CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08652/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente tra loro - dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeSantis del Foro di Bari, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione giudiziale, C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA], con sedein [OSCURATO:PERSONA] (VA), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssaElisabetta Brugnoni, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, èelettivamente domiciliata, giusta procura speciale in atti.- controricorrente -Numero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026avverso il decreto n. 1057/2024, depositato e comunicato in data 16 agosto2024, reso dal Tribunale di Varese, all’esito del giudizio di opposizione allostato passivo di cui al n. r.g. 2197/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione allostato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alpagamento delle spese di lite.2. Il creditore istante l’ammissione al passivo era infatti il presidente delcollegio sindacale della società poi dichiarata fallita il cui credito professionaleper i relativi compensi non era stato ammesso al passivo per quelli maturatinegli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, perché, in accoglimentodell’eccezione di inadempimento già sollevata dalla curatela fallimentare insede di udienza di verifica, era emerso che il presidente del collegio sindacale,unitamente agli altri sindaci, non aveva vigilato adeguatamente sulla gestionedella società, in particolare non rilevando la perdita del capitale che era statanascosta da una supervalutazione del magazzino e di un fabbricato, di cuierano state state trascurate anche le problematiche ambientali. Inoltre, il g.d.aveva imputato al sindaco di non avere rilevato il sistematico mancatopagamento di imposte e contributi. Il credito professionale per l’anno 2017era stato ammesso dal g.d. per il solo capitale, senza interessi, senza che lacuratela fallimentare impugnasse l’ammissione per capitale che ritenevaanch’essa non dovuta.3. Avverso il menzionato provvedimento di diniego del g.d., il Dott. MatteoEugenio [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione con l’esito decisorio già sopraricordato.4. Il decreto, pubblicato il 16 agosto 2024, è stato impugnato dal Dott. MatteoEugenio [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui laLeggiuno S.p.A. in liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Ante omnia, va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazionesollevata dalla controricorrente, ai sensi dell’art. 207, comma 14, CCII.1.1 Ricorda la liquidazione giudiziale che l’art. 207, ultimo comma, CCII,dispone espressamente che: “le impugnazioni di cui all’articolo 206 sonosoggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7ottobre 1969, n. 742”. Le “impugnazioni di cui all’art. 206”, soggette allasospensione feriale dei termini, sarebbero - secondo la tesi dellacontroricorrente - l’opposizione allo stato passivo, l’impugnazione dei creditiammessi e la revocazione. Tra tali impugnazioni, per contro, non sarebbecompreso il ricorso per cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione avverso iprovvedimenti resi in sede di opposizione, impugnazione e revocazione èdisciplinato dal successivo art. 207, comma 14, CCII, a tenore del quale: “ildecreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trentagiorni, possono proporre ricorso per cassazione”.1.2 Nella prospettiva della controricorrente, dal combinato disposto delle duenorme sopra ricordate si trarrebbe, dunque, la seguente disciplina: (i) ilricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale - che decideun’opposizione allo stato passivo - deve essere proposto nel termine di trentagiorni dalla comunicazione di esso alle parti a cura della cancelleria; (ii) taletermine non è soggetto alla sospensione feriale, in quanto il ricorso percassazione non è compreso nel catalogo delle impugnazioni di cui all’art. 206CCII, essendo, invece, previsto dal successivo art. 207 CCII.1.3 Sulla base di tale prospettazione, la liquidazione giudiziale evidenzia,infine, che, nel caso di specie: (a) il decreto qui impugnato era statopubblicato mediante deposito in cancelleria e comunicato alle parti in data 16agosto 2024, come indicato nello stesso ricorso introduttivo; b) il ricorso erastato notificato alla procedura in data 30 settembre 2024, ben oltre il terminedi trenta giorni previsto dall’art. 207, comma 14, CCII.1.4 L’eccezione di tardività è infondata.Va chiarito che la regola di sospensione feriale di cui all’articolo 1 della legge7 ottobre 1969 n. 742 risulta applicabile, ai sensi dell’art. 207, u.c., CCII, alNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026“tipo” di giudizio (e cioè al giudizio di impugnazione dei crediti), non