CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Padova in data 18/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. , il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, applicava a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 257,00 di multa per reati di cui alla sentenza indicata in epigrafe;v disponeva, altresì, ex artt. 493 ter, co.2, e 240 bis cod. pen., la confisca di euro 14.563,00 anche per equivalente quale profitto del reato. 2. Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1. applicazione di una misura di sicurezza illegale ( art. 448,co.2 bis, cod. proc. pen. ) in quanto avente un oggetto non previsto dal tipo legale. Osserva la ricorrente che il Gup di Padova disponendo la confisca ex art. 240 bis cod.pen. del profitto del reato, ha applicato una misura di sicurezza non prevista dall'ordinamento e quindi, in quanto misura di sicurezza illegale, essa, non rientrando nell'accordo tra le parti ex art. 444 cod.proc. pen., secondo l'orientamento da ultimo espresso da S.Unite sent. n. 21368/2020, sarebbe impugnabile ex art. 448, co. 2 bis, cod.proc.pen. 2.2. vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p., nella parte in cui applica la confisca ex art. 240 bis cod.pen. per difetto radicale di ogni motivazione, pur non avendo la predetta misura di sicurezza costituito oggetto di accordo tra le parti. La ricorrente dopo aver richiamato l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 21368/2019, rv. 279348 ), secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, "è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.", deduce il vizio di carenza totale di motivazione. Ad avviso della ricorrente, infatti, pur sussistendo, nel caso di confisca ex art. 240 bis cod. pen., una presunzione legale di provenienza illecita del bene, la sentenza avrebbe dovuto puntualmente motivare sui presupposti legittimanti la misura poiché, come statuito dalla Corte costituzionale con la sent. 33/2018, detta presunzione opera al ricorrere di due condizioni: quello della ragionevolezza temporale tra la commissione del reato e l'acquisto del bene e quello della valutazione delle circostanze del caso concreto che potrebbero portare il giudice a ritenere che il fatto per cui è intervenuta condanna, esuli in modo manifesto dal modello che vale a fondare le presunzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va pertanto dichiarato inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo la ricorrente richiama l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte a Sezioni Unite nella sent. n. 21368/2019, rv. 279348, che ha distinto l'ipotesi in cui la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti affermando che, in tal caso, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, precisando che in tal caso la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; dall'ipotesi in cui, l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, è disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della «pena irrogata», qui la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. . A fronte di tale impostazione e tenuto conto del tenore dell'accordo intervenuto, in concreto, tra le parti, nel cui oggetto non è ricompresa la misura della confisca, deve escludersi, innanzi tutto, che la relativa statuizione sia illegittima per avere il giudice applicato una misura di sicurezza illegale. Occorre in proposito ricordare che proprio nella sentenza della Suprema Corte richiamata nel ricorso, ed in quelle ivi citate (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara; Sez. 6, n. 5875 del 19/12/2018, Chtib), si individua con precisione la nozione di misura di sicurezza illegale mutuando definizioni, già maturate, di pena illegale, sulla premessa che «il principio di legalità, enunciato per le misure di sicurezza dall'art. 199 cod. pen. e sistematicamente composto con quello della legalità della pena, di cui all'art. 1 cod. pen., nella previsione dell'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e vieta che abbia esecuzione, con la pena illegale, anche una misura di sicurezza illegale», ritenendo tale la misura di sicurezza non prevista dall'ordinamento giuridico, ovvero quella eccedente, per specie e quantità, i relativi limiti legali. Sulla base di tali premesse, non può certo condividersi la censura difensiva che individua nella disposta confisca, una misura di sicurezza estranea al sistema delle misure di sicurezza, trattandosi invece di una misura conforme al modello tipico previsto dal legislatore in relazione al reato di cui all'art. 493 ter cod.pen. e che il giudice ha applicato nel rispetto dei limiti legali e cioè con riferimento al quantum costituente profitto del reato. 3.2. Parimenti infondato è il successivo motivo di ricorso, e cioè quello che predica l'illegittimità della statuizione relativa alla confisca per un vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Va osservato infatti che la confisca della somma di euro 14.563,00, costituente profitto del reato di indebito utilizzo di carte di credito, è stata disposta in quanto confisca introdotta dall'art. 493 ter co. 2 c.p. In questo caso è il legislatore ad avere introdotto la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, la cui operatività, nel caso concreto, non è scalfita dalle considerazioni difensive. La ricorrente infatti si limita, genericamente, a richiamare alcuni passaggi della sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre 2017 - 21febbraio 2018, n. 33, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte (Sezione 1, 5 febbraio-21 marzo 2001, n.11049; Sezione 5, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469; Sezione 1, 16 aprile-3 ottobre 2014, n. 41100; Sezione 4, 7 maggio-28 agosto 2013, n. 35707; Sezione 1, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634) richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene sottoposto a confisca - oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene- che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in "un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»". La Corte costituzionale ha precisato che "la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare". "In una simile prospettiva", aggiunge la Corte costituzionale, "la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria". Ebbene, venendo al caso in esame, non si ravvisa il déneinciat_p vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente poiché dal provvedimento impugnato, il quale, è bene ricordarlo, è una sentenza di applicazione pena, che recepisce l'accordo delle parti sull'imputazione, risulta che l'indagata, attraverso condotte, plurime e frazionate nel tempo di indebito utilizzo della carta di credito intestata per ragioni di lavoro a [OSCURATO:PERSONA], si era appropriata proprio della somma di euro 14.563,00 che costituisce, appunto, l' oggetto della disposta confisca . In altri termini attraverso la puntuale descrizione delle modalità e dei tempi delle plurime condotte e delle plurime operazioni mediante le quali la Pozzato ha conseguito l'indebito profitto, (e cioè abusando della sua qualifica di impiegata amministrativa, assunta a tempo determinato il 6.9.2017, presso la Sari, qualifica che le ha consentito di gestire la cassa aziendale e i conti correnti accesi presso i vari istituti di credito di cui conosceva i codici di accesso ed i relativi token) ed attraverso la specifica indicazione del quantum da confiscare, evidentemente riferimento alla somma di cui all'imputazione, il giudice ha dato esaustivamente conto della immediata provenienza, in termini di contiguità spaziale e temporale dell'incremento patrimoniale, dall'illecito; né è stato allegato dalla difesa, alcun elemento di segno contrario che consentisse di vincere la presunzione legale, di tal che l'onere motivazionale del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent