CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22933/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di conclusioni della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 26 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Udine del 27-9-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di diversi oggetti di origine furtiva tutti analiticamente indicati in imputazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Pericolo, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. quanto alla valutazione dell'interrogatorio dell'imputato di reato connesso separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA]; si lamentava in particolare che il giudice di appello aveva errato nell'individuare i riscontri alla chiamata del predetto Zamparini nei contatti telefonici intervenuti tra questi ed il ricorrente in un Jungo arco temporale nonché nella localizzazione delle chiamate senza però che tali dati potessero fornire elementi di certezza del coinvolgimento dell'imputato nei fatti, stante la distanza temporale tra le conversazioni e la consumazione dei furti e la distanza tra la cella di aggancio della chiamata del Pasquale e l'azienda di Zamparini; inoltre, la corte di merito, non aveva analizzato adeguatamente l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità anche in relazione all'identificazione dell'imputato ed ancora, per alcuni fatti (nn. 2, 6, 16 e 17), emergeva una incompatibilità assoluta tra la data di consumazione dei furti e quanto affermato dallo Zamparini in ordine al momento di ricezione degli oggetti; violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., quanto all'assenza di prova del reato presupposto in relazione agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 del capo di imputazione; violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non essere stata rilevata l'intervenuta prescrizione quanto agli oggetti indicati ai punti 1, 2 e 3 dell'imputazione avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti tutti avvenuti nel 2012 così che anche la ricezione illecita doveva retrodatarsi a tale momento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti con l'impugnazione principale e reiterati con la memoria conclusiva sono manifestamente infondati ovvero irritualmente proposti ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo occorre rammentare come secondo l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01). Detti principi erano già stati affermati da un'altra precedente pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 11/02/2016 Ud. (dep. 12/04/2016 ) Rv. 266396 - 01) che in motivazione aveva stabilito come :" la valutazione della chiamata di correità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i già indicati profili di spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità già valutata intrinsecamente attendibile per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imp.utato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che seppur inidonea ex a se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta". L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare la manifesta infondatezza del motivo posto che per ciascuno dei fatti contestati in relazione ai singoli oggetti di provenienza furtiva indicati dallo Zamparini come allo stesso consegnati proprio dall'imputato, la corte di merito ha individuato precisi riscontri indicandoli nelle chiamate tra il Pasquale e lo Zamparini stesso effettuate in prossimità dei tempi o dei luoghi di consumazione dei furti. E poiché come già esposto il riscontro individualizzante non deve assumere valenza di prova autonoma della responsabilità ma solo ricollegare l'imputato al fatto di reato, tutte le conversazioni individuate ed avvenute in quelle date ricollegando direttamente Pasquale al soggetto nel cui possesso venivano rinvenuti in seguito i beni precedentemente rubati ai legittimi proprietari possono ritenere assumere adeguato valore di riscontro individualizzante. 2.2 II secondo ed il terzo motivo non risultano avanzati in sede di appello ed in quanto involgenti violazioni di legge ricollegate a precisi accertamenti di fatto, quali l'esatta data di individuazione del reato presupposto ovvero il momento consumativo del reato fissato in data differente da quella oggetto di contestazione, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità. Peraltro, deve essere sottolineato come l'individuazione del reato presupposto possa essere effettuata dal giudice del merito anche sulla base di valutazioni incidentali nel caso di specie esattamente compiute per ciascuno degli oggetti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata.. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. bT1azio Pardo DE