alla fasedel giudizio di impugnazione, non potendo essere diversamente inteso ilrimando che l’art. 207 CCII opera all’art. 206, medesimo codice.La diversa interpretazione perorata dalla controricorrente, oltre che esserepalesemente irragionevole, si esporrebbe, se accolta, a sicuri rilievi diincostituzionalità, posto che non sarebbe comprensibile la ragione per laquale, nell’ambito della stessa tipologia di impugnazioni riguardanti laformazione dello stato passivo, solo il ricorso per cassazione sarebbe sottrattoal regime di sospensione dei termini feriali.Va anche considerato che la norma di cui alla comma 16 dell’art. 207 sopracitato è stata inserita in esplicita attuazione della legge delega (legge 19ottobre 2017, n. 155, “Delega al Governo per la riforma delle discipline dellacrisi di impresa e dell'insolvenza”), e segnatamente “in attuazione delprincipio generale di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), dellalegge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilitoche i procedimenti di impugnazione sono soggetti alla sospensione feriale deitermini di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969”, con l’inevitabileconseguenza interpretativa che la sospensione è stata prevista, per voluntaslegis, per oggetto (tipologia di giudizi) e non già per fasi.1.5 Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:“In esito a un’interpretazione necessariamente coerente col criterio di delegadi cui all’art. 2, co. 1, lett. m) della l. n. 155 del 2017, il ricorso per cassazioneprevisto dall’art. 207, comma 14, CCII, avverso il decreto reso dal tribunalein sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo èsoggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7ottobre 1969, n. 742”.1.6 Va esaminato il ricorso nel merito delle sue doglianze.1.7 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.207 C.C.I.I. e all’art. 1460 c.c., sul rilievo dell’erronea ripartizione dell’oneredella prova tra creditore in opposizione allo stato passivo e curatela eccipientel’inadempimento e sul rilievo dell’erronea applicazione della regola di giudizioNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026che fa gravare sul creditore l’onere di aver esattamente adempiuto la propriaprestazione a fronte di meri oneri di allegazione in capo alla curatela.1.7.1 Impugna il ricorrente il decreto sopra indicato in epigrafe laddove lostesso ha affermato che: «Prima di esaminare il merito della controversia,deve evidenziarsi in diritto che, secondo l’ormai consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civ. n. 13685/2019 e Cass. civ.,sez. un., n. 13533/2001), in tema di prova dell’inadempimento di unaobbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provarela fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazionedella circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitoreconvenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altruipretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ripartodell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitoreconvenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione di inadempimento exart. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichéil debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento(eventualmente anche sub specie di inesattezza dell’adempimento perviolazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero permancata osservanza dell’obbligo di diligenza), ed il creditore dovrà dimostrareil proprio corretto adempimento della prestazione contrattuale” (pag. 8). Edancora laddove lo stesso decreto ha rilevato che: “a fronte dell’allegazione diinadempimento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto, in modosufficientemente preciso, l’errata valutazione del magazzino in relazione aibilanci approvati quando il presidente [OSCURATO:PERSONA] era in carica, gravavasull’opponente provare l’erroneità delle circostanze dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA].Tale onere non è stato in alcun modo assolto”.1.7.2 Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto mal governo dellaregola imposta dall’art. 2697 c.c. e avrebbe dunque ritenuto sufficiente chela curatela sollevasse l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., perconsiderarla esonerata dall’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi eimpeditivi allegati.1.7.3 Secondo il ricorrente, il decreto del Tribunale di Varese gli avrebbe,inoltre, imputato, erroneamente, la violazione dei doveri connessi alla suaNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026carica di sindaco consistenti nel non aver adottato i rimedi necessari a frontedella perdita del capitale sociale. Rispetto a tale presunta perdita - aggiungeil ricorrente - il Tribunale gli avrebbe erroneamente addebitato: a) l’omessavigilanza sul mancato pagamento di imposte