CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 23090/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27933-2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. - costituita per effetto di scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e cessionaria de l credito originariamente vantato da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]in forza di un mutuo fondiario, garantito da ipoteca iscritta su immobili che la mutuataria aveva promesso in vendita alla Ric. 2020n. 27933 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che erano poi stati acquisiti al Fallimento della promissariaacquirente, dichiarato dal Tribunale di Firenze il 15/4/2009, a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c. emessa dallo stesso tribunale il 28/6/2012 - ha chiesto al giudice delegato il riconoscimento della prelazione ipotecaria e l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni sui qualiinsiste la garanzia. 1.2. Il G.D. ha respinto l’istanza sul rilievo che la banca non risultava insinuata al passivo. 1.3. Il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il provvedimento del G.D. è stato a sua volta respinto dal Tribunale di Firenze con decreto (denominato ordinanza)del 27.11.2019 1.4. Il tribunale ha ritenutoche, a seguito della riforma di cui al d. lgs. n. 5/2006, anche il terzo non creditore garantito da ipoteca su immobili appresi all’attivo della procedura fallimentareè tenuto a proporre la domanda di ammissione allo stato passivo. 2.1. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 26/10/2020, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto , rappresentandone l ’ intervenuta comunicazione in data 22/1/2020. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 3.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che: a) il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l.fall., alla Ric. 2020n. 27933 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 sospensione feriale di cui all’art. 3 della l. n. 742/1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario; b)tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria (di regola ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. o anche in forme equipollenti), purché risulti certa, oltre che la data di ricevimento,la presa di conoscenza integrale dell ’ atto da parte del destinatario (Cass. n. 19941 del 2017; Cass. n. 21345 del 2012). 3.3. Nel caso in esame, la stessa reclamante ha riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione del decreto impugnato i l 22/1/2020 , con la conseguenza che, pur tenendo conto della sospensione di tutti i termini processuali per il compimento degli atti, disposta (a causa della cd. emergenza COVID)dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. dalla l. n. 40/2020 nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , il termine di sessanta giorniper la proposizione del ricorso per cassazione erasenz’ altro scaduto alla data, del 26/10/2020 , di notifica dello stesso. 3.4. Né a conclusioni diverse si giungerebbe ove il termine per proporre il ricorso si facesse decorrere, a norma dell’art. 327, comma 1°, c.p.c., anziché dal giorno della comunicazione, daquello di deposito (i l 27/11/2019) del decreto impugnato:in tal caso, infatti, stante il disposto d e ll’art. 36 bis l.fall., alla data del 26/10/2020 il termine “lungo” di sei mesi risulterebbe parimenti scaduto, pur tenendo conto della sua sospensione ex legetra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Il rilievo d’ufficio della tardività del ricorso induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.Ric. 2020n. 27933 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 5. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e co mpensa integralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico