026 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI - SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassaridel 16/10/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cuiall’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato all’interno della cella didetenzione della Casa circondariale di Sassari, senza giustificato motivo, uncoltello rudimentale della lunghezza complessiva di cm. 10, di cui 6 di lama - e,per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed eurosettecento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con confiscae distruzione del coltello in sequestro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il qualededuce cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre chedifetto di motivazione, quanto alla mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all’applicazione dell’art. 131-biscod. pen., infatti, giova ricordare che - ai fini dell’esclusione della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto - è da ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presuppostirichiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove questo sia considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere lasussistenza dell’istituto de quo, in ragione della forte potenzialità offensiva delcoltello, anche in relazione al contesto in cui esso veniva ritrovato, oltre chevalutati i pregiudizi penali annoverati dal soggetto.A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltre che prive diincongruenze di carattere logico e giuridico – la difesa spende argomentazionireiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della strutturamotivazionale che sorregge l’avversata decisione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]