e contributi previdenzialidall’ultimo trimestre 2018; b) l’omessa vigilanza sulle false rappresentazioninei bilanci frutto di: - svalutazioni di magazzino; - illegittima iscrizione inbilancio di disavanzo di fusione in relazione ad un fabbricato industriale. Ildecreto impugnato, inoltre, aveva reputato irrilevante la sua condotta, noncontestata, per la quale, nel corso del 2022, si era attivato per mettere inliquidazione la società, avendo riscontrato una serie di anomalie e situazionicritiche.1.8 Il primo motivo è inammissibile.1.8.1 Sul punto è pur corretta l’affermazione in iure riportata dal ricorrentenelle sue difese secondo cui il curatore del fallimento che sollevi l'eccezionedi inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione allostato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante siaincorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407,comma 2, c.c., deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestioneovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile dellasocietà, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibiledal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti, non semplicementedescritti, può limitarsi a dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo(così, Cass., ord. n. 3922 del 13.02.2024; Cass., ord. n. 2343 del24.01.2024).Ciò detto, le doglianze formulate dal ricorrente risultano tuttavia decentraterispetto alla ratio decidendi su cui riposa la decisione qui impugnata.Il Tribunale ha svolto un accertamento in fatto in ordine al profilo dellaspecificità del contenuto dell’eccezione di inesatto adempimento dellaprestazione svolta dal sindaco, accertamento di cui non possono essere quisindacati i risvolti fattuali, con deduzioni che, peraltro, neanche si confrontanocon tale profilo di accertamento circa la specificità della deduzione difensivasvolta dalla curatela fallimentare in sede di giudizio di opposizione allo statopassivo.Numero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026Sul punto va infatti ricordato, in termini più generali, che il creditore devesoltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativotermine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanzadell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituitodall'avvenuto adempimento, così anche nell'ipotesi dell'eccezione diinadempimento vale il medesimo criterio: sull'eccipiente grava l'onere diallegare con specificità l'altrui inadempimento ovvero l'altrui inesattoadempimento e poi spetta alla controparte la prova del contrario (v. Cass.Sez. U, n. 13533-01).Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimentodell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditoreistante è sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta suldebitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n.13685/2019; Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001,cit. supra; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006;Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010;Cass. n. 15659 del 2011).1.8.2 Ebbene, il Tribunale di Varese, in applicazione dei predetti principi, hasvolto – sulla base della dedotta eccezione di inesatto adempimento sollevatadalla curatela (eccezione ritenuta - con accertamento in fatto -sufficientemente dettagliata) – uno scrutinio puntuale sull’inadempimentocontrattuale del presidente del collegio sindacale agli obblighi di vigilanzagestionale della società poi dichiarata fallita, con argomentazioni adeguate escevre da criticità argomentative, delle quali il ricorrente, invece, vorrebbesovvertire, in questo giudizio di legittimità, gli esiti decisori, tramite unarilettura degli atti istruttori.1.8.3 Le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente attingono, infatti, sotto laveste formale della deduzione del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c.,l’apprezzamento della quaestio facti, che tuttavia non è mai sindacabile nelgiudizio di cassazione.Sul punto, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenzaespressa da questa Corte (vedi, ex pluris, Cass., ord. n. 19928 delNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/202612.07.2023), la violazione della regola sulla distribuzione dell'onere dellaprova si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol"onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatticostituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concretoapprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse nonavrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito.2. Con il secondo mezzo si deduce “vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. o, inalternativa, violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e vizio ex art. 360n. 4 c.p.c. o, in alternativa, violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, nonchévizio di “omessa motivazione sul motivo di opposizione relativo alla presuntaomessa vigilanza del dott. [OSCURATO:PERSONA] rispetto al mancato pagamento di impostee contributi previdenziali”.2.1 Secondo il ricorrente, il decreto qui impugnato, dopo aver riportato,sinteticamente, le opposte deduzioni rispetto all’ipotetica sua responsabilitàper l’omesso pagamento di imposte e contributi nel periodo in questione,avrebbe mancato completamente di fornire qualunque motivazione sul punto.Se è vero - aggiunge il ricorrente - che il rigetto integrale dell’opposizione sitraduceva nella conferma del decisum del g.d. e dunque anche del capo dellamotivazione relativo alla responsabilità per l’omissione qui in esame, eraaltrettanto vero che dal decreto qui impugnato non si evinceva alcunamotivazione né implicita, né esplicita, né per relationem.2.2 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.Sul punto va evidenziato che il Tribunale, dopo aver accertatol’inadempimento del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sopravvalutazione dellerimanenze di magazzino e alla iscrizione nei bilanci della [OSCURATO:PERSONA] di un“disavanzo di fusione” in assenza di una adeguata perizia di stima, avevaritenuto, in realtà, che ciò fosse sufficiente a dare fondamento all’eccezioneex art. 1460 c.c. sollevata dalla procedura per escludere il credito dell’odiernoricorrente. E ciò senza necessità di esaminare gli altri inadempimenti fattivalere dalla procedura allo stesso fine. Tra questi inadempimenti rientravaquello connesso al mancato pagamento delle imposte e dei contributiprevidenziali, oggetto del presente motivo di ricorso.Numero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026Si legge, invero, al riguardo, nel decreto impugnato (pag. 13): “tanto basta,senza necessità di esaminare le ulteriori contestazioni sollevate dalla curatela,a ritenere l’opponente inadempiente ai doveri connessi alla carica rivestita e,conseguentemente, ad affermare la correttezza del provvedimento con cui ilGiudice delegato ha disconosciuto il diritto al compenso”.Risulta dunque di tutta evidenza che il Tribunale tra le molteplici questioni dimerito che formavano oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo,ha esaminato quelle dotate della maggiore capacità di definire lo stessogiudizio, per una ragione di economia processuale.Ne consegue che, essendo stata - la questione oggetto dell’odiernaimpugnazione - ritenuta assorbita dal giudicante, il ricorrente non hainteresse ad impugnarla.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2403 c.c., dell’art. 2407 c.c. e dell’art. 2409 bis c.c.”, sul rilievo dell’error iniudicando consistente nell’aver imputato al sindaco il mancato assolvimentodi doveri di vigilanza rispetto ad attività che, invece, erano state dicompetenza della società di revisione.3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile.3.1.1 Si lamenta il ricorrente del fatto che il Tribunale avesse ravvisato il suoinadempimento relativo alla sopravvalutazione delle rimanenze di magazzinosocietà di revisione (fino all’esercizio 2015, [OSCURATO:SOCIETA].;dal 2015 in avanti, RSM Società di Revisione e Organizzazione ContabileS.p.A.). Ciò avrebbe integrato l’asserita violazione degli artt. 2403, 2407 e2409 bis c.c.3.1.2 Sul punto deve essere subito rilevato che le deduzioni difensive delricorrente, articolate sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., attingono, ancora una volta, lo scrutinio della quaestiofacti.Non può essere infatti dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione - ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata daNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è statoaffermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che leespressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della normastessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosinella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di unanorma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede,avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazionedi legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto unanorma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientranell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Orbene, il Tribunale, in ordine ai profili di doglianza qui ancora in discussione,ha svolto una serie di accertamenti in fatto, in esito ai quali, ha verificato chele “irregolarità” compiute dagli amministratori della [OSCURATO:PERSONA], non rilevate daisindaci, avevano comportato l’occultamento della perdita del capitale socialea decorrere dal 31 dicembre 2017 e la prosecuzione dell’attività caratteristicaNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026in maniera non conservativa, in violazione dell’art. 2486 c.c. (pag. 8 deldecreto).Tale accertamento non può certo essere rimesso