CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha riformato la decisione di assoluzione, per non aver commesso il fatto, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29 maggio 2015, pronunciando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa, con sospensione della patente di guida per anni due, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, altresì condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato, in particolare, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 cod. pen. per avere alla guida dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], per colpa consistita nell'avere tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (fondo stradale viscido a causa della pioggia), avere effettuato una manovra di sorpasso a velocità eccessiva ed essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, perdendo il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e andando a collidere contro il muro di un'abitazione, causato il decesso del suddetto [OSCURATO:PERSONA], da lui trasportato. 2. Il giudice di primo grado, svolta istruttoria con acquisizione di consulenze tecniche di parte e di deposizioni testimoniali, aveva escluso la responsabilità del Barresi, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della ritenuta sussistenza di palesi incertezze in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, altresì rilevando l'inverosimiglianza delle deposizioni rese, in quanto acquisite dopo molti anni dai fatti e tali da essere state effettuate all'univoco scopo di addossare deliberatamente al prevenuto la responsabilità della morte del Moccia. Tale giudizio assolutorio è stato, come detto, ribaltato dalla Corte territoriale che, effettuata la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ha pronunciato, in accoglimento dei motivi di appello dedotti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e dalle costituite parti civili, la condanna dell'imputato. La Corte di appello ha, in particolare, fondato la propria decisione sulle risultanze scaturite da una perizia espletata dall'Ing. Micucci, che aveva compiutamente ricostruito la dinamica dell'incidente, precisando come alla guida dell'autovettura del Moccia vi fosse l'imputato e che questi, dopo aver fatto schiantare l'auto contro una spalletta di circa cm. 18, con conseguente ripetuto ribaltamento del mezzo, era stato sbalzato fuori dalla portiera del lato conducente, mentre il Moccia era rimasto intrappolato all'interno dell'autovettura. A dire del decidente, anche le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano, poi, confermato come nella circostanza l'auto del Moccia fosse condotta dal Barresi, trovandosi il Moccia seduto sul lato passeggero. 3. Avverso tale sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. L'imputato ha dedotto cinque motivi ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello riformato in pejus la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad un'integrale riassunzione delle prove dichiarative, in tal maniera configurando la sua responsabilità sulla base di una mera rivalutazione delle stesse risultanze probatorie acquisite in primo grado. I giudici di appello, quindi, non avrebbero predisposto una motivazione rafforzata, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per ribaltare il primario esito assolutorio, che fosse stata capace di dimostrare la specifica insostenibilità sul piano logico e giuridico dei più rilevanti argomenti caratterizzanti la sentenza oggetto di riforma. La Corte di merito, in sostanza, avrebbe omesso di effettuare una puntuale ed approfondita verifica critica della motivazione della sentenza impugnata ed avrebbe, invece, operato una mera ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a come erano stati accertati nel primo provvedimento. Sarebbe, soprattutto, carente la motivazione per avere unicamente considerato le risultanze della svolta perizia e delle due prove dichiarative riassunte - ritenute attendibili, in palese distonia rispetto al giudizio di inverosimiglianza espresso dal primo decidente, senza peraltro rappresentare nessuna specifica argomentazione di supporto - senza tener conto delle contrarie deduzioni evidenziate dalle varie parti, ed in particolare della richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione dell'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], per il quale, in ragione della posizione avuta dal corpo del Moccia, era da ritenersi che fosse stato lui alla guida dell'autoveicolo incidentato. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di appello per avere, in maniera incompleta, limitato la rinnovazione istruttoria alle sole due prove indicate, peraltro omettendo di specificare le ragioni sottese all'effettuazione di tale scelta.Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, in ossequio alla suddetta doglianza, inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello fondato il giudizio sulla sua responsabilità penale sui soli esiti della perizia disposta nel giudizio di secondo grado, senza dar conto delle valutazioni di inattendibilità espresse nelle note critiche predisposte dal consulente tecnico della difesa, altresì lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dell'audizione del suddetto teste Martorello. I giudici di appello avrebbero, infatti, errato nel far propria la ricostruzione del sinistro operata dall'Ing. Micucci, omettendo di considerare, se non con una motivazione inadeguata e insufficiente, le diverse prospettazioni critiche espresse dal consulente della difesa che, sotto vari profili, avrebbe palesato plurime incongruenze presenti nel contenuto della relazione peritale. Con la terza doglianza è stata dedotta mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato senza effettuare un'adeguata valutazione delle emergenze probatorie di segno contrario, astenendosi dal motivare sulle ragioni di inattendibilità di queste ultime. Vi sarebbero in atti, infatti, talune obiettive circostanze idonee ad ingenerare dubbi sulla circostanza che il veicolo fosse condotto dall'imputato (dichiarazioni del teste Martorello; omessa verifica da parte dei sanitari intervenuti della posizione in cui era stato rinvenuto il Moccia; omesso accertamento medico legale sulla chiazza ematica presente all'interno dell'autovettura; conclusioni presenti nel verbale di ispezione cadaverica) del tutto non considerate dai giudici di appello nella pronunciata sentenza di condanna. Con la quarta censura il Barresi ha dedotto inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato ogni ricostruzione alternativa della vicenda, in evidente contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'impianto probatorio, solo parzialmente arricchito dai giudici di appello con l'acquisizione degli esiti della perizia dell'Ing. Micucci, non consentirebbe, infatti, di superare il limite, normativamente imposto, del ragionevole dubbio, trattandosi di una ricostruzione tecnica effettuata solo in termini di verosimiglianza, e quindi non di certezza. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha eccepito, infine, inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., per essergli stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in carenza di un'adeguata motivazione sul punto, non essendovi stato riferimento alcuno ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 3.2. La sentenza di secondo grado è stata sottoposta ad impugnazione anche dal responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha dedotto, con unico motivo, manifesta illogicità, contraddittorietà e infedeltà della motivazione rispetto agli atti del processo, con violazione dei parametri di cui agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. I giudici di appello si sarebbero acriticamente allineati alle conclusioni rese dal perito Ing. Micucci, pervenendo a ritenere che alla guida dell'autovettura vi fosse il Barresi e non il Moccia, mentre, invece, esse sarebbero state fondate su dati non certi ed incontrovertibili, non risultando inequivocabilmente comprovato, ad esempio, che: il primo impatto dell'auto contro la spalletta fosse stato modesto, e quindi tale da non aver potuto rompere il tettuccio e favorire l'immediata fuoriuscita del Barresi da lì; la portiera lato guida si fosse aperta in conseguenza dell'urto, e non già a seguito del successivo intervento effettuato da parte dei soccorritori. Il perito avrebbe, inoltre, omesso di dare risposta a puntuali e fondamentali osservazioni rese dal consulente tecnico nominato dal responsabile civile, in ordine alla compatibilità delle lesioni riscontrate sul corpo della vittima, idonee a dimostrare la ricorrenza di possibili ricostruzioni alternative del fatto - erroneamente mai considerate dall'Ing. Micucci nella sua relazione -. Avrebbe, inoltre, errato la Corte di merito nell'aver corroborato il fragile valore probatorio della relazione peritale con le rinnovate dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già ritenuti non attendibili dal giudice di primo grado con motivazioni del tutto logiche e congrue. Per il responsabile civile, in conclusione, la Corte di appello avrebbe ribaltato l'esito assolutorio di primo grado senza provvedere all'adozione della motivazione rafforzata necessariamente richiesta dalla consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. Prendendo le mosse dal primo motivo eccepito dal Barresi - invero dedotto anche dal responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. - in ordine alla ritenuta mancanza di adozione di una motivazione rafforzata, indispensabile a consentire il ribaltamento di un precedente esito assolutorio, il Collegio rileva come il ragionamento esplicativo espresso nella sentenza impugnata si sia adeguatamente confrontato con i più rilevanti argomenti resi nella decisione di primo grado, colmandone le lacune presenti mediante la valutazione di aspetti in precedenza non adeguatamente considerati, nonché disponendo una perizia tecnica mai antecedentemente espletata. La Corte di merito, infatti, ha conferito alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale, comunque non limitandosi a prendere atto delle risultanze emerse dalla perizia svolta in sede di rinnovazione istruttoria, come invece eccepito da parte dei ricorrenti, ma elaborando un'analisi complessiva, espressa o implicita, di tutte le emergenze probatorie, nel rispetto dei dettami offerti dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. Nella fattispecie, in particolare, sono stati osservati i fondamentali principi per cui, in