CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] esso risulta inammissibile. Con la sentenza impugnata con atto di appello da riconvertirsi in ricorso per cassazione - emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte con sentenza del 28.6.2022 n. 32880 limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 22 comma 2 quarto Periodo del D. Igs. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. Pen. Per i reati ex art. 589 bis e 590 bis cod. pen. il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma due sopra citato, allorchè non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. - il tribunale di Bologna ha, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. Pen. del tribunale medesimo n. 3990 del 13.9.2018 pronunziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposto la sospensione della patente di guida per un anno in luogo della revoca già disposta con la predetta sentenza di primo grado. Consegue che i motivi 1 2 e 4 risultano preclusi dal già formato giudicato a seguito della citata sentenza di annullamento con rinvio sopra richiamata, laddove il terzo motivo appare generico e meramente rivalutativo a fronte di motivazione completa ed adeguata. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15