qui in discussione condeduzioni difensive che risultano essere formulate come rivisitazione dellafattispecie concreta, di cui si pretende una rilettura alternativa in fatto.4. Il quarto mezzo denuncia “Vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione dell’art.2697 c.c., in rapporto all’art. 1460 c.c., per aver ritenuto idonei a dimostrarela fondatezza dell’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] documenti e dichiarazioni di terziprivi di qualunque efficacia probatoria e che comunque contengonoallegazioni prive dei requisiti di specificità e precisione”.4.1 Il motivo, così articolato, è palesemente inammissibile.4.1.1 Si sostiene, infatti, da parte del ricorrente che il decreto impugnatosarebbe caduto in un grave errore laddove lo stesso ha affermato (a pag. 10)che: “a fronte dell’allegazione di inadempimento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], laquale ha dedotto, in modo sufficientemente preciso, l’errata valutazione delmagazzino in relazione ai bilanci approvati quando il presidente [OSCURATO:PERSONA] era incarica, gravava sull’opponente provare l’erroneità delle circostanze dedottedalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale onere non è stato in alcun modo assolto”. Ed ancora,laddove ha ritenuto che: “La curatela, che ha prodotto sub docc. 38 – 44 gliinventari del magazzino della Società a partire dall’anno 2016, fa discenderetali conclusioni dalle informazioni assunte dagli ex dipendenti della Società (inparticolare dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno datoSocietà non provvedeva a un inventario totale del magazzino, ma a un merocampionamento (cfr. doc. 34, 35 e 35 bis), nonché da quanto dichiaratodall’ex liquidatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle operazioni diinventario (doc. 37 fascicolo opposta)”.4.1.2 Sostiene così il ricorrente che il Tribunale avrebbe ritenuto sufficientel’allegazione dei “verbali” di tali audizioni per ritenere ragionevolel’allegazione e fondata l’eccezione di inadempimento. Sempre secondo ilricorrente tali verbali, ancorché provenienti dalla curatela, non sarebberodotati di alcuna efficacia probatoria, men che meno di quella di provaprivilegiata ex art. 2700 c.c.Numero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/20264.1.3 Anche in relazione alla sua responsabilità per omessa segnalazione dellasvalutazione dei fabbricati, il decreto impugnato sarebbe erroneo, perché ilTribunale aveva accolto l’eccezione di inadempimento e rigettato il relativomotivo di opposizione, ritenendo credibili due perizie, entrambe redattenell’ottobre 2023 su incarico della curatela e da questa prodotte in giudizio.4.2 Ancora una volta il ricorrente intende sollecitare questa Corte ad un nuovoscrutinio della quaestio facti, tramite la rilettura diretta degli atti di causa,mentre, come si ripete, nel giudizio di legittimità non sono proponibili censuredirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali,diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibilied idonee nella formazione dello stesso (Cass., ord. n. 6785 del 14/03/2024).4.3 Deduce inoltre il ricorrente, sempre nel quarto motivo, “vizio dimotivazione – error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. – mancataammissione c.t.u.”, sul rilievo che gli errori di valutazione in cui era incorso ilTribunale avrebbero avuto riflesso anche sulla motivazione e in particolaresulla scelta di non disporre una C.T.U.4.3.1 Anche quest’ultima doglianza è inammissibile, perché si riflette su unascelta istruttoria discrezionale rimessa al giudice del merito (non sindacabile,così, nel giudizio di legittimità: Cass. ord. n. 13038 del 13/05/2024); e inogni caso manca l’indicazione di quale fosse l’atto processuale nel qualesarebbe stata richiesta l’ammissione della detta C.T.U. nel corso del giudiziodi merito.5. Il ricorrente propone, inoltre, un quinto mezzo col quale si denunzia “Vizioex art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione degli artt. 329 e 336 c.p.c. in relazioneagli artt. 820 e 1282 c.c.”, in relazione al rigetto dell’opposizione sullamancata liquidazione degli interessi relativi al credito per l’anno 2017,ammesso dal g.d. e sul rilievo del passaggio in giudicato formale del capopregiudiziale per acquiescenza della curatela, con conseguente erroneavalutazione sul capo dipendente relativo alla debenza degli interessi.5.1 Sostiene, cioè, il ricorrente che il decreto impugnato aveva escluso ladebenza degli interessi sui compensi maturati per il 2017, pur a fronte dellaNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026mancata impugnativa, da parte della curatela, del capo del decreto emessodal g.d. che gli aveva accordato il compenso per l’anno 2017.5.2 Sempre secondo il ricorrente, il capo sugli accessori sarebbe dipendenteda quello relativo alla sorte