caso di ribaltamento in appello di una sentenza di assoluzione, sia necessario provvedere alla redazione di una motivazione rafforzata, nonché alla rinnovazione delle prove dichiarative (art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) ove queste vengano diversamente interpretate. In ordine al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679-01). Con riguardo, invece, al principio dell'obbligatoria rinnovazione delle prove, ed in particolare di quelle dichiarative, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01). Nella specie è stato, altresì, osservato, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza dalla Corte EDU in tema di cd. overtuning, come si sia progressivamente consolidato l'orientamento per cui il giudice di appello non può pervenire a condanna, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente, o in modo determinante, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche di ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ad una rinnovata assunzione. 2.2. Orbene, l'analisi della motivazione della sentenza di appello consente di ritenere pienamente rispettate le condizioni sopra indicate. In primo luogo, infatti, è stata offerta una motivazione rafforzata, di ribaltamento della precedente pronuncia, dando conto, in maniera logica e congrua, della ricostruzione della dinamica del sinistro per come evinta dalle risultanze della svolta perizia e dall'esame dibattimentale dell'Ing. Micucci. E' stato precisato, infatti, come sia risultato comprovato che alla guida dell'autovettura vi fosse il Barresi, tenuto conto del fatto che l'autoveicolo, dopo avere impattato una prima spalletta, aveva proseguito in rettilineo sul ciglio per circa 16 metri, per poi cadere con lo spigolo anteriore destro in una cunetta e da qui sollevarsi, facendo perno con le restanti tre ruote, compiendo un movimento rotatorio e ricadendo in carreggiata, riverso sul tettuccio, per poi ancora scivolare sul manto stradale, raggiungere un ciglio erboso con inclinazione di circa 45° e nuovamente rovesciarsi sulle ruote. Nel corso di tale articolato tragitto, il Barresi era stato espulso dall'abitacolo attraverso la portiera del lato conducente, nel frattempo apertasi, mentre il Moccia era rimasto intrappolato all'interno del veicolo, dal lato passeggero, riportando, durante l'ultimo ribaltamento con il tettuccio ormai infranto e non più in sede, un impatto violento con il capo, producendo una traccia ematica posta sul lato destro del tettuccio, per poi ricadere per gravità sul sedile del trasportato. A conferma del fatto che l'imputato si trovasse alla guida del mezzo, la Corte di merito ha dato rilievo, poi, alle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della rinnovata istruttoria. Entrambi, infatti, hanno riferito di avere notato il Moccia, poco prima dell'incidente, seduto all'interno dell'auto dal lato passeggero, e la circostanza che la Bianco avesse raccontato ciò solo dopo molti anni, onde celare l'imbarazzante circostanza di essersi trovata sui luoghi perché appartata con un uomo sposato, è apparsa ai giudici di appello ragionevole e credibile, in quanto fondata su un'argomentazione logica. In modo adeguato, quindi, la Corte di appello si è limitata a rinnovare l'esame dei soli testi Bianco e Palma, trattandosi di fonti dichiarative di cui ha operato una valutazione difforme rispetto al primo giudice, nel resto assumendo valenza neutra, o comunque non contrastante, tutte le ulteriori prove precedentemente assunte rispetto alla ricostruzione dei fatti, e alla conseguente affermazione di responsabilità, effettuata da parte della Corte territoriale. Tale ultima, quindi, ha adeguatamente adempiuto all'obbligo di adozione di una motivazione rafforzata, confutando, nei passaggi più significativi, il ragionamento seguito da parte del primo giudice, così addivenendo alla ricostruzione della vicenda processuale in ragione di una motivazione logica e congrua, esente da ogni prospettato vizio. 3. A fronte della decisività di tale ultima affermazione, risultano, allora, manifestamente infondate tutte le ulteriori doglianze eccepite da parte del Barresi (secondo, terzo e quarto motivo di censura) e dal responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto unicamente volte a sollecitare una ricostruzione alternativa della vicenda processuale e una diversa valutazione delle prove assunte, e quindi questioni non passibili di considerazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito della Suprema Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Suprema Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi — per come già in precedenza diffusamente evidenziato - che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha ampiamente rappresentato, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta criminosa da parte dell'imputato, indicando il comportamento colposo a lui imputabile, causalmente determinativo del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Manifestamente infondata, infine, è anche la doglianza con cui il Barresi ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto che, in ragione della gravità del fatto, non vi fossero elementi tali da consentire di riconoscere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.