CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 08875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18368-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti della Società [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - E.N.P.A.B. [OSCURATO:PERSONA] dei BIOLOGI in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 4804/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro (già ASI, Napoli 1), confermando la decisione di primo grado, che aveva accertato l'obbligo dell'Azienda di corrispondere il contributo ENPAB del 2% sulle prestazioni erogate dalla società in accomandita semplice " [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e 1\ilirone Gabriella" per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all'ENPAB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condannato l'ASL al pagamento della somma di Euro 7601,79,74 per il mancato versamento del citato contributo negli anni dal 2006 al 2012; la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto che con la sentenza n. 15063/2009, irrevocabile, il Tribunale di Napoli aveva accolto analogo ricorso e dichiarato l'obbligo dell'ASL di corrispondere, per le prestazioni ricevute da parte dell'Istituto medico, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo ai Ric. 2020 n. 18368 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- biologi iscritti all'ENPAB, con condanna dell'Azienda al pagamento in favore delle dette biologhe della somma richiesta, in relazione ad altro pregresso periodo, per il medesimo titolo azionato in questo procedimento; i giudici di appello hanno richiamato precedenti di legittimità secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; hanno ritenuto applicabili i suddetti principi alla fattispecie oggetto di causa, in ragione della pacifica identità della situazione di fatto e della permanenza delle condizioni già accertate con la precedente sentenza irrevocabile, e quindi precluso ogni riesame delle questioni di fatto e di diritto a causa dell'efficacia del giudicato esterno proiettata anche sul periodo 2006-2012; avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti dello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Biologi (ENPAB); Ric. 2020 n. 18368 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 e dell'art. 2909 c.c.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi su altro giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli), relativo all'accertamento dell'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro di corrispondere il contributo ENPAB del 2% per le prestazioni ricevute dal ricorrente in altro periodo di tempo, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2006/2012; si definiscono inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d'appello e si invocano come rilevanti i principi enunciati dalla Corte di legittimità a proposito delle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie; col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, dell'art. 12 preleggi; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare in via analogica al caso di specie, relativo alle società costituite da biologici, la Ric. 2020 n. 18368 sez. MI - ud. 25-01-2022 -4- L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, concernente le società mediche e odontoiatriche, con conseguente esclusione di ogni rivalsa nei confronti del SSN per la corresponsione del contributo integrativo; con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115, 116, 416 e 437 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2934, 2935 e 2948 n.4 c.p.c. ed altresì omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in particolare, ci si duole che la sentenza impugnata abbia confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione della contribuzione dovuta, reiterando l'errata motivazione del primo giudice, secondo il quale sarebbe spettato all'ASL indicare la data di trasmissione della dichiarazione di cui agli artt. 8 ed 11 del Regolamento non considerando la proposizione del motivo d'appello che aveva rimarcato come la parte non fosse tenuta a qualificare la prescrizione invocata né la qualificazione giuridica dei fatti addotti; il primo motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si intende ribadire: si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); Ric. 2020 n. 18368 sez. ML - ud. 25-01-2022 -5- difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass.n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull'obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo ENPAB per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato; la Corte d'appello ha accertato la "pacifica identità della situazione di fatto e quindi.. .la permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati", relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell'intervento di elementi variabili; sulla base di tale accertamento in fatto, qui non censurato e non censurabile, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i Ric. 2020 n. 18368 sez. ML - ud. 25-01-2022 -6- principi sopra enunciati e si sottrae quindi al dedotto vizio di violazione die legge; non appaiono invece pertinenti, in quanto relativi a situazioni non comparabili con quella oggetto di causa, i precedenti invocati nel ricorso (Cass. n. 19720 del 2007; n. 5108 del 2002) relativi a pluralità di controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche ma relative a diversi periodi del medesimo rapporto oppure (Cass. n. 7487 del 2000; S.U. n. 10933 del 1997) concernenti l'inidoneità del giudicato a precludere un autonomo accertamento in relazione ad un successivo periodo contributivo; il secondo motivo di ricorso è assorbito in ragione degli effetti del giudicato; il terzo motivo è inammissibile in quanto censura la decisione di conferma della deliberazione di primo grado limitandosi ad invocare il principio della spettanza al giudice del potere di qualificazione giuridica delle circostanze addotte al fine di far constatare l'avvenuta prescrizione, senza tenere in considerazione che la sentenza impugnata ha richiamato le ragioni poste a fondamento del rigetto della eccezione da parte del primo giudice, legate alla carenza di prova di fatti rilevanti, ed ha concluso nel senso che l'appellante non avesse idoneamente incrinato tale pronuncia; la ricorrente, in questa sede, avrebbe dovuto confrontarsi con tale specifico contenuto della decisione, a torto o a ragione adottata quanto al profilo di qualificazione del tipo di prescrizione, ed a tal fine avrebbe dovuto specificare gli esatti termini della questione prospettata negli atti di causa e nella sentenza di primo grado. Ciò al fine di consentire a questa Corte di legittimità di verificare la violazione di legge che si denuncia sulla base dell'accertamento in fatto eseguito dai giudici del merito. Il motivo, invece, omette di specificare i tratti essenziali Ric. 2020 n. 18368 sez. ML - ud. 25-01-2022 -7- dell'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito e censura la decisione anche sub art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. senza neanche indicare quale sarebbe il fatto storico, discusso tra le parti, decisivo ai fini del giudizio che sarebbe stato trascurato; per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così decis