CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7250-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 5657/5/2020 della COMMISSIONE mie,. [OSCURATO:PERSONA],Vdepósiatà il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07250 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha annullato l'avviso di accertamento per IMU dell'anno 2013, emesso dal Comune di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune aree edificabili, dicendo trattarsi di avviso carente di motivazione in quanto basato sulla attribuzione alle aree medesime del valore indicato nella delibera n.240/07, adottata dalla giunta del Comune ai sensi degli artt. 59, comma 1. lett. g) e 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, senza alcuna considerazione per "tutti gli elementi di specificità del bene e tutte le circostanze incidenti sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia delle aree" ed in particolare senza valutazione "[del]l'ubicazione, [de]gli specifici indici di fabbricabilità e [di] tutti i vincoli che di fatto hanno finora impedito, dopo quattordici anni dalla approvazione del PUC, l'esercizio della concreta edificabilità dei suoli". La CTR ha affermato di condividere sul punto le argomentazioni già svolte in due sentenze, n.8273/16 e 9394/18, definitive ma -ha precisato la CTR- insuscettive di assumere efficacia di giudicato esterno, perché relative ad avvisi emessi dal Comune riguardo alle medesime aree, analoghi sotto il profilo motivazionale a quello oggetto di causa, ma, per altro verso, relativi ad altre annualità d'imposta. Ha concluso ordinando al Comune di "rideterminarsi" riguardo alla "quantificazione della pretesa tributaria"; 2. il Comune ricorre per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di tre motivi. 3. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Sostiene che la CTR abbia contraddittoriamente prima affermato "di escludere la sussistenza del giudicato esterno" e poi tuttavia "di condividere le argomentazione contenute nelle sentenze n.8273/16 e 9394/2018". Aggiunge che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che "tanto i presupposti che avevano portato alla sentenza ispiratrice n.8273716 quanto gli stessi avvisi di accertamento erano completamente diversi". Si diffonde nell'esporre tali dedotte differenze; 2. il motivo è infondato. 2.1. "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 2.2. La contraddittorietà che secondo il ricorrente sussisterebbe tra le due affermazioni della CTR -l'una, con cui la CTR ha escluso "la sussistenza del giudicato esterno"; l'altra con cui ha ritenuto condivisibili "le argomentazione contenute nelle sentenze n.8273/16 e 9394/2018"- in realtà non sussiste affatto: il giudicato (art. 2909 c.c.) riguarda fatti positivamente accertati o negati non argomentazioni giuridiche; è perfettamente coerente quindi che, come nel caso di specie, il giudice escluda di essere vincolato da un giudicato formatosi su una data sentenza e condivida un'argomentazione giuridica contenuta nella medesima sentenza. 2.3. Ogni ulteriore considerazione aggiunta dal ricorrente a sottolineare che la CTR non avrebbe trascurato che "tanto i presupposti che avevano portato alla sentenza ispiratrice n.8273716 quanto gli stessi avvisi di accertamento erano completamente diversi", è estranea alla denuncia veicolata con il motivo in esame; 2. il motivo è infondato. 3. con il secondo motivo di ricorso il Comune denuncia nullità delle sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti; 4. il motivo è inammissibile. 4.1.Questa Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n.8053 del 07/04/2014, ha statuito: "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività". 4.2. La Corte ha altresì precisato che "L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo" (Sez.6-1, ordinanza n. 22397 del 06/09/2019). 4.3. Nel caso di specie il Comune ricorrente non ha indicato alcun fatto storico specifico, alcun preciso accadimento o alcuna precisa circostanza in senso storico-naturalistico. Ha fatto riferimento invece alle varie questioni o argomentazioni svolte in secondo grado e che occupano due pagine del ricorso per cassazione, e ad altre, per concludere che "la CTR ha contravvenuto a tutte le norme della 1.504/1992 nonché alla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ... Cass. 13.3. 2015, n. 5068 ... 27176/2020 ..."; 5. con il terzo motivo di ricorso il Comune denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c e dei principi generali in materia di contenzioso tributario" per avere la CTR rimesso ad esso ricorrente di rideterminare la pretesa impositiva invece di provvedervi direttamente; 6. il motivo è fondato. 6.1. La CTR, col rimettere alla parte la rideterminazione della pretesa impositiva, dopo aver annullato l'avviso rilevandone il difetto di motivazione (intesa non come motivazione in senso formale, i.e. discorso sui presupposti giuridici e di fatto della pretesa ma come motivazione) sostanziale, è venuta meno all'obbligo di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta dovuta dal contribuente, così contravvenendo ad un suo preciso dovere istituzionale (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26157 del 2013). Questa Corte ha più volte ribadito (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, sent. n. 15825 del 2006; n. 13034 e n. 11935 del 2012; n. 6918 del 2013; n. 24611 e n. 26532 del 2014; n.13294/2016) che dalla, natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parti; 7. in conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato, il secondo va dichiarato inammissibile, il terzo va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della 5‘?. Campania, in diversa compo