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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 17299/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19636/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 770/2024depositata il 16/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11 proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] 01.02.2024, unitamente al connesso Ordine del Questore di [OSCURATO:PERSONA], in pari data, di lasciare il Territorio dello Stato Italiano entro 7 giorni dalla ricezione. 2.- Il ricorrente si era rivolto al Gdp lamentando l’illegittimità del decreto di espulsione emesso nella pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale che il ricorrente aveva richiesto e l’invalidità o inefficacia, del decreto impugnato per violazione dell’art. 19 del d.

Lgs. n. 286 del 1998, (come modificato dal D.L. n. 130/2020) dell’art. 10 della Costituzione, dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 2,4,5,9, e 10 della Direttiva 2004/83/CE, per non aver svolto l’autorità amministrativa alcuna istruttoria in ordine alla possibilità per il ricorrente, in caso di espulsione nel paese di provenienza, di essere sottoposto a trattamenti degradanti e/o inumani, in tal modo contravvenendo al principio del non-refoulement, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU, per non avere la Amministrazione competente valutato preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente delle c.d. esigenze di carattere umanitario. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace, ha rigettato il ricorso osservando – si legge nel ricorso giacché il provvedimento non è agli atti -che la richiesta di protezione internazionale è stata inviata per altro straniero, ossia nell'interesse di DABO Vieux, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.04.1986, e che la documentazione depositata atteneva a motivi di salute determinati dall’emergenza pandemica (COVID 19).

I provvedimenti in atti riguardano altri stranieri; ed in definitiva vi era prova in atti che il ricorrente fosse in attesa di una decisione in ordine alla richiesta di protezione internazionale. 4.- Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza, avrebbe eluso i motivi di ricorso formulati e non sarebbe evincibile il percorso logico-ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento.

2. – Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2 c.p.c. poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato con al relata di notifica, bensì quello con cui il Giudice di pace adito ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore.

3. – Reputa il Collegio che le spese del grado vadano compensate per giusti motivi essendosi la parte controricorrente difesa comunque nel merito senza rilevare il predetto vizio del ricorso.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 369 1 comma n. 2 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso.

Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19636/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 770/2024depositata il 16/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11 proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] 01.02.2024, unitamente al connesso Ordine del Questore di [OSCURATO:PERSONA], in pari data, di lasciare il Territorio dello Stato Italiano entro 7 giorni dalla ricezione. 2.- Il ricorrente si era rivolto al Gdp lamentando l’illegittimità del decreto di espulsione emesso nella pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale che il ricorrente aveva richiesto e l’invalidità o inefficacia, del decreto impugnato per violazione dell’art. 19 del d. Lgs. n. 286 del 1998, (come modificato dal D.L. n. 130/2020) dell’art. 10 della Costituzione, dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 2,4,5,9, e 10 della Direttiva 2004/83/CE, per non aver svolto l’autorità amministrativa alcuna istruttoria in ordine alla possibilità per il ricorrente, in caso di espulsione nel paese di provenienza, di essere sottoposto a trattamenti degradanti e/o inumani, in tal modo contravvenendo al principio del non-refoulement, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU, per non avere la Amministrazione competente valutato preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente delle c.d. esigenze di carattere umanitario. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace, ha rigettato il ricorso osservando – si legge nel ricorso giacché il provvedimento non è agli atti -che la richiesta di protezione internazionale è stata inviata per altro straniero, ossia nell'interesse di DABO Vieux, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.04.1986, e che la documentazione depositata atteneva a motivi di salute determinati dall’emergenza pandemica (COVID 19). I provvedimenti in atti riguardano altri stranieri; ed in definitiva vi era prova in atti che il ricorrente fosse in attesa di una decisione in ordine alla richiesta di protezione internazionale. 4.- Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza, avrebbe eluso i motivi di ricorso formulati e non sarebbe evincibile il percorso logico-ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento. 2. – Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2 c.p.c. poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato con al relata di notifica, bensì quello con cui il Giudice di pace adito ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore. 3. – Reputa il Collegio che le spese del grado vadano compensate per giusti motivi essendosi la parte controricorrente difesa comunque nel merito senza rilevare il predetto vizio del ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte, visto l’art. 369 1 comma n. 2 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso. Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile d
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