capitale, che non era stato oggetto di specificaimpugnazione da parte della curatela, come ammesso dallo stesso Tribunale.Con la conseguenza che l’acquiescenza sul capo principale avrebbedeterminato il passaggio in giudicato formale - seppur sub specie di giudicatoendofallimentare - nei confronti del capo dipendente. Aggiunge che se lacuratela avesse voluto contestare la pretesa dell’opponente di ottenerel’ammissione al passivo per gli interessi maturati sul compenso del 2017,avrebbe dovuto impugnare il capo relativo alla sorte capitale (rectius, quellorelativo al riconoscimento del compenso per l’anno 2017). Non avendolofatto, avrebbe dunque sbagliato il Tribunale nell’escludere gli interessiritenendo “virtualmente” come se fosse non dovuto il compenso per l’anno2017, quando il relativo capo era ormai passato in giudicato.5.4 Il quinto motivo è infondato.Si discute, nel motivo in esame, degli ipotetici effetti preclusivi da giudicato.La soluzione della predetta questione non può prescindere, nella particolaremateria fallimentare qui in esame, dai principi affermati dalle Sezioni Unitenel 2015, secondo i quali “La proposizione tardiva della domanda diammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessimoratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa,stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissionein via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo dicompenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano unamera componente della pretesa già azionata, come nel caso del creditorisarcitorio da illecito aquiliano” (Cass. Sez. U., 26/03/2015, n. 6060).È pur vero che la questione è stata affrontato, nell’arresto da ultimo ricordato,nella prospettiva del nesso tra domanda tempestiva sul capitale e domandatardiva sugli interessi, ai fini della verifica della “novità” del credito insinuatotardivamente.Numero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ma dalla detta pronuncia è possibile trarre conseguenze applicative anche intermini di perimetrazione della possibile formazione giudicatoendofallimentare sugli interessi moratori.Ricordano le Sezioni Unite sopra citate che “La preclusione della domandatardiva di insinuazione al passivo fallimentare degli interessi maturati, ex art.101 L. Fall., dopo l'avvenuta ammissione tempestiva del credito principale(art. 96 legge fallimentare) [era] già stata esclusa, del resto, dallagiurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 22 marzo 2012, n. 4554)”. Edevidenziano che “vertendosi in tema di diritto di credito eterodeterminato, lapretesa al compenso professionale trae origine, infatti, da un contratto diopera intellettuale; laddove, la domanda accessoria relativa agli interessimoratori ha natura risarcitoria, fondata com'è sul ritardo nell'adempimento”.Aggiungono che da ciò “… consegue anche la difforme modalità dideterminazione del quantum: in misura fissa, con riferimento alla sorte-capitale, in conformità con il parametro in concreto applicabile, in tema dicompenso dell'opera intellettuale (art. 2233 cod. civ.); soggetta, invece, adincremento progressivo, ratione temporis acti, in ordine all'obbligazioneaccessoria per interessi” (così expressis verbis, Cass. n. 6060/2015, cit.supra). Con la conseguenza, nel ragionamento delle Sezioni Unite, che “taleinquadramento concettuale, con la distinzione netta tra le due causaepetendi, vale a risolvere in senso affermativo la questione della separataproponibilità delle relative domande, per compenso e per interessi,rispettivamente in sede di verifica dello stato passivo ed in via tardiva”.Tali principi determinano, come precipitato logico, che non si può determinareun’estensione del giudicato endofallimentare dal capitale agli interessi, salvoil caso degli interessi come componente del credito risarcitorio azionato eaccolto (vedi, nel caso di credito risarcitorio da illecito aquiliano: sullaautonomia degli interessi, in tema di obbligazioni pecuniarie, si legga: Cass.,ord. n. 36659 del 25/11/2021).6. Col sesto mezzo si articola “Vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Ulterioreviolazione degli art. 2403 e 2407 c.c.”, sul rilievo dell’asserita erratavalutazione della sua condotta di sindaco rispetto alla pretesa di pagamentoNumero registro generale 21776/2024Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 8652/2026Data pubblicazione 07/04/2026del compenso per l’anno 2022, a fronte della dimostrazione di avercorrettamente espletato l’incarico e assolto con diligenza i propri doveri.6.1 Anche il sesto motivo è inammissibile per le medesime ragioni illustratecon riferimento ai precedenti motivi e, in particolare, perché è volto, con ognievidenza, a sollecitare un nuovo esame del merito della controversia, preclusoin questa sede.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25.02.2026Il Presidente